Da Economia Fondiaria no. 5/2010

Il PEC formula quattro proposte con molti strumenti d’intervento. Questi sono suddivisi in varie schede per materia. Vi proponiamo di seguito la sintesi delle misure previste nella scheda settoriale C.1. Climatizzazione edifici abitativi, pag. 178-181 PEC, che al di là del suo titolo, non è però limitato alla sola climatizzazione. Secondo il PEC i costi di risanamento per il solo isolamento termico di un edificio variano da Fr. 600 a Fr. 2'400 / al mq! Per un appartamento di 80 m2 i costi minimi ammontano quindi a Fr. 48'000! In fondo all’articolo troverete anche un estratto relativo ai costi risanamento, ripreso dal PEC- schede settoriali, pag. 176 La CATEF dedicherà molta attenzione a questo tema fondamentale che comporterà in qualsiasi caso conseguenze finanziarie molto importanti per i proprietari immobiliari. Tutto il PEC è consultabile al sito www.ti.ch/pec

Il PEC formula quattro proposte con molti strumenti d’intervento. Questi sono suddivisi in varie schede per materia. Vi proponiamo di seguito la sintesi delle misure previste nella scheda settoriale C.1. Climatizzazione edifici abitativi, pag. 178-181 PEC, che al di là del suo titolo, non è però limitato alla sola climatizzazione.

Secondo il PEC i costi di risanamento per il solo isolamento termico di un edificio variano da Fr. 600 a Fr. 2'400 / al mq!
Per un appartamento di 80 m2 i costi minimi ammontano quindi a Fr. 48'000!
In fondo all’articolo troverete anche un estratto relativo ai costi risanamento, ripreso dal PEC- schede settoriali, pag. 176

La CATEF dedicherà molta attenzione a questo tema fondamentale che comporterà in qualsiasi caso conseguenze finanziarie molto importanti per i proprietari immobiliari.

Tutto il PEC è consultabile al sito www.ti.ch/pec

 

Strumenti

“I provvedimenti da mettere in atto devono riguardare in via prioritaria il parco immobiliare esistente: a seguito dell’introduzione del nuovo regolamento RUEn, infatti, i nuovi edifici rispondono a rigidi vincoli prestazionali, che di per sé offrono minore spazio per misure di razionalizzazione dei consumi.

1.         Al fine di riqualificare gli edifici esistenti, viene promosso localmente il Programma nazionale di risanamento degli edifici a lungo termine, attivo dal 2010. In questo contesto il Cantone ha creato una Agenzia locale che sensibilizza i proprietari, tiene i rapporti con i cittadini e gestisce le richieste di finanziamento. Così facendo si superano le barriere legate alla lingua e alla distanza fisica, favorendo l’accesso al finanziamento da parte dei cittadini ticinesi.
Con l’agenzia locale, il Ticino disporrà di un ente che potrà fornire l’informazione e la consulenza necessaria affinché i proprietari di immobili possano beneficiare al meglio degli incentivi siano essi federali, cantonali o anche comunali. Essa permette in effetti di creare una sorta di sportello unico in modo da fornire in modo unitario e completo le indicazioni di base necessarie.
La cifra a disposizione a favore dei proprietari ticinesi può essere stimata, in prima approssimazione, in circa 5 Mio CHF/anno, disponibili per un periodo di 10 anni. L’entità effettiva dei finanziamenti erogati sul territorio cantonale sarà tuttavia legata alle richieste inviate dai cittadini ticinesi e all’ordine di priorità con cui esse saranno inoltrate all’Agenzia nazionale di coordinamento. Gli incentivi finanziari sono erogati per interventi di risanamento dell’involucro dell’edificio, purché siano coerenti con i requisiti minimi prestazionali stabiliti in modo omogeneo per tutta la nazione.

2.         Al fine di favorire una più ampia diffusione dei risanamenti, vengono concessi sussidi cantonali per la ristrutturazione energetica di immobili esistenti secondo gli standard di elevata efficienza energetica (ad esempio Minergie, Minergie-P o Minergie-ECO, ma non solo) e per l’utilizzo di energie rinnovabili come solare termico e legna (cfr. relative Schede) nonché per l’allacciamento a reti di teleriscaldamento, con priorità per quelle che utilizzano il calore residuo (ex: processi produttivi, ICTR o AlpTransit). Tali sussidi sono complementari e coordinati con quelli derivanti dal Programma nazionale di risanamento degli edifici.
L’importo dei sussidi cantonali è definito in 5 Mio CHF/anno, per un periodo di almeno 10 anni(...).
Con la presentazione di un Messaggio per la richiesta di un credito quadro per il periodo 2011–2014, si ridefiniranno i programmi cantonali di incentivo attuali, armonizzandoli con il programma federale, aumentando i crediti a disposizione (ai quali andranno ad aggiungersi i sussidi federali).
(...)

3.         Introduzione di incentivi fiscali (...) per la promozione dei rinnovamenti ad elevata efficienza energetica (ad esempio Minergie, Minergie-P e Minergie-ECO, ma non solo) o di risanamenti parziali di ottimo livello energetico (nessun beneficio fiscale è concesso per i risanamenti effettuati nel solo rispetto del RUEn). L’entità della detrazione, così come la diminuzione dell’aliquota, deve essere cospicua, così da stimolare gli investimenti: ad esempio, possibilità di detrarre dalle imposte cantonali il 50% del costo del rinnovamento (la misura potrebbe ad esempio essere applicata ai costi d’investimento fino a 50’000 CHF; la detrazione fiscale potrebbe essere ripartita su più anni).

4.         Attraverso nuovi regolamenti, introduzione di limiti più stringenti per i nuovi edifici e gli interventi di risanamento (modifica del RUEn), così come effettuato da parte di altri Cantoni (ad esempio Basilea Campagna impone vincoli più restrittivi del 10%; converrebbe tuttavia agire in termini più incisivi). A tale scopo, vengono messi in atto gli aggiornamenti stabiliti dal MoPEC (Modello di prescrizioni energetiche dei cantoni) e concordati nell’ambito della Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (EnDK) e, se necessario, ne vengono promossi di più incisivi.
Ciò implica un aumento dei costi di risanamento, con effetti finanziari diretti sul settore edile, che si ripercuotono sui proprietari immobiliari. (...)

5.         Aggiornamento del RUEn con prescrizioni per la climatizzazione estiva (raffreddamento e raffrescamento), volte ad impedire l’installazione di impianti di climatizzazione per gli edifici che non rispettano i parametri minimi definiti dal RUEn stesso in relazione al fabbisogno termico: è introdotto il divieto di raffreddamento, attraverso sistemi fissi e non, se l’edificio non è conforme alle normative vigenti. Al fine di garantire l’omogeneità dei regolamenti a livello nazionale, il Cantone si fa promotoreattivo di tali modifiche al regolamento presso la Conferenza dei Direttori Cantonali dell’Energia.

6.         Aggiornamento del RUEn con prescrizioni per la contabilizzazione individuale dei consumi di acqua calda sanitaria, per palazzine con più unità abitative. Al fine di garantire l’omogeneità dei regolamenti a livello nazionale, il Cantone si fa promotore attivo di tali modifiche al regolamento presso la Conferenza dei Direttori Cantonali dell’Energia.

7.         Al fine di spronare i rinnovamenti edilizi attraverso meccanismi di mercato, rendendo il fattore «fabbisogno energetico» a tutti gli effetti criterio di scelta nelle transazioni immobiliari, il Cantone introduce l’obbligo di certificazione energetica degli edifici (CECE) per:
1. i nuovi edifici
2. i risanamenti
3. gli edifici esistenti

  • con almeno 5 utilizzatori per una installazione centralizzata di riscaldamento,
  • di natura commerciale o destinati a servizi, purché di grandi dimensioni (ipotesi soglia dimensionale: 2’000 m2),
  • di proprietà pubblica,

e, in ogni caso, se coinvolti in transazioni di compra-vendita e/o se sussidiati dal Cantone.
Al fine di ottemperare a tale obbligo, il Cantone si fa promotore presso la Confederazione per migliorare lo strumento CECE adattandolo alle condizioni specifiche del Cantone Ticino ed estendendo le categorie di edifici di validità del software CECE (ampliando la propria banca-dati di supporto per un maggior numero di tipologie di edifici o proponendo eventuali altri strumenti di certificazione come il Display, lo strumento di certificazione per gli stabili pubblici).

8.         Approvazione delle modifiche alla Legge Cantonale sull’Edilizia(cfr. Messaggio 6220 del 13 maggio 2009 «Modifica della legge edilizia cantonale per favorire i provvedimenti di efficienza energetica negli edifici»).
Ciò si accompagna alla promozione dell’aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali (Piano Regolatore e Regolamento edilizio), con l’introduzione di prescrizioni più restrittive del RUEn o opportunità fiscali per la riqualificazione energetica degli stabili per quanto riguarda l’utilizzo delle energie rinnovabili per la produzione di calore e la climatizzazione estiva.

9.         Per i grandi consumatori, pubblici e privati, introduzione dell’obbligo di dotarsi della figura dell’Energy manager per il contenimento dei consumi energetici degli edifici (involucro e impianti). Sono sottoposti a tale obbligo i soggetti proprietari o gestori degli edifici caratterizzati da unconsumo annuo di energia per la climatizzazione dell’edificio (riscaldamento e raffreddamento) superiore a 500’000 kWh/anno, equivalenti a 50’000 litri/anno di olio combustibile (rientrano ad esempio in questa categoria ospedali, grandi edifici per servizi, centri commerciali o grandi stabili residenziali). Analogamente a quanto disposto per i processi produttivi, il Cantone definisce puntualmente i compiti dell’Energy manager per gli edifici e stabilisce i requisiti per l’accesso a tale figura professionale (...).

10.       Per il tramite dell’associazione TicinoEnergia viene istituito un Segretariato per la Svizzera italiana dell’Associazione Energho(...) per promuovere la formazione specifica e altamente specializzata di un team di professionisti atti a fornire i servizi di consulenza per il contenimento dei consumi energetici degli edifici (...).

11.      Per il tramite dell’associazione TicinoEnergia viene attivato uno sportello/segretariato regionale dell’AEnEc, che agisca in modo coordinato con il segretariato regionale Energho. (...).

12.      Viene promosso lo sfruttamento dell’energia termica contenuta nelle acque di scarico, che può essere utilizzata per riscaldare o raffreddare edifici, attraverso la realizzazione di studi, analisi e impianti dimostrativi.
In inverno infatti le acque di scarico sono notevolmente più calde rispetto all’aria esterna e possono essere utilizzate mediante pompa di calore per il riscaldamento, mentre in estate risultano più fredde e possono essere utilizzate per il raffrescamento. Secondo calcoli effettuati dall’Ufficio federale dell’energia, lo sfruttamento di tale energia termica potrebbe riguardare circa il 5 percento degli edifici ed è particolarmente indicato per riscaldare quelli collocati nei pressi di grandi canali di scolo delle acque di scarico o di impianti di depurazione delle acque. Sulla base degli studi e delle analisi condotte potranno essere eventualmente predisposti incentivi o obblighi normativi, sia per stabili pubblici che per edifici privati.

13.      Sostenere l’attivazione dello strumento di rimunerazione per il calore prodotto da fonti rinnovabili e immesso in reti di teleriscaldamento, gestito a livello federale (cfr. Piano d’azione per le energie rinnovabili);

14.      Tramite Banca di Stato il Cantone promuove agevolazioni ipotecarieper risanamenti che rispettino gli standard energetici elevati (ad esempio Minergie, Minergie-P) e utilizzino energie rinnovabili per la produzione di calore;

15.      Sensibilizzazione delle compagnie di assicurazione affinché introducano bonus nei premi assicurativi (assicurazione obbligatoria e facoltativa immobili) per risanamenti che rispettino standard energetici elevati (ad esempio Minergie e Minergie-P) e utilizzino energie rinnovabili per la produzione di calore;

16.      Promozione delle procedure di contabilizzazione energetica degli stabili di proprietà comunale, anche attraverso lo strumento di certificazione Display (cfr. strumento 7);

17.      Sostenere l’azione di TicinoEnergia (Sistema Edificio - gruppo di lavoro TE-SE), volta a sviluppare gli approfondimenti che permetteranno di acquisire know-how nel settore dell’efficienza energetica negli edifici e che si tradurrà in documentazione di base e corsi di formazione (di base e continua) per gli addetti ai lavori a tutti livelli: dagli ingegneri agli architetti, dagli artigiani agli impiantisti.
Da approfondire, in particolare, la definizione di modelli e tipologie costruttive idonee all’applicazione di standard energetici elevati, in particolare nell’ambito dei risanamenti;

18.      Definizione di una procedura sistematica per la raccolta dati dei consumi energetici per il riscaldamento e la climatizzazione del parco immobiliare, in particolare appoggiandosi ai controllori della combustione, che già oggi consentono di disporre dei dati relativi agli impianti alimentati a olio combustibile e a gas.”

 

Da pag. 176
Occorre tuttavia rilevare che i costi di risanamento energetico rendono più onerosa la ristrutturazione degli edifici: al fine di non rallentare il ritmo di risanamento degli edifici esistenti, si ritiene necessario introdurre adeguati strumenti di incentivazione per i proprietari immobiliari.Quantificare l’entità dei sussidi necessari a mantenere il tasso di rinnovo degli edifici ai livelli del passato non è attualmente possibile, poiché occorrerebbe un’indagine che rilevi la disponibilità a pagare da parte dei proprietari per i risanamenti energetici degli edifici. Questo tipo di approfondimento potrebbe essere sviluppato nell’ambito dei futuri aggiornamenti del PEC.
Per una prima stima dei costi di investimento, si consideri quale costo medio per il risanamento energetico di un edificio il valore di 600 CHF/m2 (tale cifra si riferisce a soli interventi di isolamento termico dell’edificio, non tiene conto di eventuali interventi sulla statica dell’edificio o altro). Risanamenti energetici particolarmente ambiziosi, secondo lo standard Minergie-P, possono avere costi anche pari al nuovo (circa 2’400 CHF/m2 per edifici residenziali, seguendo l’indice dei prezzi di costruzione4). Il costo medio annuo di risanamento del 6% della superficie abitativa esistente, che in media tra il 2010 e il 2050 è stimato pari a 1’412’291 m2, può dunque essere stimato in circa 850 Mio CHF/anno.”