Da Economia Fondiaria no. 4/2017

Lo scorso primo gennaio è entrato in vigore il nuovo Regolamento sugli impianti calorici a combustione (RICC) del 26.10.2016 che sostituisce e abroga il precedente "Regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione dell'11 settembre 2013".

Il nuovo regolamento conferma che il proprietario dell'impianto è responsabile del suo buon funzionamento e deve quindi in particolare predisporre delle corrette condizioni di esercizio, assicurare l'esecuzione dei controlli visivi, della pulizia e della manutenzione conformemente ai disposti del regolamento e della tecnica, consentire l'accesso alle persone preposte all'esecuzione degli interventi, e fare eseguire la regolazione e la manutenzione della fiamma da tecnici specializzati.

Controlli e lavori vanno eseguiti da tecnici specializzati con una formazione sempre più specifica a dipendenza del tipo di intervento: così a esempio per controlli visivi e pulizia degli impianti con combustibili solidi (che funzionano ad es. a pellets, trucioli e cippato) da spazzacamini in possesso del certificato della SCST; se gli impianti sono a gas, ci vuole anche il certificato della SSIGA...

Il regolamento e l'allegato 1 prescrivono la frequenza dei controlli visivi e della pulizia  che è la seguente.

per impianti ad olio (combustibili liquidi) o a gas, almeno 2 volte all'anno; se la potenza è inferiore o uguale a 70kW, almeno una volta l'anno;

per impianti a legna (combustibili solidi: pellets, trucioli e cippato): almeno 2 volte l'anno se servono come impianto principale; se servono come riscaldamento secondario, una sola volta l'anno;

- per impianti funzionanti con due combustibili: fanno stato i termini di cui sopra in funzione della durata di esercizio per ciascun combustibile;

- per caminetti o stufe usate sporadicamente: la necessità d'interevento va concordata con lo spazzacamino direttamente.

L'allegato 2 prevede poi la tariffa massima applicabile per singolo intervento per le prestazioni dello spazzacamino.

Per maggiori informazioni si può contattare la Società Cantonale Spazzacamini Ticino www.scst.ch, ritenuto che il Regolamento è visionabile al sito: http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/id/4874/evidenzia/false/esplodi/false

Si ricorda ai locatori che le spese per i controlli visivi e la pulizia costituiscono delle spese accessorie che possono essere messe a carico degli inquilini nel conteggio delle spese, secondo il numero degli interventi effettuati in conformità delle prescrizioni del regolamento.

Già che siamo in tema segnaliamo che nel mese di luglio il Consiglio di Stato rispondendo ad un'interrogazione di Cleto Ferrari che poneva delle domande in relazione con una procedura di consultazione federale in materia di protezione dell'ambiente, ha chiarito che chi possiede un caminetto o una stufa di soggiorno non dovrà sottoporsi a nessun controllo e non avrà nuovi oneri come l'introduzione di filtri supplementari. Saranno unicamente le caldaie a legna centralizzate per la produzione dell’acqua calda con una potenza termica inferiore o pari a 70 kw ad essere monitorate. Secondo le stime del Consiglio di Stato saranno inoltre solo 700 gli impianti toccati dalla modifica a fronte delle oltre 65'000 caldaie esistenti in Ticino.


La Segretaria Cantonale
Avv. Renata Galfetti