Da Economia Fondiaria no. 2/2022

C'è finalmente chiarezza sull'entrata in vigore della controversa tassa

A distanza di sei anni dalla sua approvazione da parte del Gran Consiglio (il 14 dicembre 2015), dopo una strada irta di ostacoli, caratterizzata da un referendum con votazione popolare nel 2016 e diversi ricorsi al Tribunale Federale (da questo respinti nella primavera 2020), lo scorso mese di febbraio il Gran Consiglio, ha infine deciso che la controversa tassa entrerà effettivamente in vigore con effetto al primo gennaio 2025.

Sei mesi prima di tale data, il Governo ne dovrà elencare con precisione gli obiettivi quantitativi e qualitativi, e la metterà in vigore con un periodo di prova di tre anni, per verificare se i suoi obiettivi saranno raggiunti.

Come si ricorderà la tassa sarà applicata ai proprietari di fondi che ospitano almeno 50 parcheggi - esclusi quelli per le abitazioni - siti nei comuni definiti come Comuni ad alta densità di traffico; essi non devono necessariamente essere di proprietà dello stesso proprietario o essere siti sulla stessa particella. Come previsto dall'art. 5 del Regolamento sulla tassa di collegamento, è sufficiente che fra i 50 posteggi vi sia una connessione spaziale, ossia che i posteggi siano "al servizio della medesima costruzione o complesso di costruzioni, come pure quelli che possono essere utilizzati indifferentemente dalla medesima utenza".

Giusta l'art. 7 del Regolamento, l'ammontare della tassa è stabilita come segue:

a) per i posteggi destinati al personale e ad altri utenti che si spostano in modo sistematico in fr. 3.50 al giorno per posto auto;
b) per i posteggi destinati a clienti e visitatori in fr. 1.50 al giorno per posto auto


Si ricorda che l'entrata in vigore di questa nuova tassa permetterà in molti casi ai locatori di ribaltarla sui propri inquilini, mediante un'apposita modifica contrattuale, a fare tempo dalla sua entrata in vigore. Andranno però esaminate tutte le caratteristiche contrattuali, sicché ogni caso meriterà un'apposita verifica. Si consiglia comunque di procedere con un adeguato preavviso, perché in ambito commerciale dal profilo procedurale i tempi necessari per la modifica del contratto sono più lunghi e vale quindi la pena di sfruttare il preavviso piuttosto lungo a disposizione.

Nella recente decisione, il Gran Consiglio ha inoltre confermato che la tassa non avrà effetto retroattivo. Pertanto, gli importi che fossero stati percepiti a titolo prudenziale, pensando che la tassa sarebbe stata messa in vigore poco dopo la sua approvazione, possono essere ritornati, perché versati per una causa venuta a cadere.

Infine, per maggiori informazioni, rimandiamo agli articoli pubblicati sul nostro sito www.catef.ch, in attualità e info giuridiche - info giuridiche e politiche - tassa di collegamento, che mantengono la loro validità.


La Segretaria Cantonale
Avv. Renata Galfetti