Info giuridiche e politiche

2022


  • Firma e ferma la tassa

    01 novembre 2022, Da Economia Fondiaria no. 6/2022


    <p>Con questo slogan un comitato interpartitico ha lanciato un’iniziativa popolare che chiede l’abolizione della tassa di collegamento. La raccolta delle firme è attualmente in corso e l’<a rel="noopener" data-udi="umb://media/a9e4eb5f4f9a4a30a50d90d7367ba9e2" href="/media/1417/formulario_raccolta_firme_si_all_abolizione_della_tassa_di_collegamento.pdf" target="_blank" title="Formulario_raccolta_firme_SI_all_abolizione_della_tassa_di_collegamento.pdf">apposito formulario</a> è allegato a questa edizione di EF. Che la CATEF fosse contraria alla tassa di collegamento è risaputo e attestato dalle numerose prese di posizioni e dall’impegno già profuso in passato su questo tema. Il principio che sta alla base della tassa di collegamento è quello di tassare l’uso del suolo privato da parte dei privati e costituisce un unicum a livello svizzero. Al momento ad essere toccati sono i posteggi destinati a contenuti lavorativi e commerciali ma la possibilità di estendere la tassazione anche ai posteggi degli stabili abitativi è già stata espressamente ventilata dai sostenitori della tassa di collegamento. L’invito è dunque quello di sottoscrivere l’iniziativa facendo attenzione al fatto che su ogni singolo formulario possono figurare unicamente le firme di persone che abitano nello stesso Comune.</p> <p><strong><em><br />Avv. Gianluca Padlina, Vicepresidente CATEF</em></strong></p> <p> </p> <p><em>Si ricorda che in caso d’effettiva messa in vigore della tassa, questo avverrà per il 1.1.2025. Per quei proprietari che dovessero pagare la tassa, si pone la domanda di come fare partecipare a questo consistente onere gli inquilini. Questo richiederà soluzioni diverse a dipendenza delle caratteristiche di ogni singolo contratto di locazione. Visto che ogni modifica contrattuale esige il rispetto di tempi piuttosto lunghi, agli interessati è consigliato di rivolgersi per tempo, meglio sin da subito, al Segretariato della Catef a Lugano per maggiori informazioni.</em></p>

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  • La tassa di collegamento in vigore dal 1.1.2025

    01 marzo 2022, Da Economia Fondiaria no. 2/2022


    C'è finalmente chiarezza sull'entrata in vigore della controversa tassa

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2020


  • Domande e risposte del Cantone

    28 ottobre 2020


  • Finalmente decisi dal Tribunale Federale i ricorsi contro l'introduzione della tassa di collegamento

    01 maggio 2020, Da Economia Fondiaria no. 3/2020


    <p>Nel pieno della crisi del Coronavirus dopo 3 1/2 anni dall'inoltro di diversi ricorsi, il Tribunale Federale si è finalmente espresso sull'introduzione della tassa di collegamento. Come si ricorderà i ricorsi, oltre a chiedere l'abolizione di tale tassa, in via sussidiaria chiedevano anche che in caso di sua ammissione, la stessa sarebbe comunque entrata in vigore solo al momento della decisione del Tribunale Federale e non già il 1. agosto 2016 ossia la data di messa in vigore stabilita dal Regolamento sulla tassa di collegamento.<br /><br />Senza entrare nel merito delle motivazioni del Tribunale Federale - che peraltro per il momento non sono ancora state trasmesse alle parti, lo stesso ha comunque sentenziato che: <br /><br />- la tassa di collegamento - così come prevista dalla Legge sui trasporti pubblici - può essere introdotta perché non è in contrasto con il diritto superiore<br /><br />- la tassa di collegamento può essere introdotta con effetto retroattivo al 1. agosto 2016.<br /><br />Nel frattempo il Consigliere di Stato Zali, responsabile del Dipartimento del Territorio, ha affermato però più volte pubblicamente che non è sua intenzione prelevare la tassa con effetto retroattivo, ma che al contrario, in considerazione del difficile momento sia economico che sanitario - che rende poco attrattivi i mezzi di trasporto pubblico e che richiede aiuti per il rilancio dell'economia - intende soprassedere per intanto e anche per l'immediato futuro al prelievo della tassa. Ha inoltre precisato che a parer suo l'anno di riferimento per la sua entrata in vigore non potrà essere il 2021, ma piuttosto il 2022. <br />Sulla questione si chinerà comunque ancora il Gran Consiglio, sicché per il momento non si dispone ancora di certezze. Vi sono infatti degli atti parlamentari pendenti che chiedono che l'entrata in vigore sia ulteriormente posticipata mentre altri vorrebbero che non entrasse in vigore del tutto. Sicuramente determinate cerchie sono invece a favore del prelievo.<br /><br />È quindi auspicabile che chiarezza venga fatta al più presto.<br /><br />Come si ricorderà, nel dubbio circa l'introduzione o meno della tassa, di per sé approvata dal Parlamento, che sarebbe dovuta entrare in vigore come detto il 1. agosto 2016,  parecchi proprietari di superfici occupate da numerosi posteggi avevano notificato ai loro conduttori un aumento di pigione, condizionato all'effettiva entrata in vigore della tassa di collegamento. In pratica avevano incassato l'importo corrispondente (o in parte anche inferiore) alla tassa per nel caso essa fosse stata confermata dal Tribunale Federale e prelevata con effetto retroattivo, impegnandosi però a restituire l'importo percepito qualora la tassa non fosse entrata in vigore. <br /><br />Può quindi porsi la domanda per i proprietari se continuare a prelevare l'importo richiesto ai propri conduttori per pagare la tassa. Ve ne sono che riterranno che in assenza di una decisione del Gran Consiglio che stabilisca la rinuncia al prelievo retroattivo e per il futuro della tassa, in funzione della sentenza del Tribunale Federale, la tassa è integralmente dovuta e con effetto retroattivo, sicché non rinunceranno all'incasso. <br /><br />Gli ottimisti potrebbero sperare che le parole del Dir. Zali troveranno conferma nelle decisioni di Governo e Parlamento e potrebbero quindi essere portati a sospendere almeno temporaneamente il prelievo, sino a che sia fatta maggiore chiarezza. In quest'ipotesi, riteniamo comunque più opportuno sospendere piuttosto che rinunciare completamente al prelievo, perché in tal caso in futuro, se la tassa entrasse in vigore, si dovrà notificare una nuova modifica del contratto con le difficoltà formali connesse. La prudenza è comunque d'obbligo e vi consigliamo di contattarci prima di procedere.<br /><br />Naturalmente, quando si avrà conferma  definitiva che la tassa di collegamento non verrà richiesta con effetto retroattivo, l'importo incassato a tal titolo per il passato andrà integralmente restituito ai conduttori che l'hanno versata. <br /><br />Non appena disporremo di maggiori informazioni ve ne daremo comunicazione. Nel frattempo rimaniamo a disposizione per maggiori ragguagli.<br /><br /><br /><em><strong>avv. Renata Galfetti</strong></em><br /><br /></p>

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2019


  • Posteggi: estratto del messaggio per il preventivo cantonale 2015 relativamente alla tassa di collegamento a carico dei generatori di importanti correnti di traffico


    <p>10. Tassa di collegamento a carico dei generatori di importanti correnti di traffico a parziale copertura dei costi del trasporto pubblico <br />Il 1° marzo 1995 è entrata in vigore la Legge sui trasporti pubblici (LTP). Il suo art. 35, l’unico del capitolo IV titolato Partecipazione finanziaria dei privati, ha creato la base legale per percepire una Tassa di collegamento dai titolari di diritti reali o personali su edifici ed impianti privati generatori di importanti correnti di traffico, e questo fino a concorrenza del 50% del disavanzo d’esercizio della rete del trasporto pubblico.</p> <p>Nonostante l’adozione della necessaria base legale, per l’epoca sicuramente innovativa, la tassa di collegamento non è mai stata introdotta, né si è proceduto ad emanare il Regolamento d’applicazione destinato a disciplinarla nel dettaglio, così come previsto dall’art. 35 cpv. 4 LTP. Tale regolamento sarà prossimamente emanato dal Consiglio di Stato in modo da espletare i suoi effetti già a partire dal 2015.</p> <p>Per quanto riguarda la nozione di grande generatore di traffico, la stessa è codificata dagli art. 72 – 75 della Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst), oltre che dagli art. 89 e segg. del relativo Regolamento d’applicazione.</p> <p>Secondo la definizione di cui al Messaggio alla Lst (n. 6309 del 9 dicembre 2009, pag. 93):<br />“Con la locuzione grandi generatori di traffico s’intendono quegli edifici e impianti che, oltre ad avere un importante impatto paesaggistico ed urbanistico, generano volumi di traffico tali da mettere in difficoltà la capacità della rete viaria, provocare pesanti immissioni atmosferiche e foniche e pregiudicare la vivibilità delle aree toccate. Sono considerati grandi generatori di traffico ad esempio i grandi centri commerciali e i mercati specializzati, gli stadi ed i centri turistici attrezzati, le attrezzature di svago intensive come i parchi di divertimenti e i cinema multi-sala.”</p> <p>Concretamente, il vigente art. 72 cpv. 1 Lst stabilisce che sono in particolare grandi generatori di traffico le costruzioni che nei giorni di apertura generano un traffico giornaliero medio di visitatori di almeno 1000 movimenti, con esplicita menzione di centri commerciali, mercati specializzati, factory outlets, centri turistici attrezzati, attrezzature di svago intensive e cinema multisala.</p> <p>Avuto riguardo all’evoluzione di questi ultimi anni del traffico veicolare, giunto a saturazione in particolare sui principali assi del Mendrisiotto e del Luganese, cui solo un importante (e già in fase d’attuazione) ulteriore sviluppo del trasporto pubblico potrà fungere da ragionevole alternativa, e ritenuta la perdurante difficile situazione delle finanze cantonali, la cui evoluzione è tendenzialmente deficitaria e che già prevede per i prossimi anni degli importanti aumenti di spesa in favore del trasporto pubblico, si ritiene che vi sia urgenza di precisare a livello legislativo la nozione di generatore di importanti correnti di traffico e che soprattutto sia giunto il momento, a quasi 20 anni dall’entrata in vigore della LTP, di rendere operativa la base legale adottata dal Gran Consiglio emanando un Regolamento alla Legge sui trasporti pubblici contemplante una tassa di collegamento a carico dei generatori di importanti correnti di traffico vincolata alle esigenze del trasporto pubblico, di cui è destinata a coprire sino al 50% del deficit d’esercizio.</p> <p>Un primo ordine di motivazioni a favore di questo provvedimento va dunque ricercato nella drammatica evoluzione del traffico veicolare in Ticino dall’entrata in vigore della LTP ad oggi, potendosi stimare in circa 80’000 l’aumento negli ultimi 15 anni delle vetture circolanti in Ticino.</p> <p>Il diritto vigente ha definito una nozione di grande generatore di traffico incentrata sui problemi alla viabilità indotti in particolare dalla concentrazione di commerci in aree dedicate, quali in specie quelle di Grancia, Mendrisio, Chiasso e S. Antonino. Tuttavia, è un dato di fatto che la congestione del traffico ha luogo anche a causa degli spostamenti da e per il luogo di lavoro nelle fasce orarie mattutina e serale. In tal senso è legittimo, alla luce della situazione attuale, assumere che anche i grandi datori di lavoro che mettono a disposizione dei loro dipendenti vaste superfici per parcheggiare sono generatori di importanti correnti di traffico, atteso che in ogni caso la mole di spostamenti che il singolo dedica al tragitto casa – lavoro è in linea di massima ben superiore a quella impiegata per recarsi a fare acquisti.</p> <p>Il presente progetto di modifica legislativa precisa la nozione di generatore di importanti correnti di traffico, includendo chi mette a disposizione superfici di almeno 50 posteggi, elemento maggiormente oggettivabile rispetto al numero di movimenti e comunque indiziante di una considerevole corrente di traffico.</p> <p>Ridefinita in tal modo la cerchia dei generatori di importanti correnti di traffico, i proprietari dei relativi sedimi – è prevista la via ricorsuale per stabilire l’assoggettamento in caso di contestazione – vengono chiamati a contribuire al costo del trasporto pubblico secondo le disposizioni del Regolamento della Legge sui trasporti pubblici, che verrà emanato sulla scorta sulla delega legislativa già contenuta nell’art. 35c cpv. 4 LTP (che ricalca il vigente art. 35 cpv. 4).</p> <p>Un secondo ordine di argomentazioni è di natura più strettamente finanziaria. Il costante aumento dell’offerta di trasporto pubblico ha fatto lievitare negli anni in modo sensibile i costi a carico dell’ente pubblico per l’adempimento di questo importante compito e nuovi consistenti aumenti appaiono ineluttabili a breve e medio termine in conseguenza del previsto ulteriore incremento dell’offerta di trasporto pubblico dovuto alla prossima messa in esercizio di importanti opere infrastrutturali e collegamenti come – per citare solo i principali – le gallerie di base del Gottardo e soprattutto del Monte Ceneri, la ferrovia Mendrisio-Varese, il trasporto su gomma nel Bellinzonese e nel Mendrisiotto e la rete Tram del Luganese.</p> <p>Già nel gennaio del 2014, nel Rapporto al Gran Consiglio sul secondo aggiornamento delle linee direttive e del piano finanziario 2012-2015, il Consiglio di Stato segnalava che:<br />“i contributi per le imprese di trasporto mostrano al netto una dinamica di spesa in forte aumento, pari a quella registrata nella passata legislatura (circa il 6% d’incremento annuo), conseguente agli importanti potenziamenti del trasporto pubblico in Ticino. (…) Il Consiglio di Stato ribadisce che l’onere supplementare dovuto ai nuovi compiti deve essere attenuato, rivedendo eventualmente l’offerta complessiva di trasporto pubblico. I valori indicati presuppongono la necessità di compensare gli oneri conseguenti ai nuovi compiti per almeno il 50%. Il Dipartimento del territorio valuterà entro il primo trimestre del 2014 le possibili modalità per raggiungere questo obiettivo” (pag. 179).</p> <p>Nelle proprie valutazioni il Dipartimento del territorio ha ritenuto non fattibile la riduzione del 50% dell’impatto causato dai nuovi compiti in assenza di nuove importanti fonti d’entrata destinate al trasporto pubblico. Dal che la necessità, anche da questo punto di vista, dell’introduzione della tassa qui proposta. Tassa che, lo si sottolinea, concretizza la volontà espressa in tal senso dal Gran Consiglio con la LTP del 1994.</p> <p>Lo scrivente Consiglio ha volutamente determinato entro termini ragionevolmente modici la forchetta entro la quale determinare la tassa da corrispondere per ogni singolo posteggio, delegando ai Comuni la possibilità di prelevare anch’essi una modesta tassa aggiuntiva per finanziare i loro oneri nell’ambito del trasporto pubblico.</p> <p>Va debitamente sottolineato che le presenti modifiche normative non istituiscono alcun obbligo per i generatori di importanti correnti di traffico di rendere oneroso l’utilizzo dei posteggi di loro pertinenza. Con riferimento al caso di maggiore rilevanza pratica, non sarà perciò introdotto alcun obbligo per i grandi centri commerciali di fare pagare il parcheggio a clienti e visitatori, essendo data loro la facoltà di tenere a proprio carico l’onere economico della tassa, senza riversarlo sulla propria utenza.</p> <p>Venendo all’ammontare della tassa di collegamento, si propone di inserire nel testo di legge una forchetta compresa tra 1.- e 2.50 franchi per posteggio e per giorno di apertura dei generatori di importanti correnti di traffico e la possibilità per i Comuni di introdurre un supplemento sino a 0.50 franchi al giorno.</p> <p>Il Regolamento disciplinerà i dettagli e i casi di esenzione. Si intende applicare inizialmente una tassa di collegamento di circa 1.50 franchi.</p> <p>Una prima stima del numero di posteggi soggetto al pagamento della tassa ha portato a formulare una prospettiva di introito per il Cantone di 12 milioni di franchi, importo inserito di conseguenza nel preventivo 2015 ma da ritenere necessariamente indicativo a fronte di un tributo di nuova introduzione in cui devono ancora essere definiti la cerchia degli assoggettati ed il numero di posteggi interessati. Allo stesso modo ai Comuni potrebbe corrispondere un’entrata supplementare di circa 4 milioni di franchi.</p> <p><br />Disegno di<br />LEGGE<br />sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994; modifica</p> <p>Il Gran Consiglio<br />della Repubblica e Cantone Ticino</p> <p>visto il messaggio 23 settembre 2014 n. 6987 del Consiglio di Stato,</p> <p>d e c r e t a:</p> <p>I.<br />La legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 è modificata come segue:</p> <p> </p> <p>Art. 30 cpv. 1 lett a)</p> <p>Tutti i comuni del Cantone partecipano fino ad un massimo del 25% alla quota netta a carico del Cantone, dopo deduzione della partecipazione federale. Il riparto tra i Comuni è calcolato sulla base della chiave di riparto fissata per la Comunità tariffale. Il provento della tassa di collegamento non si computa nel calcolo della quota a carico dei Comuni.</p> <p> </p> <p>Principio</p> <p>Art. 35</p> <p>Chi genera importanti correnti di traffico è tenuto a contribuire al finanziamento dell’offerta di trasporto pubblico tramite il versamento di una tassa di collegamento.</p> <p> </p> <p>Soggetti</p> <p>Art. 35a</p> <p>1Sono soggetti alla tassa i proprietari di fondi o di un insieme di fondi che costituiscono un’unità funzionale, sui quali:<br />sono situati grandi generatori di traffico ai sensi dell’art. 72 Lst,<br />è esercitata un’attività commerciale, industriale, artigianale oppure amministrativa o di prestazione di servizi con posteggi per almeno cinquanta autoveicoli,<br />vi sono posteggi per almeno cinquanta autoveicoli non destinati principalmente al servizio di abitazioni.</p> <p>2La Confederazione, il Cantone e i Comuni, di principio, non soggiacciono alla tassa.</p> <p> </p> <p>Ammontare della tassa</p> <p>Art. 35b</p> <p>1La tassa è prelevata dal Cantone in funzione del numero di posteggi e dell’attività a cui servono principalmente, ritenuti un minimo di fr. 1.- ed un massimo di fr. 2.50 al giorno per singolo stallo.</p> <p>2Il Comune di situazione dei fondi interessati può prelevare una tassa aggiuntiva massima di fr. 0.50 al giorno per singolo stallo.</p> <p> </p> <p>Procedura</p> <p>Art. 35c</p> <p>1I soggetti di cui all’art. 35a sono tenuti a dichiarare al Consiglio di Stato i dati necessari per il calcolo della tassa e di notificare i relativi cambiamenti.</p> <p>2Il Consiglio di Stato disciplina nel regolamento la procedura d’assoggettamento, le esenzioni, le modalità di calcolo e quelle di esazione della tassa.</p> <p>3Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso entro trenta giorni al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso non sospende l’esigibilità della tassa.</p> <p>II.<br />Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 2015.</p>

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2016


  • Regolamento sulla tassa di collegamento

    21 settembre 2016


    <p><a data-udi="umb://media/4db2653da312418ea4970adef89e40a2" href="/media/1098/regolamento-sulla-tassa-di-collegamento.pdf" title="Regolamento sulla tassa di collegamento"><strong>Regolamento sulla tassa di collegamento</strong></a></p> <p> </p>

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  • Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994; modifica (del 14 dicembre 2015)

    21 settembre 2016


    <p><strong><a data-udi="umb://media/ff3c2b5a097f4ba6a5970b9a646af1dd" href="/media/1096/legge-sui-trasporti-pubblici.pdf" title="Legge sui trasporti pubblici">Legge sui trasporti pubblici</a></strong></p>

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  • Significato dell'effetto sospensivo concesso dal Tribunale Federale ai ricorsi inoltrati dai ricorrenti contro la tassa di collegamento

    01 settembre 2016


    <p><span>Nelle scorse settimane il Tribunale Federale ha deciso di accogliere una richiesta di alcuni ricorrenti che si sono opposti all'introduzione della tassa di collegamento a carico dei "grandi" generatori di traffico, rispettivamente degli utilizzatori dei loro posteggi; la massima Corte ha infatti decretato la sospensione dell'entrata in vigore della tassa di collegamento sino a quando avrà deciso in maniera definitiva nel merito della questione.</span><br /><br /><span>Come si ricorderà, in presenza di almeno 50 posteggi in "connessione spaziale o funzionale" e non destinati esclusivamente ad un'abitazione o a veicoli di servizio, per fornitori, carico e scarico, esposizione e deposito, il proprietario del fondo è sottoposto ad una tassa che a dipendenza dei casi ammonta a fr. 3.50 o 1.50/giorno per posto auto; lo stesso può a sua volta addebitare la tassa ai suoi inquilini, lavoratori o beneficiari di servitù ecc. secondo le modalità previste dai singoli rapporti contrattuali (o a dipendenza del caso secondo il principio della clausola rebus sic stantibus). Per maggiori informazioni al riguardo rimandiamo all'articolo pubblicato sull'ultimo numero di Economia Fondiaria, a pag. 13 e segg.</span><br /><br /><span>Per definire l'entità esatta della tassa a carico di ogni singolo proprietario, il Cantone dovrà dapprima contattare i proprietari per effettuare il censimento completo dei posteggi e delle loro destinazioni.</span><br /><br /><span>Ritenuto che senza la decisione di sospensione del Tribunale Federale le disposizioni legali e il relativo decreto - impugnati - sarebbero già entrate in vigore lo scorso 1. agosto 2016, i proprietari si sono giustamente attivati per comunicare ai loro partner contrattuali il rincaro dei costi per la messa a disposizione dei posteggi.</span><br /><br /><span>Come si ricorda la tassa è stata introdotta con il duplice scopo di "fare cassetta" e raccogliere dei fondi utili al finanziamento dei mezzi di trasporto pubblico, e quale imposta orientativa, intesa appunto ad incentivare gli automobilisti, confrontati con costi di posteggio elevati, a lasciare l'auto a casa in favore dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico o collettivo. Questo presupponeva quindi che i proprietari procedessero ad intimare ai loro partner contrattuali l'aumento del costo per l'utilizzo del o dei posteggi secondo le modalità applicabili al singolo rapporto contrattuale.</span><br /><br /><span>La decisione del Tribunale Federale di conferire l'effetto sospensivo ha ora bloccato, sino all'emanazione delle decisioni sui ricorsi, l'attività del Cantone: in particolare sono sospesi l'invio della documentazione per il censimento dei posteggi e soprattutto la vera procedura di tassazione. Se le sentenze dovessero dare ragione ai ricorrenti e quindi le contestate disposizioni dovessero essere annullate, allora la tassa decadrà e non potrà più essere addebitata ai proprietari; se viceversa i ricorsi dovessero essere respinti, le contestate disposizioni troveranno conferma e la tassa entrerà in vigore, e ciò con effetto retroattivo al 1. agosto 2016.</span><br /><br /><span>In quest'ipotesi, e soprattutto se i ricorsi venissero evasi solo fra numerosi mesi o anche anni, l'entità delle tasse sarebbe particolarmente onerosa, proprio perché calcolata con effetto retroattivo per un periodo prolungato. Lo scenario diverrebbe però ancora più infausto se il singolo proprietario chiamato alla cassa avesse soprasseduto a richiedere qualsiasi aumento/partecipazione ai suoi lavoratori/inquilini ecc. e non avesse quindi accumulato riserve per saldare la salata nota (ad es. - secondo uno scenario modesto: per 100 posteggi occupati 5 giorni la settimana: fr. 94'500/annui IVA compresa, da riportarsi sul periodo scoperto).</span><br /><br /><span>Questo stato d'incertezza è estremamente sgradevole per tutte le parti coinvolte, specie per i locatori e i fruitori dei posteggi. L'evidenza dei fatti suggerisce quindi che i locatori continuino a richiedere ai loro partner contrattuali l'aumento del corrispettivo versato per l'uso del o dei posteggi. Per come procedere si rinvia al già citato articolo pubblicato sullo scorso numero di EF. Va da sé che se la tassa non dovesse entrare in vigore perché il Tribunale Federale decidesse che le disposizioni approvate debbano essere annullate, il locatore dovrebbe restituire loro tutto quanto percepito in funzione degli appositi aumenti inoltrati per finanziarie la tassa (poi annullata). Il Segretariato della CATEF è a disposizione dei soci per ulteriori informazioni o domande.</span><br /><br /><span>Per fugare ogni dubbio in relazione con il termine di "effetto sospensivo" va ricordato che lo stesso non significa assolutamente che il provvedimento contestato, nel caso i ricorsi venissero respinti, entrerà in vigore solo a partire dalla data delle decisioni del Tribunale Federale che la confermano. Qualora venissero respinti, la tassa entrerà invece in vigore proprio con effetto retroattivo al 1. agosto 2016. Si tratta quindi di mettere al sicuro (in pratica, di "accantonare") i mezzi finanziari per coprire questa tassa, che, piaccia o non piaccia, è comunque stata approvata dal Parlamento e dal Popolo e che salvo decisione contraria da parte del Tribunale Federale, sarà quindi dovuta.</span><br /><br /><strong><em>La Segretaria Cantonale<br />Avv. Renata Galfetti</em></strong></p>

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  • Posteggi e assoggettamento all'IVA

    01 settembre 2016, Da Economia Fondiaria no. 5/2016


    <p>La questione dell'IVA è sollevata, in questo contesto, affinché il locatore possa farsi un'idea più concreta dell'entità della tassa che potrebbe essere chiamato a pagare.<br /><br />Conformemente all'art. 21cpv. 2 n. 21a. LIVA è sottoposta all'IVA "la locazione, per il parcheggio di veicoli, di aree non destinate all'uso comune, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'imposta".<br /><br />Semplificando, sottostanno all'IVA i contratti di locazione per posteggi privati locati a inquilini che non hanno locato presso lo stesso locatore e nelle immediate vicinanze anche un'abitazione o un'attività commerciale, e se il locatore è un soggetto IVA e fattura quindi delle prestazioni assoggettabili all'IVA per un importo minimo di fr. 100'000 all'anno.<br /><br />Più nel dettaglio, per dirla con l'apposita circolare Info IVA 17 "concernente il settore amministrazione, locazione e vendita di immobili", non sottostanno ad imposizione IVA i posteggi locati quale prestazione accessoria dipendente da una locazione di immobili esclusa dall'imposta e quindi se sono cumulativamente realizzate le seguenti condizioni:</p> <ul> <li><em>locatore e inquilino del contratto di locazione per l'abitazione o attività commerciale e del posteggio sono i medesimi</em></li> <li><em>i posteggi sono locati per la stessa durata del contratto di locazione principale</em></li> <li><em>la locazione del posteggio è accessoria alla locazione principale</em></li> <li><em>la locazione del posteggio è usualmente effettuata con la locazione del contratto principale</em></li> <li><em>esistono stretti vincoli di luogo e spazio fra l'edificio e i posteggi</em></li> <li><em>se il locatore non avesse assoggettato volontariamente l'immobile all'IVA.</em></li> </ul> <p>Se quindi il locatore dà in locazione un edificio non assoggettato volontariamente all'IVA, con almeno 50 posteggi per attività commerciale, i posteggi sono locati congiuntamente con lo stabile e quindi non sono sottoposti a IVA; alla tassa però sì. Se invece l'attività commerciale è di proprietà del proprietario del sedime il quale mette a disposizione a pagamento gli oltre 50 posteggi ai suoi dipendenti, questi singoli contratti sono sottoposti all'IVA. Lo stesso dovrebbe quindi valere se il proprietario desse in locazione il sedime con l'attività commerciale e i posteggi ad un conduttore che riceverà un aumento di pigione per coprire la tassa (non sottoposta a IVA), il quale a sua volta chiederà ai suoi dipendenti una pigione per coprire a sua volta l'importo della tassa da riversare al proprietario: l'importo della pigione ai suoi dipendenti sarebbe sottoposto a IVA.<br /><br /><strong><em>La Segretaria Cantonale<br />Avv. Renata Galfetti</em></strong></p>

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  • Tassa di collegamento: le precisazioni del Dipartimento del territorio

    25 luglio 2016


  • Tassa di collegamento: quali le conseguenze?

    01 luglio 2016, Da Economia Fondiaria no. 4/2016


    Ricordiamo le caratteristiche e le conseguenze principali della tassa per i proprietari e le possibilità a loro disposizione qualora i posteggi fossero usati da terzi.

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2015


  • Osservazioni al progetto di tassa di collegamento per i grandi generatori di traffico

    07 settembre 2015


    <p>Spettabile<br />Sezione della mobilità<br />Via F. Zorzi 13<br />CP 2170<br />6501 Bellinzona<br /><br />Lugano, 7 settembre 2015<br /><br /><strong>Procedura di consultazione: Legge sui trasporti pubblici - tassa di collegamento</strong><br /><br />Gentili Signore,<br />Egregi Signori,<br /><br />La Camera Ticinese dell’Economia Fondiaria (CATEF) - che istituzionalmente si occupa dell’economia fondiaria e della difesa e diffusione della proprietà - ringrazia per essere stata interpellata e formula di seguito le sue osservazioni.<br /><br /><strong>In generale</strong><br /><br />La proposta in oggetto dovrebbe costituire il naturale proseguimento di quanto deciso dal Gran Consiglio lo scorso mese di dicembre, quando ha respinto la proposta  di tassa di collegamento, adottando ciò malgrado una nuova formulazione dell’art. 35 LTP; in tale occasione ha pure incaricato il Governo di formulare un nuovo messaggio che esaminasse<span> </span><u>nel dettaglio</u><span> </span>tutti gli aspetti giuridici, economici e ambientali (cfr.  intervento in Gran Consiglio dell’on. Fabio Bacchetta Cattori relatore di maggioranza).</p> <p>La modifica in atto della Legge sui trasporti pubblici costituisce una rivoluzione oltre a che una primizia a livello nazionale. Una rivoluzione perché lo scorso mese di dicembre il Parlamento modificando l’art. 35 LTP ha abbandonato di fatto il principio secondo cui i<span> </span><u>grandi generatori</u><span> </span>di traffico - intesi come da dottrina consolidata i grandi centri commerciali e di svago - partecipassero alle spese per finanziare il collegamento alla rete di trasporto pubblico e per l’esercizio della relativa linea; ha invece optato per una soluzione del tutto nuova ed estranea a quanto avviene negli altri cantoni, secondo cui “Chi genera importanti correnti di traffico è tenuto a contribuire al finanziamento dell’offerta di trasporto pubblico tramite il versamento di una tassa di collegamento”.</p> <p>Il provento della tassa cui questi<span> </span><u>grandi generatori</u><span> </span>di traffico sarebbero tenuti, non servirà quindi come sinora a finanziare la tratta per collegare la propria struttura ai mezzi di trasporto pubblici delle immediate vicinanze ma bensì, per contribuire alle spese del trasporto pubblico in generale.</p> <p>Sebbene abbia accettato il concetto di una tassa, il Parlamento ha però lasciato aperte sia la definizione di “grande generatore di traffico” sia l’entità della tassa stessa, subordinando questi elementi alla presentazione di un nuovo progetto (con un messaggio apposito e dettagliato) che entrasse maggiormente “nel merito degli aspetti giuridici, economici e ambientali conseguenti all’applicazione” di una tassa che tenga conto delle esigenze del traffico e del trasporto pubblico e privato. Alla luce della bozza di messaggio non si ritiene che quanto richiesto dal Parlamento sia stato sufficientemente sviluppato.</p> <p>Paragonando la proposta di tassa formulata l’anno scorso con quella oggetto della presente procedura di consultazione emerge che sia l’entità della tassa stessa - passata da fr. 1 - 2.5 (+ eventualmente fr. 0.5/stallo di prelievo comunale) a fr. 1 - 5/stallo - sia il margine di manovra conferito al Consiglio di Stato,<span> </span><u>sono stati notevolmente aumentati;<span> </span></u>la tassa è addirittura raddoppiata! Parimenti si è assistito ad una diversa differenziazione dei proprietari,<br />nel senso che ad essere chiamati alla cassa saranno in primo luogo i proprietari dei fondi che albergano lavoro, e di riflesso i lavoratori, mentre i generatori di traffico “originali” ossia i grandi centri commerciali e di svago e con loro i loro visitatori e consumatori, sottostaranno ad una tassa inferiore rispetto ai fondi che albergano lavoro; si vuole infatti tassare più pesantemente lo stanziale che l’uso intensivo del posteggio (vedi supermercato).</p> <p>Di questa proposta colpiscono in particolare: l’estensione della cerchia dei debitori della tassa, la differenziazione fra lavoratori e consumatori, l’applicazione uniforme su tutto il territorio cantonale senza che si tenga conto di situazioni diverse e in particolare del diverso carico sulle diverse tratte, l’entità esorbitante della tassa stessa, l’assenza di dati sugli sforzi intrapresi dalle ditte per invogliare l’uso di mezzi di trasporto collettivi e dei posteggi che sono già riusciti a togliere grazie ai loro mezzi di trasporto collettivi, l’indicazione circa le incidenze di simile tassa sui costi delle ditte ecc.<br /><br />Questo nuovo orientamento, oltre ad essere estraneo al sistema e alla dottrina in vigore in Svizzera, non sembra tenere conto né dei cambiamenti in atto a livello della tecnica automobilistica, che produce auto sempre meno inquinanti, né dei notevoli sforzi compiuti dalle ditte, che grazie ai loro provvedimenti sono riuscite e riusciranno ulteriormente a togliere molte auto dalla strada, né degli sforzi in questa direzione profusi da singoli comuni o città in collaborazione con la Confederazione e la SUPSI (cfr. La Regione 5 agosto 2015 “Gestire picchi di traffico”).<br /><br />Ci risulta peraltro che l’obiettivo di togliere dal sistema viario 3'500 vetture negli orari di picco sia già stato raggiunto o per lo meno che si sia sul vialone d’arrivo. Il recente rilevamento del traffico transfrontaliero segnala che il 91% dei veicoli in entrata in Ticino tra le 6’00 e le 9.00 è immatricolato in Italia e che i pendolari per lavoro erano l’83%; non vorremmo essere scortesi ma le risultanze erano già evidenti. Non pensiamo che ci si sposti di primo mattina per una scampagnata. Ma se non altro abbiamo due testimonianze: che i pendolari transfrontalieri sono dei lavoratori e che alla luce di diversi rilevamenti sono attivi nella manifattura e nei servizi avanzati. Anzi quest’ultima categoria è oggi prevalente. Basti pensare solo alle nostre strutture ospedaliere ed alla piazza finanziaria. Stiamo parlando quindi di gente qualificata che si sposta per lavorare e ciò vale ovviamente anche per i residenti.<span> </span><strong><em>Svizzeri e non</em></strong>! Il fatto poi che la maggioranza, ben l’84% degli intervistati, dichiari di usufruire di un parcheggio riservato e gratuito a destinazione ci lascia scettici. Non vorremmo che sia frutto di una certa reticenza ad esporre eventuali trattenute o quant’altro. Il rilevamento sembrerebbe in ogni caso testimoniare un certo spazio per la ripercussione del balzello su chi lavora!<br /><br />Né può essere dimenticato il fatto che la Confederazione abbia deciso di ridurre la deducibilità delle spese professionali per il raggiungimento del posto di lavoro, introducendo un tetto  massimo di fr. 3000 per tali spese. Anche questo nuovo limite, contribuirà a dissuadere dei lavoratori dal venire al lavoro col mezzo privato<br /><br />Per quanto riguarda<span> </span><strong>la volontà di dissuadere e costringere l’utenza a servirsi dei mezzi pubblici</strong>, essa presuppone la vicinanza e la raggiungibilità in tempi ragionevoli fra posto di lavoro e la propria residenza. Al di là del fatto che è verosimile che<span> </span><u>chi è sulla tratta</u><span> </span>già oggi utilizza i mezzi pubblici, è pure criticabile che la tassa sarebbe dovuta da tutti indipendente-mente dalla disponibilità  o meno di trasporti pubblici e che non si prevedano neppure degli importi differenti a dipendenza della zona.<br /><br />Fra l’altro la rigidità dei trasporti pubblici e qualche sbaglio operativo non vengono mai messi in discussione. Che qualche cosa non abbia funzionato, pur con le consuete autocertificazio-ni, é un dato di fatto e a poco serve invocare la mobilità dolce della scarpa o della pedalata, oggigiorno ovviamente assistita, e che comunque non possono costituire di per sé una valida soluzione al problema del traffico. Il lavoro non si trova generalmente fuori dell’uscio di casa e ogni lavoratore lo può verificare personalmente. Medesimo ragionamento vale per il consumatore. La concentrazione di negozi è la nuova piazza e paradossalmente i supermer-cati soddisfano diversi consumi che i negozi tradizionali, sempre che ne esistano al di fuori di quelli di nicchia, non sono più in grado di soddisfare.<br /><br />Purtroppo, la mancata considerazione di questi aspetti, invero centrali in quest’ambito, hanno prodotto una proposta che non può essere condivisa.<br />Per i motivi che precedono e quanto seguirà, la CATEF respinge quindi la proposta di modifica della LPT in oggetto.</p> <p><strong>Più in particolare</strong></p> <p>La nuova proposta è molto orientata sulla tassa, e ben poco o niente invece si sofferma sui mezzi di trasporto collettivi delle imprese o sugli incentivi affinché esse riducano spontanea-mente il traffico da e per la loro struttura. L’unica ricetta sembra essere la punizione: se non vi adeguate, pagherete profumatamente!! E comunque… pagherete molto anche se vi doveste adeguare….! Parimenti, è del tutto assente qualsiasi previsione sull’impatto economico della proposta tassa sulle imprese e i commerci generatori di lavoro.</p> <p>Stigmatizziamo in particolare sia la cerchia delle persone chiamate a versare una tassa, sia la destinazione della tassa stessa, sia la definizione di “tassa” applicata in questo contesto.</p> <p>In prima battuta la tassa<span> </span><strong>proposta colpisce i proprietari di fondi</strong><span> </span>sui quali loro, o i beneficia-ri di diritti di superficie, o inquilini a lungo termine, hanno installato almeno 50 posteggi o ancora, colpisce i piccoli proprietari che hanno pochi posteggi che sono però spazialmente o funzionalmente connessi con altri fondi che insieme contano almeno 50 posteggi. La CATEF è recisamente contraria a che ancora una volta siano i proprietari ad essere chiamati alla cassa per rimpolpare le finanze dello Stato, indipendentemente dal principio del “chi inquina paga”, trascurando completamente se siano loro che hanno o meno costruito i posteggi, e se possano o meno rivalersi sugli effettivi fruitori.<br /><br />Ciò peraltro, per uno scopo che è di evidente interesse pubblico e per il quale tutti devono essere chiamati a contribuire.<br /><br />La tassa proposta<span> </span><strong>colpisce poi in seconda battuta (se i proprietari decidessero di rivalersi nei loro confronti) gli utilizzatori diretti</strong><span> </span>dei posteggi e in primo luogo i lavoratori, che a dipendenza dei casi saranno chiamati a pagare una pigione più elevata per un posteggio (una parte è destinata a remunerare l’investimento del locatore e l’altra a coprire la nuova tassa statale). E’ ben vero che i proprietari non saranno tenuti a ripercuotere la tassa sugli inquilini o i beneficiari del diritto di superficie, che a loro volta lo metteranno a carico dei loro lavoratori o consumatori: è però ovvio che lo faranno: perché dovrebbero sopportare da soli questa nuova tassa, che non si sarebbero mai sognati di dovere un giorno versare?<br /><br />Il progetto non è neppure accettabile quando – a differenza di quando avveniva con la formu-lazione del vecchio art. 35 LTP,<span> </span><strong>rinuncia a trovare una soluzione ai casi in cui il proprietario avesse concesso il fondo in diritto di superficie o in locazione per periodi prolungati</strong>, ciò che impedirebbe un aumento di pigione o dell’indennità per la servitù, fino alla scadenza del contratto, rimanendo quindi la tassa a esclusivo carico del proprietario del fondo.<br /><br />La proposta<span> </span><strong>genera</strong><span> </span>pertanto<span> </span><strong>troppe disparità di trattamento</strong>: fra i proprietari a dipendenza che il loro fondo disponga o sia vicino ad altri fondi che complessivamente contino almeno 50 stalli; fra proprietari che potrebbero o meno ribaltare un aumento sui loro partner contrattuali, e ancora, fra i lavoratori che sarebbero o meno tenuti a versare una pigione maggiorata a dipendenza delle dimensioni del posteggio in cui posteggiano e indipendentemente dal grado di difficoltà a raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici.<br /><br />Dalla lettura del progetto emerge poi chiaramente<span> </span><strong>che l’obiettivo di fare cassa prevale</strong><span> </span>su quello del contenimento del traffico. Se così non fosse sarebbero previsti incentivi molto più consistenti per la riduzione volontaria dei posteggi e per il trasporto collettivo; parimenti sarebbero esentate dalla tassa le zone dove la situazione del traffico non è problematica.<br /><br />La CATEF si oppone poi con veemenza al fatto che la proposta lasci un<strong><span> </span>ampissimo margine di manovra al Consiglio di Stato</strong><span> </span>circa l’entità della tassa, in ogni caso del tutto sproporzio-nata. Il controllo deve rimanere al Gran Consiglio.<br /><br />Il<span> </span><strong>concetto di tassa è peraltro improprio in questo contesto</strong>: la tassa è un emolumento da versarsi in controprestazione di una prestazione ricevuta. Qui non esiste alcuna prestazione e il versamento è dovuto solo a dipendenza della vicinanza con altri posteggi o dalle dimensioni del posteggio stesso. Nessuna prestazione – che giustificherebbe una controprestazione finanziaria - è invece prestata ai proprietari. Qui lo scopo è quello di raccogliere fondi da impiegare nei mezzi di trasporto pubblici mentre avrebbe più senso se venissero investiti per fronteggiare al meglio la situazione di saturazione del traffico.<br /><br />Per quanto riguarda la<span> </span><strong>destinazione della tassa,</strong><span> </span>a mente della CATEF il concetto di “trasporto pubblico” dovrebbe comprendere anche i mezzi di trasporto collettivi dei grandi generatori di traffico o altri provvedimenti utili alle aziende per ridurre il traffico.<br /><br />Riteniamo poi che questa proposta sia<span> </span><strong>mal conciliabile con il principio dei diritti acquisiti.<span> </span></strong><br /><br />Inoltre la tassa è talmente elevata da avere<span> </span><strong>carattere<span> </span></strong>veramente<span> </span><strong>punitivo</strong>: nella peggiore delle ipotesi la sola tassa può arrivare a costare fr. 150/mese per stallo (fr. 5 x 360 giorni = fr. 1'800 : 12 mesi = fr. 150). Il proprietario di 200 posteggi dovrebbe quindi versare fr. 30'000 mensili, rispettivamente fr. 360'000 annui. Se decidesse di ripercuotere la tassa sugli inquilini, l’importo di fr. 150/stallo andrebbe ad aggiungersi alla pigione richiesta dal locatore o datore di lavoro: ad es. fr. 150 + fr. 100 = fr. 250 mese!. Anche se l’entità della tassa si situasse a metà strada sarebbe ancora elevata (fr. 90 /stallo). Un’imposizione così pesante è tanto più urtante se si considera che di regola i posteggi sono stati edificati sulla base di una licenza di costruzione che addirittura imponeva un determinato numero di posteggi per un genere di attività comunque approvato e spesso anche incoraggiato se non imposto, pena il versamento di un consistente contributo compen-sativo . Alla luce della nuova politica i suddetti importi andrebbero tramutati oggi in premi……</p> <p><br />Per quanto sopra indicato la CATEF rifiuta recisamente la proposta che ritiene rozza e mortificante per l’utente. Oltretutto una primizia a livello nazionale<br /><br />Nondimeno, a titolo del tutto subordinato, e nell’intento di una collaborazione veramente costruttiva per trovare una soluzione condivisibile, riteniamo che una proposta accettabile dovrebbe integrare i seguenti punti:<br /><br />L’assoggettamento dei<span> </span><u>grandi generatori</u><span> </span><u>di traffico<span> </span></u>alla “tassa” decorre a partire da un numero minimo di posteggi di 200 unità;<br /><br />L’entità della tassa si assesta fra fr. 1 e 1.50/stallo, unificata sia per il visitatore-consumatore che per il lavoratore.<br /><br />Controllo periodico da parte delle associazioni economiche di riferimento dell’offerta pubblica e della sua utenza: scadenze, scostamenti e priorità.<br /><br />Se il fondo è gravato da un diritto di superficie, debitore della tassa è il beneficiario del diritto di superficie.<br /><br />Se i posteggi sono a disposizione di un inquilino che dispone di un contratto a lungo termine, non essendo per il locatore possibile ripercuotere la tassa sull’inquilino sino alla scadenza (lontana) del contratto, la tassa verrà richiesta dall’ente pubblico al conduttore, se un eventuale aumento non fosse possibile per almeno due anni.<br /><br />Una riduzione consistente della tassa se dei posteggi vengono spontaneamente dismessi dal debitore della tassa.<br /><br />Soggetti alla tassa sono: l’utenza pubblica, parapubblica e privata, che contribuiscono tutti in egual misura alla situazione. Uniche eccezioni in aggiunta a quelle di cui al proposto art. 35d progetto legge (posteggi per attività turistiche, di svago e culturali, nonché dei luoghi di culto): i visitatori delle strutture sanitarie (ospedali e case per gli anziani) che albergano speranze e preoccupazioni. Gli impiegati di tali strutture sottostarebbero invece ovviamente alla tassa giornaliera come tutti.<br /><br />Una parte del provento della tassa è da destinare al sostegno della comprovata mobilità aziendale.<br /><br /><br />Ringraziando per l’attenzione che riserverete alle nostre osservazioni, salutiamo con stima.<br /><br /><strong>La Segretaria Cantonale</strong><br /><strong>Avv. Renata Galfetti</strong><br /><br /><strong>Il Presidente Cantonale</strong><br /><strong>Lic. rer. pol. Gianluigi Piazzini</strong></p>

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  • La documentazione del Cantone per la procedura di consultazione

    08 luglio 2015


    <p><a rel="noopener" href="http://catef.ch/images/pdf/Tassa%20collegamento%20-%20doc.%20Cantone.pdf" target="_blank">La documentazione del Cantone per la procedura di consultazione</a></p>

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