Lodevole
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delle finanze DFF
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Lugano, 15 novembre 2017



Consultazione concernente la revisione totale dell’Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta


Gentili signore,
Egregi signori,

La Camera Ticinese dell'Economia Fondiaria (CATEF) è l'associazione che da oltre 50 anni tutela gli interessi dei proprietari immobiliari ticinesi ed è quindi molto interessata all'Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta.
Ben volentieri partecipiamo quindi alla procedura di consultazione aperta e formuliamo di seguito nostre osservazioni in merito, ritenuto che il nostro esame si è limitato all'essenziale.


In generale

Il parco alloggi svizzero è ormai vetusto e necessita di importanti lavori di rinnovamento e di riqualifica anche energetica per adeguarsi ai nuovi standard, sempre più esigenti nell'ottica di un contenimento e di una riduzione del consumo energetico. La strategia energetica 2050 conferma l'obiettivo già adottato in precedenza e volto ad intervenire su diversi fronti, e soprattutto nella costruzione e nel rinnovo degli stabili, perché proprio gli investimenti nell'ambito immobiliare garantiscono una riduzione dei consumi energetici molto più importante che in altri ambiti.

Gli sforzi finanziari richiesti ai proprietari sono estremamente importanti; anni fa il piano energetico cantonale adottato in Ticino, aveva quantificato il dispendio finanziario nell'ordine di fr. 600-2'400 fr./ m2 (!) a dipendenza dell'incisività dei lavori (cfr. Piano energetico cantonale, schede settoriali, pag. 176).
L'obiettivo del risparmio energetico è nell'interesse di tutta la collettività, e la recente votazione popolare ha dimostrato che esso è sorretto dalla popolazione svizzera. I costi per raggiungere tale ambizioso obiettivo devono di conseguenza essere anche - almeno in parte - assunti e condivisi da tutta la società.

Un trattamento privilegiato delle spese necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo è quindi indispensabile.

Esso è tanto più necessario, se si pone mente al fatto che i risanamenti incisivi di stabili vetusti - sulla cui necessità più o meno tutti concordano - comportano importanti difficoltà supplementari, di tipo pratico e anche giuridico: in tale contesto si pensi in particolare ai limiti imposti dal diritto locativo se la casa è occupata da inquilini. Se veramente si vuole incentivare anche il recupero della sostanza immobiliare dell'immediato dopoguerra, occorre veramente poter offrire delle condizioni attrattive (ciò che non sarà senz'altro facile). Caso contrario, questa sostanza verrà lasciata deperire senza più possibilità di ulteriore recupero...

La proposta di revisione totale dell’Ordinanza emarginata, prevedendo un ampliamento delle deduzioni fiscali, va quindi indubbiamente nella giusta direzione; essa necessita però di correttivi, come indicato infra.


In particolare

Art. 2 – Spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione.


In merito alle spese di demolizione, l’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza prevede che sono considerate deducibili le spese di smontaggio di installazioni, le spese di demolizione, le spese di sgombero e lo smaltimento dei rifiuti edili.

Nell'ottica di incentivare i rinnovi globali degli immobili, l’elenco delle attività all’art. 2 cpv. 1 è senz’altro indispensabile e trova quindi il nostro consenso. Diamo però per scontato che le spese per l'eliminazione e lo smaltimento di eventuale amianto che fosse presente negli stabili da demolire (specie in quelli antecedenti al 1990) sia compreso nelle voci menzionate. Se non fosse il caso, le voci dovrebbero essere meglio precisate e completate in tal senso.

La precisazione dell’art. 2 cpv. 1 chiarirebbe la situazione ai numerosi proprietari interessati. La percentuale di edifici con presenza di amianto è infatti esorbitante: uno o più materiali con amianto possono essere ritrovati nell’87% degli edifici suscettibili (fonte: Materiali con amianto in Ticino – Ricorrenza, gestione e smaltimento – punto della situazione sui materiali con amianto in Ticino e valutazioni a seguito dell’introduzione di accertamenti specialistici nell’ambito della procedura edilizia cantonale, Sezione protezione aria, acqua e suolo – ReteInfo Amianto, Bellinzona, giugno 2016).

Alla luce di quanto sopra, la CATEF si auspica che il tenore  dell’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza venga modificato come segue:

Sono considerate spese deducibili di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione le spese di smontaggio di installazioni nonché le spese di demolizione, di sgombero, di smaltimento dei rifiuti edili. Nelle spese di demolizione sono comprese eventuali spese di bonifica da amianto”.


Art. 4 - Spese riportabili nei due periodi fiscali successivi 

La CATEF concorda in particolar modo con il concetto di riporto dei costi degli investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente sostenuti dal proprietario per un edificio esistente, sull'arco di 3 anni. Condivide pure lo spirito della modifica dell’Ordinanza inteso a preferire dei rinnovi totali di edifici, piuttosto che solo parziali.

Dissentiamo fortemente con il tenore dell'art. 4 cpv. 4 secondo cui in caso di riporto delle spese al periodo fiscale successivo, non si può fare valere la deduzione forfetaria ("complessiva") per le altre spese normalmente deducibili per quel periodo!

E' ben vero che il nostro sistema fiscale prevede per il momento una scelta chiara in favore della deducibilità delle spese effettive o forfetarie senza possibilità di cumulare i due sistemi. Nondimeno, così come formulata, la modifica proposta - che ha proprio lo scopo di favorire gli investimenti energetici - non persegue con coerenza l'obiettivo prefissato, perché penalizza i proprietari che non potrebbero più fare uso della possibilità della deduzione forfetaria per le spese normalmente deducibili secondo tale modo, se in aggiunta hanno eseguito interventi energetici. Se si vuole veramente perseguire l'obiettivo stabilito di favorire l'esecuzione dei lavori energetici, allora l'unica soluzione possibile è quella di lasciare le possibilità di deduzione invariate, con possibilità di scelta fra il sistema di deduzione delle spese effettive o forfetarie,  ma con l'aggiunta però di potere fare valere in ogni caso, in maniera del tutto indipendente, la deduzione integrale delle spese energetiche, riportabili di tre anni. Senza di ciò, la deducibilità delle spese energetiche non è raggiunta come invece ci si è prefissati.


Speriamo vivamente che queste nostre osservazioni possano tornare utili per la revisione dell'ordinanza in oggetto e preghiamo di gradire, Gentili signore, Egregi signori, l’espressione della nostra stima.



La Segretaria Cantonale
Avv. Renata Galfetti

Il Presidente Cantonale
Lic.rer.pol. Gianluigi Piazzini