Lodevole
Dipartimento del Territorio
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
dt-ug@ti.ch

a.c.a. On. Dir. Claudio Zali


Lugano, 28 marzo 2018



Procedura di consultazione: revisione totale della Legge Edilizia


Onorevole Signor Consigliere di Stato Zali,

La Camera Ticinese dell’Economia Fondiaria (CATEF) - che istituzionalmente si occupa dell’economia fondiaria e della difesa e diffusione della proprietà - ringrazia per essere stata interpellata nel progetto emarginato e formula di seguito le sue osservazioni.

Chiediamo venia per non averle presentate a mezzo del questionario allegato al materiale di consultazione, ma riteniamo che con uno scritto come il presente sia possibile esprimere più chiaramente la propria opinione. Questa forma corrisponde d'altra parte a quella usualmente applicata sia a livello federale che ticinese e l'introduzione nell'esclusiva  forma del questionario ci pare francamente poco adatta.


A) Premessa

L'obiettivo principale della revisione della Legge Edilizia deve essere quello di adottare una legge sensibilmente migliore e che sia chiara, semplice, che applichi il diritto in maniera uniforme,e che fissi delle condizioni che consentano l'evasione di opposizioni e ricorsi in tempi ragionevoli.

L'entrata in vigore della nuova LPT ha portato ad importanti modifiche e a compiti supplementari per cantoni e comuni che sono ormai già estremamente sollecitati per adempiere - nei brevi termini imposti - ai nuovi compiti loro assegnati. Un ulteriore sforzo dei comuni (e anche del Cantone) per adeguarsi ad una nuova legge, peraltro parecchio complicata, è quindi quanto mai inopportuno. Le priorità sono al momento ben altre.

Tenendo conto dei nuovi disposti della LPT e in particolare dello sviluppo centripeto degli insediamenti,- che mira ad un'edificazione concentrata in spazi ridotti ed urbani, una nuova LE dovrebbe favorire il recupero dei nuclei originali, in particolare prevedendo disposizioni per il riattamento e per la riqualifica dei nuclei e del parco alloggi sempre più vetusto, che siano fattibili e ragionevoli, evitando l'instaurarsi di normative, tanto complesse, quanto costose e irragionevoli, al punto da mortificare - se non annichilire - la volontà di investire.

A livello nazionale è in atto uno sforzo inteso a rendere più simili fra di loro le diverse leggi edilizie cantonali: in aggiunta alle prescrizioni legali federali vincolanti, la Confederazione ha così elaborato segnatamente una "Structure-modèle de la loi cantonale sur les constructions", che per la verità contiene materie regolate piuttosto nella nostra Legge cantonale sullo sviluppo territoriale. Parallelamente - sempre a livello nazionale - è ancora in atto un lavoro inteso a uniformare le definizioni applicabili in materia edilizia, allo scopo di ridurre le differenze esistenti nei cantoni.
Diamo quindi per scontato che, in vista di una revisione integrale della Legge Edilizia si tenga conto anche di queste nuove tendenze. Di questo non è però purtroppo, nel materiale trasmesso, stata fatta menzione alcuna. Ci attendiamo quindi che la revisione abbia tenuto conto di queste novità.

Riteniamo che la Legge Edilizia attuale possa essere corretta con modifiche molto meno incisive rispetto a quanto proposto.

Per quanto attiene a opposizioni e ricorsi "temerari" spesso citati nel rapporto esplicativo a giustificazione di quanto proposto, condividiamo indubbiamente che la temerarietà vada riconosciuta e sanzionata. Osserviamo nondimeno che il termine di "temerario" è un concetto giuridico realizzato solo a condizioni precise e restrittive. Molte volte il progetto in questione riprende questo concetto senza però mai definirlo, né precisare quanti siano i casi realmente accertati. Da questo profilo il discorso non si fonda su elementi concreti di giudizio ed è quindi assai lacunoso.


B) In generale

Stante al rapporto esplicativo la modifica in oggetto si propone di:

- accelerare i tempi d'evasione delle domande di costruzione,
- semplificare e migliorare la gestione dell'intero iter procedurale, rendendolo più trasparente,
- introdurre la possibilità di chiarire la fattibilità di una costruzione prima di sviluppare la progettazione di dettaglio,
- contrastare l'impiego pretestuoso dei rimedi giuridici
- disciplinare in maniera chiara e completa le fasi di cantiere e di polizia edilizia
- verificare e aggiornare le norme edilizie generali e le definizioni dei parametri edificatori laddove necessario
- migliorare - più in generale - la conoscenza e la comprensione della legislazione in materia edilizia con testi di legge e regolamenti più completi, chiari e al passo con la giurisprudenza.

Gli obiettivi sono senz'altro condivisibili. Le misure scelte non centrano invece l'obiettivo  e si prestano a numerose critiche.

In particolare la nuova legge è molto troppo complessa sia per i comuni, che per i cittadini, come anche per i professionisti e forse pure per i funzionari di Bellinzona.
Così ad esempio l'elevato numero di possibilità o di procedure che viene introdotto (procedura ordinaria, "normale" o a due fasi, procedura semplificata, valutazione preventiva), così come le diverse regole per potere formulare opposizione sia per quanto attiene al momento che alle persone autorizzate ( limitate in particolare per la procedura a due fasi)  complicano notevolmente la situazione odierna, sia per i possibili opponenti, come anche per gli addetti ai lavori, in aperto contrasto con l'obiettivo proclamato di semplificare e migliorare la gestione dell'iter procedurale e di renderlo più trasparente.

Fra gli obiettivi elencati manca a nostro avviso la certezza del diritto che deve essere data in ogni momento, iniziando dalla formulazione di NAPR chiare, proseguendo con un atteggiamento attivo e rigoroso dei comuni, garante della parità di trattamento fra cittadini e del rispetto della legge.

Lamentiamo anche che la proposta non operi alcuna sostanziale differenza fra la costruzione a nuovo e il rinnovo di stabili esistenti, specie nel nucleo, confrontati con grandi difficoltà di diverso tipo: proprio questo settore particolarmente delicato e in continua crescita con l'invecchiamento del nostro parco alloggi, viene qui ulteriormente gravato da oneri del tutto inaccettabili. Già attualmente i vincoli sono talmente onerosi che spesso i proprietari non possono più assumersi le spese di rinnovo e di riqualifica e sono costretti alla vendita, delle loro proprietà. Ciò è estremamente ingiusto e irrispettoso. Una nuova Legge edilizia dovrà quindi senz'altro tenere conto di questa situazione e dell'obiettivo posto dalla LPT di densificare e recuperare principalmente i nuclei. Per recuperare questi spazi altrimenti destinati all'abbandono con conseguenze negative importanti per gli altri stabili della zona e in definitiva anche della vita sociale ed economica dei centri stessi, occorre trovare delle soluzioni che facilitino e rendano attrattivo il loro recupero: il progetto in esame purtroppo non contiene proposta alcuna in questo senso.

Critichiamo pure il fatto che si tenti di introdurre nella proposta, quasi alla chetichella, nascosta fra le tante novità anche complesse - dei contenuti sostanziali di grande importanza spalmate su tutto il territorio e del tutto inaccettabili, come le misure per invalidi e per le biciclette, che sono estremamente penalizzanti dal profilo finanziario e del tutto sproporzionate. Simili modifiche meriterebbero se del caso un dibattito politico ben più importante e rispettoso della realtà delle cose. 

Respingiamo quindi integralmente la proposta di una nuova LE così come formulata. Laddove singole misure trovassero il nostro consenso, si potrebbe senz'altro introdurle nella LE esistente.


C) In merito alle principali proposte

1. Completa informatizzazione delle procedure edilizie

La proposta del sistema GIPE appare effettivamente adatta ai tempi e presenta senz'altro dei vantaggi, quali la riduzione delle copie cartacee e soprattutto una maggiore trasparenza e una maggiore responsabilizzazione degli uffici coinvolti; il tutto anche a vantaggio dell'istante. Diamo per scontato che tutti gli atti vengano sempre sottoscritti dai funzionari che hanno adottato le decisioni,come ciò già avveniva in passato.

Siamo invece contrari a che lo scambio di richieste e informazioni fra l'istante e le diverse autorità possa essere esercitato esclusivamente tramite il progettista. Dando per scontato che non saranno comunque numerosi i casi in cui anche l'istante volesse agire parallelamente al suo progettista, riteniamo che  - anche in considerazione degli elevati importi in gioco - debba essere possibile anche all'istante , se lo ritenesse necessario, di informarsi in merito al suo caso. Non va dimenticato che i casi di revoca dell'incarico conferito al tecnico non sono pochi e che una simile proposta potrebbe dunque essere d'ostacolo agli interessi del committente.


2. Ampliamento dei casi di esenzione dall'obbligo di licenza edilizia (art. 5 segg. RLE)

Con la proposta in discussione si mira ad estendere i casi di opere non sottoposte a licenza edilizia, in particolare anche a costruzioni con una superficie fino a 10 mq, piscine non riscaldate sino a 15mq, camini da giardino e grill famigliari. Si ritiene che l'estensione, in quanto preclude una possibile opposizione al proprietario vicino, sia eccessiva: le opere in questione possono comportare immissioni foniche e olfattive importanti, oltre al fatto che - in teoria -  le dimensioni delle piccole costruzioni potrebbero essere facilmente superate senza conseguenze né sanzioni.

Il catalogo dei lavori esentati dall'obbligo di licenza con conseguente semplice annuncio al Municipio e per principio l'esenzione di ogni pubblicazione è ampio e va ridotto. Nella misura in cui si tratta solo di lavori interni senza pregiudizio per i vicini la proposta va senz'altro condivisa. Ciò non può essere invece il caso quando gli interessi dei vicini sono senz'altro toccati, come dalla presenza di stagni e biotopi con ranocchie gracchianti, o dai caminetti a confine... Vi sono persone che usano i grill e i caminetti tutti i giorni in luogo della cucina, con odori penetranti e fastidiosi per i vicini.

Si ritiene pertanto che ai lavori suscettibili di creare disturbi ai vicini debba applicarsi quantomeno la procedura della notifica/procedura semplificata con obbligo di pubblicazione ai vicini interessati.


3. Adattamenti alla procedura ordinaria di licenza edilizia

Siamo senz'altro favorevoli allo svolgimento dell'esame preliminare da parte del Municipio. Dato che siamo contrari al concetto di procedura a due fasi, riteniamo che l'art. 12 cpv. 4 debba essere modificato; si potrebbe per esempio precisare che il Municipio che sa già che la domanda presenta delle pecche tali da dovere essere respinta, possa emettere una decisione in tal senso precisando che la decisione non verte però su tutti gli aspetti e che la decisione complessiva verrà presa solo dopo che i singoli "errori" della domanda verranno corretti.

Siamo parimenti favorevoli alla proposta di ridefinizione dei termini e in particolare all'eliminazione delle ferie giudiziarie con contestuale allungo del termine di pubblicazione. Il termine di 15 giorni è ormai  troppo breve tenuto conto dell'impegnativo ritmo di vita moderno; nel contempo permetterà anche in diversi casi all'opponente di formulare richiesta più precise e di avanzare meglio i suoi argomenti, ciò che potrebbe contribuire a ridurre eventuali ricorsi successivi. La proposta contribuisce a limitare il rischio che il vicino inoltri un'opposizione  improvvisata, cui seguirà poi un ricorso più strutturato in un secondo tempo... È nell'interesse di tutti che gli argomenti vengano esposti il prima possibile.

Ricorso diretto al TRAM

La proposta prevede l'abolizione del ricorso al Consiglio di Stato in favore di un'unica istanza, ossia il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM). Essa viene motivata in particolare con "l'efficacia limitata del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato" (perché le sue decisioni sono spesso riformate dal TRAM o confermate ma per altri motivi) e perché i vari ricorsi allungano i tempi delle procedure.

Questi argomenti non reggono.

In primo luogo si dimentica che la procedura ricorsuale in ambito della LE non concerne il diritto privato ma bensì il diritto pubblico e non  serve quindi in primo luogo alla salvaguardia di interessi privati ma bensì all'applicazione corretta delle normative di diritto pubblico, nell'interesse collettivo. I ricorsi "vinti" da opponenti confermano quindi in primo luogo l'esistenza di errori da parte dell'autorità. Pertanto, il problema essenziale  non è quello di limitare i ricorsi e le opposizioni, ma invece di aumentare il livello conoscitivo dell'autorità e anche dei progettisti, affinché le normative vengano applicate correttamente. Questo permetterebbe di ridurre in maniera molto importante il numero di opposizioni e ricorsi.

Sebbene la  procedura presso il servizio dei ricorsi non sia gratuita, la procedura al TRAM comporta spese sensibilmente maggiori e anche rilevanti:  oltre alle tasse di giustizia maggiori, di solito si fa capo ad un legale,e in caso di perdita sono dovute anche le ripetibili. Questi oneri finanziari hanno un forte effetto dissuasivo per i ricorrenti. Una prima istanza con costi contenuti per la verifica dei disposti di diritto pubblico deve senz'altro rimanere.

Sarebbe inoltre impensabile che il TRAM dovesse procedere all'accertamento dei fatti, oltre che al diritto. Così si ingolferebbe la nostra massima istanza cantonale, ciò che non è accettabile, perché porterebbe ad una pessima amministrazione della Giustizia.

La proposta limita poi incomprensibilmente i diritti del vicino, che verrebbe privato di un grado di giurisdizione a livello cantonale, sicché se egli non condividesse il giudizio del TRAM, sarebbe tenuto a rivolgersi addirittura al Tribunale Federale, il quale a sua volta potrebbe rimandare la procedura al TRAM per ulteriori accertamenti. Il tutto con lungaggini e costi assolutamente ingiustificati ed inutili.

Il Servizio dei ricorsi del Dipartimento è attualmente dotato di diversi collaboratori giuristi, di numero  importante e ci risulta anche essere superiore rispetto ai vicecancellieri (e ai Giudici) del TRAM. In tutta franchezza non si giustifica affatto di rinunciare a pretendere che essi svolgano il loro lavoro di giuristi in maniera qualitativamente e quantitativamente soddisfacente. Se vi sono delle pecche nell'organizzazione o nel livello conoscitivo, queste vanno risolte e non invece demandate ad altre autorità di - per lo più - pari formazione giuridica. Si tratta di garantire un'applicazione corretta della legge da subito e non di "scaricare" le procedure alla più alta istanza cantonale.

Un potenziamento del TRAM, comporterebbe inoltre un evidente aumento delle spese per il personale aggiuntivo da assumere. Se si volesse fare capo ai giuristi del servizio dei ricorsi, non v'è motivo perché questi non debbano già svolgere correttamente il loro compito in tale sede invece che al TRAM... Si tratta di evitare un aumento delle spese a carico dello Stato e dei ricorrenti.

Rileviamo di transenna che in più punti si giustificano delle misure proposte - come questa - con l'argomento che servirebbero a contenere i ricorsi pretestuosi e temerari. Riconfermiamo che i ricorsi temerari vanno senz'altro sanzionati. Il regime vigente già prevede che in presenza di un ricorso temerario colui che è stato ingiustamente danneggiato dal ricorso possa ottenere dal ricorrente temerario il risarcimento dei danni arrecati. Per correttezza occorre però ricordare che i presupposti giuridici - di diritto federale - affinché un ricorso possa essere definito "temerario" sono estremamente restrittivi.


4. Procedura di licenza edilizia in due fasi

Questa novità ci lascia estremamente perplessi. Riteniamo che crei più problemi di quanti ne risolva e che pertanto non debba essere introdotta.

In particolare la proposta introduce un numero ormai eccessivo di procedure possibili: procedura ordinaria, procedura in due fasi, procedura semplificata, licenza edilizia preventiva, casi di esenzione della domanda edilizia... tutte con tempistiche, procedure e possibilità di opposizione diverse. E tutto ciò senza effettivi vantaggi per l’utenza. Ci sembra che il sistema proposto sia molto troppo complesso e del tutto inaccessibile ai non tecnici e comunque verosimilmente anche a numerosi tecnici. Il nostro obiettivo deve invece essere di avere un diritto semplice, prevedibile e trasparente: per l'ente pubblico, e per l'utenza!


5. Procedura semplificata

La procedura semplificata dovrebbe sostituire l'esistente procedura di notifica, applicabile ai lavori di secondaria importanza quali le trasformazioni interne senza modifica di destinazione, di volume e aspetto di edifici e impianti, di costruzioni accessorie, opere di cinta ecc., ampliando però  i casi di applicazione.
Si propone infatti di trattare con questa procedura anche i cambiamenti di destinazione, la sostituzione degli impianti che comportano un cambiamento del vettore o un aumento del consumo energetico, l'installazione di termopompe e impianti di climatizzazione, le trasformazioni dell'aspetto esterno, come l'apertura di porte e finestre e gli ampliamenti di edifici e impianti esistenti che non superano del 30% il volume e una superficie massima di complessivi 100mq.

Il Municipio può prescindere dalla pubblicazione e dagli avvisi, se non sono interessati servizi cantonali ed è escluso il coinvolgimento di interessi pubblici e privati particolari. L'art. 31 RLE prevede poi il catalogo dei lavori ritenuti di secondaria importanza sottoposti a tale procedura. Fra questi risultano però essere problematici l'installazione di canne fumarie e camini, l'apertura di porte e finestre - perché possono essere in contrasto con la LAC e dovrebbero quindi in caso poi essere modificate o demolite...- gli ampliamenti di edifici che non superano il 30% del volume con una superficie massima di 100 mq, i cambiamenti di destinazione (da fiorista a bar?)  piscine che eccedono i limiti dell'art. 6 cpv. 2b (invece che il citato at. "6 cpv. 1 lett. f"),  impianti di illuminazione e i corpi luminosi, e le termopompe rumorose....

La proposta, lascia un ampio margine d'apprezzamento al Municipio, in particolare per quanto attiene alla pubblicazione e temiamo che di questo margine d'apprezzamento non venga sempre fatto un uso migliore. Purtroppo anche questa novità ci sembra quasi solo volta, ancora una volta, a limitare le possibilità di opposizioni dei vicini.
Per evitarlo, occorre rendere obbligatoria la pubblicazione per i casi sopra menzionati.

Siamo invece soddisfatti del tenore dell'art. 31 lett. K) RLE che introduce un benvenuto alleggerimento per le case nel nucleo e per beni culturali protetti: i casi normalmente esenti da licenza edilizia che si trovano in queste zone saranno infatti sottoposte alla procedura semplificata e non ordinaria. Ciò  costituisce un segnale nella giusta direzione. Notiamo però che lo stesso non è purtroppo esteso alle zone inserite nell'inventario ISOS...


D) In merito a singoli articoli o ad altre proposte

Domanda di costruzione (art. 9 RLE )


Il cpv. 2 non risulta chiaro: cosa significa che si possono prevedere varianti o soluzioni alternative al principio secondo cui la domanda di costruzione deve rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda? Le clausole non chiare vanno sempre evitate.

Opposizione o ricorso di associazioni e organizzazioni (art. 15 LE)

L'art. 15 LE ricorda i principi giuridici applicabili per cui ogni persona particolarmente toccata dalla domanda di costruzione e che abbia un interesse degno di protezione al suo rigetto o modifica possa formulare opposizione. Tale diritto è concesso per leggi federali LPN e LPAmb anche a determinate organizzazioni attive a livello nazionale debitamente autorizzate dal Consiglio Federale ed elencate nell'Ordinanza ODO.
A livello cantonale questo diritto è riconosciuto anche alle organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete in base agli statuti la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge. Trattasi di condizioni analoghe a quanto richiesto a livello federale. L'allegato 5 fissa poi in analogia a quanto previsto nell'ODO, le associazioni abilitate a livello cantonale. Siamo per contro contrari a legittimare organizzazioni ed hoc destinate nel tempo a profilarsi su tutto e tutti. Le organizzazioni citate nell’allegato hanno acquisito esperienza ed usufruiscono delle strutture necessarie..

Notifica della domanda di costruzione al confinante

Riteniamo che il termine di "confinante" sia da applicarsi con una certa generosità tenendo conto anche dello scopo della  norma, sicché sia da considerarsi confinante anche ad esempio il vicino che si trova subito oltre alla stradina o strada, ma che potrebbe essere più toccato dai lavori che non magari il vicino adiacente...

Ritiro ricorso contro prestazione (art. 20 cpv.4)

Sosteniamo senz'altro il capoverso che esclude l'entrata in materia di ricorsi da parte del Giudice qualora i ricorrente abbia chiesto prestazioni finanziarie o d'altra natura, destinate a compensare la rinuncia al ricorso o a qualsiasi altro comportamento processuale.

Variante (art. 28)

La variante non deve essere utilizzata in maniera abusiva. Deve essere un'eccezione motivata!

Durata della licenza edilizia (art. 31)

Nella maggior parte dei casi i proprietari che chiedono una licenza, intendono procedere al più presto ai lavori. Una posticipazione è infatti sempre connessa con una serie di incognite. Nondimeno possono capitare degli imprevisti che li spingono ad attendere. Riteniamo quindi che in considerazione di questi casi comunque limitati, la durata della licenza dovrebbe essere estesa a 4 anni, rinnovabili per altri 2.

Specialista in geotecnica (art. 38 )

Sarebbe opportuno che i comuni valutassero bene quali terreni inserire in zona edificabile, optando naturalmente per terreni meno pericolosi. Non sempre i proprietari o acquirenti di fondi esposti sono consci delle elevate spese che queste opere di contenimento, ancoraggio e sostegno comportano.

Tasse (art. 42 LE)

Seppure a malincuore bisogna ammettere che con la crescente complessità dei dossiers, anche le spese di esame degli stessi aumentano e pertanto un incremento delle tasse potrebbe anche giustificarsi.  L'entità in caso di proroga della licenza (=50%) ci sembra invece eccessivo, ritenuto che in un lasso di tempo di soli 3 anni difficilmente possono esserci state modifiche di rilievo che giustifichino grandi approfondimenti e spese.

A fronte della nostra comprensione ad accettare un aumento dei costi, gradiremmo constatare analoga comprensione in relazione con i criteri richiesti per le ristrutturazioni...

Barriere architettoniche (art. 56 LE + 51 RLE))

Non possiamo che dissentire nel modo più assoluto con i principi di cui ai citati articoli che vogliono peraltro estendere quanto già garantito dalla legislazione federale. In pratica si vogliono sottoporre alle prescrizioni tecniche della SIA l'edificazione a nuovo e il riattamento o la trasformazione sostanziale di edifici e impianti, tutti gli stabili con almeno 4 unità abitabili, così come edifici e impianti aperti al pubblico, in particolare stabili amministrative e commerciali, hotel, ristoranti, negozi, le autorimesse, ecc. Per gli edifici e impianti pubblici e aperti al pubblico è pure necessario adottare le misure necessarie alle persone ipovedenti e audiolese...
Senza volere risultare insensibili sono misure del tutto sproporzionate, che comportano costi smisurati e che addirittura, per la riattazione di stabili già esistenti, possono porre problemi insormontabili. Si pensi ad esempio alle vecchie case di nucleo. Lo stesso dicasi per negozi e ristoranti, che già fanno molta fatica a sopravvivere (e che quando ci riescono di certo non necessitano di difficoltà supplementari...).

Queste misure improponibili, sono pure in contrasto con il principio del recupero dei nuclei storici. Già attualmente i costi di ristrutturazione sono elevatissimi, a seguito d'infinite norme tecniche (di tipo energetico, per la polizia del fuoco, per l'igiene e chi più ne ha più ne metta...). Tutto ciò ha un costo che non è più sopportabile e che con le crescenti difficoltà, peggiorerà ulteriormente. E ci si ricordi che l'aumento dei costi è un problema collettivo che tocca i proprietari, e anche i loro inquilini, siano essi abitanti, commercianti, lavoratori o altro.
Di transenna, lamentiamo il fatto che le prescrizioni SIA cui si fa riferimento, non sono allegate né illustrate.

Ribadiamo la nostra veemente opposizione a qualsiasi estensione rispetto a quanto prescritto dalla legislazione federale.

Posteggi privati (art. 57 e 58 LE + 52 RLE)

Per quanto attiene ai posteggi veicolari, la CATEF si era opposta all'adozione del relativo regolamento, poi effettivamente adottato dal Gran Consiglio e inserito nella Legge sullo sviluppo territoriale. Rimaniamo tutt'ora del tutto contrari alla normativa.

Una riduzione dei posteggi in caso di riattamento dello stabile è poi inconcepibile  e porrebbe pure problemi molto importanti a livello locativo: costituirebbe infatti una modifica contrattuale cui gli inquilini potrebbero opporsi, facendo valere diversi argomenti, fra i quali una disparità di trattamento fra gli inquilini stessi (taluni potrebbero ancora disporre del posteggio, altri no).

Altrettanto fermamente ci opponiamo alle disposizioni che impongono i posteggi per biciclette. Per intanto questi non sono ancora regolamentati e sicuramente una simile regolamentazione incontrerebbe ostacoli insormontabili. Gli automobilisti sono contrari alle biciclette perché costituiscono un grave pericolo alla circolazione! Basta muoversi a Lugano nelle ore di punta per capire che la bicicletta non potrà mai costituire un mezzo di trasporto alternativo a quelli collettivi pubblici o all'auto, per recarsi al lavoro: a differenza delle moto e delle vespe, è più faticosa, più lenta e molto più pericolosa!
Se vi fossero ancora più biciclette sulla carreggiata il traffico sarebbe paralizzato e gli incidenti all'ordine del giorno.

Ipotizzare 2 biciclette per appartamento è poi assurdo! E ad usarla sarebbe tutt'al più qualche ciclista della domenica. E questo non è francamente un'esigenza che il proprietario debba soddisfare con la messa a disposizione di appositi posteggi.

Di transenna, se si verificasse il tasso di occupazione degli appartamenti si noterebbe come lo stesso sia talmente basso che in pratica con due biciclette per appartamento avremmo quasi più biciclette che persone...

Per i motivi sopra menzionati, la bicicletta non sarà mai un vero mezzo di trasporto per raggiungere il posto di lavoro e pertanto sono da stralciare anche tutte le prescrizioni relative agli spazi commerciali e di produzione.
Di conseguenza ci opponiamo anche all'introduzione di un qualsiasi contributo sostitutivo. Facciamo rilevare di transenna che simili misure incidono in maniera importante sui costi, che non si limitano solo alla costruzione, ma anche allo spazio destinato (inutilmente) a questi posteggi.

Infine , sorprende che si inseriscano simili vincoli senza che sia stato svolto né approvato alcuno studio di fattibilità, rispettivamente un piano di viabilità relativo alle biciclette.
La proposta va integralmente stralciata.

Aree di svago (art. 59 + 60 LE)

La disposizione comporta un evidente inasprimento rispetto alla norma attuale; sia perché prevede l'obbligo per stabili con un minor numero di appartamenti, sia per i criteri posti alla superficie e all'attrezzatura dell'area.
Il vincolo inteso a destinare almeno il 15% della superficie utile lorda (= la somma (!) della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale; art. 55 RLE)  ad area di svago  attrezzata e sufficientemente soleggiata è indubbiamente sproporzionato e del tutto inaccettabile. Viene quindi recisamente respinta.

Osserviamo peraltro che le aree attrezzate con giochi comportano pure rischi di responsabilità oltre a costi importanti sia per l'installazione dell'attrezzatura come anche  per la relativa manutenzione. Tutte spese che i proprietari dovrebbero affrontare e se del caso ribaltare sulle pigioni...

Parametri edificatori (artt. 62-73 LE e 53-64 RLE)  

Per quanto attiene alle definizione relative agli indici confidiamo che esse corrispondano a quanto effettivamente indicato dalla Giurisprudenza e ai concetti maggiormente diffusi in Svizzera.

Agevolazioni e abbuoni sui parametri edificatori (art. 73 LE e 64 RLE)

Essi trovano il nostro convinto appoggio. L'obiettivo di edificare o ristrutturare in modo tale da dotare l'edificio di uno standard energetico particolarmente elevato è finalmente perseguito con effettivi incentivi e non con le solite misure costrittive. Esse trovano quindi il nostro appoggio.

Disposizioni transitorie e finali (art. 74-74 LE e 65-66 RLE)

In considerazione di quanto precede riteniamo che l'attuale LE costituisca indubbiamente una migliore base legale piuttosto che il progetto in consultazione. L'attuale LE potrebbe esser migliorata con dei correttivi puntuali e meno invasivi di quanto qui proposto. Per questo motivo siamo contrari all'abrogazione della legge attualmente in vigore e all'adozione di quella in consultazione.

Per quanto attiene alle norme transitorie di cui all'art. 65 RLE, osserviamo come in questi anni i comuni sono già oberati con tutti i lavori di adeguamento dei PR ai nuovi disposti della LPT. Non siamo in grado di valutare se essi saranno nella condizione di potere soddisfare anche i requisiti richiesti dall'art. 65....

Regolamento edilizio secondo le linee guida cantonali del dicembre 2014

Solo casualmente siamo venuti a conoscenza dell'emanazione, nel dicembre 2014, delle linee guida cantonali relative ad un regolamento edilizio. Nelle stesse si precisa che dalle parti evidenziate in grigio i comuni possono discostarsi solo se ne giustificano i motivi. Il regolamento contempla degli aspetti che sono perlopiù di pianificazione, mentre altri sono proprio attinenti alla Legge Edilizia, come ad esempio le norme edificatorie generali (art. 6-16), le zone di conservazione o meno del nucleo (art. 21) ecc. Non sappiamo se i concetti ivi contenuti siano stati elaborati tenendo già  presente gli elementi integrati nella nuova Legge Edilizia in oggetto.
Riteniamo che per i suoi contenuti e il suo carattere pressoché vincolante ("I Comuni possono scostarsene, nell'esercizio della loro autonomia in materia, ritenuto comunque che le loro scelte dovranno essere giustificate"; pag. 7 Regolamento), i contenuti del Regolamento dovrebbero essere sottoposti ad una discussione più ampia, quantomeno alla Commissione del Gran Consiglio che dovrà occuparsi del futuro messaggio. Vi si dovrà quindi trovare adeguato riferimento anche nel futuro messaggio sulla LE.


E)  Conclusioni

- Pur scontando la necessità di rivedere la Legge Edilizia, come peraltro sollecitato da diversi atti parlamentari, riteniamo che l’aggiornamento cada in un momento di notevole sovraccarico dei Comuni. Pensiamo solo alla necessità di implementare i disposti della Legge Federale sulla pianificazione del territorio, di elaborare una sorta di piano degli indirizzi, di metter mano se del caso a dezonamenti e di dover rivedere il Piano di Utilizzazione. Senza dimenticare le varie pianificazioni in atto a livello regionale e cantonale, dagli agglomerati ai trasporti, dalle fusioni alle destinazioni extra residenziali. Un impegno notevole anche per il Dipartimento stesso. Aggiungiamo che a livello nazionale si è aperta una discussione generale segnatamente sulle leggi cantonali della costruzione e sulla terminologia in ambito edilizio, dalla quale si potrebbero portare a casa spunti interessanti.

- Le semplificazioni prospettate nell’ambito dei requisiti della domanda di costruzione sono annullate dal ventaglio dettagliato degli aspetti da verificare. Diciamo che non è un argomento vincente.

- Ci sorprende molto l’esclusione delle zone di nucleo e centrali, ossia quelle zone che sono sottoposte alla necessità di adeguarsi al cambiamento in atto e che si confrontano pure, in taluni casi, con degradi evidenti. Pensiamo solo ai nuclei delle nostre valli superiori. Ma nella sostanza pensiamo principalmente ai nuclei cittadini, perlopiù sottoposti ai vincoli dell'ISOS.!  Le sfide sono evidenti: ricalibrare funzioni e destinazioni cercando di legittimare tale necessario processo, estremamente dispendioso, facendo perno sulla dottrina. Gli stabili non sono eterni e l’obsolescenza presenta diverse sfaccettature.
Purtroppo la proposta non prevede il benché minimo accenno inteso a facilitare il recupero della sostanza datata; al contrario, la si penalizza notevolmente sottoponendola agli stessi vincoli applicabili alle case di nuova costruzione, dimenticando invece le notevoli implicazioni finanziarie derivanti dalle maggiori difficoltà tecniche dell'intervento su uno stabile esistente. Non va poi dimenticato che nei nuclei, tanto più se protetti, l'intervento è ancora più complesso per il fatto che la sostanza - esposta al degrado - è sottoposta all'obbligo di manutenzione con mantenimento delle sue caratteristiche originali, sicché il margine d'intervento è ancora più limitato.
L'eventuale adozione delle severe misure che si vogliono imporre in caso di riattamento, senza tenere in alcuna considerazione il problema dei proprietari di stabili nei nuclei - sostanza di cui peraltro tutta la collettività in modo diretto od indiretto beneficia -  è quindi in aperto contrasto con la necessità di recupero e di rivitalizzazione dei nuclei e col principio dello sviluppo centripeto imposto dalla LST.
V’è da sperare che anche le associazioni tecniche abbiano sottolineato questo aspetto.

Aggiungiamo che l'eventuale adozione delle citate misure, molto più costose in stabili esistenti ed in particolare nei nuclei, comporterebbe pure un evitabile e malvenuto rincaro delle pigioni.

- Al di fuori dei nuclei storici la digitalizzazione e l’omologazione dei prodotti la faranno da padrona!

- La procedura di consultazione deve estendersi anche alle linee guida cantonali sul Regolamento edilizio, visto che per ampi contenuti  i comuni possono disco-starsene solo se le loro scelte sono giustificate.

- Per quanto riguarda la informatizzazione riteniamo che le responsabilità reciproche non vadano perse. Il funzionario competente deve sempre legittimarsi.

- Siamo favorevoli all’esame preliminare mentre siamo scettici, se non contrari, alla procedura a due fasi.

- Riteniamo che il percorso “ricorsuale” vada mantenuto e non siamo pertanto d’accordo al ricorso diretto al TRAM. Alla luce delle profonde conoscenze tecniche del Dipartimento,  che del resto emana norme e regolamenti, non ci sembra per nulla pertinente, la dichiarata “efficacia limitata”.

- Opposizione ai ricorsi di associazioni e organizzazioni. Non siamo per niente d’accordo a conferire, in casi limitati, la legittimità di ricorrere ad associazioni ad hoc. Le associazioni riportate nell’allegato, attive da decenni a livello nazionale e cantonale, garantiscono competenza, rigore e se del caso la necessaria tenacia. Insomma sono dei professionisti della tutela avanzata e ne sa qualcosa anche l’ente pubblico.

- Per quanto riguarda il vincolo di destinare il 15% della superficie utile lorda ad aree di svago lo consideriamo sinceramente fuori luogo, specialmente per le zone urbane e le zone nucleo in genere limitate da piazze, da vie cittadine, da volumi adiacenti se non da pareti rocciose. Il tentativo di alimentare un fondo per eventuali nuovi spazi pubblici perde slancio se confrontato con l’impossibilità di realizzare i suddetti spazi.

- L’obbligo di privilegiare la cosiddetta mobilità lenta imponendo dotazioni folli a palazzi residenziali sfiora il ridicolo. Una dotazione in bicicletta che neanche nei Paesi bassi si sognano! Meglio piuttosto occuparsi del trasporto pubblico rimasto per anni anchilosato e se possibile non falcidiare nel contempo la dotazione di posteggi all’interno e di corona.


In considerazione di quanto precede riteniamo quindi che la proposta debba essere rielaborata in maniera incisiva e rimaniamo senz'altro a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.


Ringraziando per l'attenzione che presterete alle presenti osservazioni, inviamo i sensi della nostra stima


La Segretaria Cantonale  
Avv. Renata Galfetti          

Il Presidente Cantonale
Lic.rer.pol Gianluigi Piazzini