Da Economia Fondiaria no. 1/2014

Spettabile
Ufficio Federale dello
Sviluppo Territoriale (ARE)
3003  Berna

Lugano, 27 novembre 2013

Osservazioni alla revisione parziale dell’Ordinanza sulla pianificazione del territorio

In generale

Il progetto di ordinanza, le  direttive tecniche sulle zone edificabili e la guida sulla pianificazione direttrice, evidenziano la volontà dell’autorità federale di una forte centralizzazione e di un controllo particolarmente esteso e costante di Berna nei confronti dei cantoni. Riteniamo che nel suo complesso questo atteggiamento oltrepassi i limiti di una sana e reciproca “collaborazione” fra Confederazione e Cantoni. In verità emerge un atteggiamento per cui Berna assegna e impone i compiti e verifica che vengano svolti, mentre solo in pochi casi e con grande dispendio di energia, i cantoni potrebbero – se riuscissero a convincere Berna – distanziarsi dai dati e compiti imposti dall’alto…

Questa impostazione non è a parere nostro sufficientemente rispettosa del principio costituzionale di cui all’art. 75, per cui (pur collaborando con la Confederazione…) sono in primo luogo i cantoni ad essere competenti in ambito pianificatorio. Neppure è rispettosa dell’art. 2 cpv. 3 LPT secondo cui  le autorità badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti; l’ordinanza  stabilisce criteri eccessivamente restrittivi e deve da questo profilo essere adattata.

Dubitiamo poi  che questa forte centralizzazione riesca a tenere sufficientemente conto degli opportuno distinguo che si impongono; in particolare per quanto attiene alle diverse situazioni e ai possibili sviluppi (in particolare demografici ed economici) nei diversi cantoni e nelle diverse regioni di uno stesso cantone ecc.

Per quanto attiene all’auspicata densificazione, pur comprendendo l’utilità di questo obiettivo, preoccupa il probabile scenario per le zone più discoste, che verosimilmente sarebbero confrontate con pochissime possibilità di sviluppo. E’ quindi senz’altro necessaria un’applicazione più elastica e rispettosa delle realtà locali.
La densificazione comporta poi diversi problemi, sia per quanto attiene ai proprietari di fondi già edificati ma che potrebbero essere ulteriormente ingranditi, sia per i vicini che abitano in piccole abitazioni accerchiate da stabili sempre più grandi, sia ancora dal profilo del traffico che venendo continuamente a crescere potrebbe localmente portare ad un sovraccarico delle strade.

Per quanto attiene al concetto di superficie edificabile, ancora nell’ottica della densificazione, non abbiamo poi compreso se la superficie edificabile tenga conto anche dello spazio teoricamente disponibile, se – a seguito del cambiamento del piano regolatore comunale – si potessero sopraelevare costruzioni esistenti. Lo sviluppo di case già esistenti è infatti ben diverso rispetto all’edificazione di fondi non edificati. Non tutti i proprietari di case (o casette) esistenti vogliono sopraelevare la propria casa che magari, a seguito della modifica delle norme pianificatorie, non si presta neppure ad una sopraelevazione ma bensì piuttosto ad un abbattimento in favore di una nuova edificazione più funzionale… Le due situazioni di aumento degli indici, rispettivamente di fondi edificabili non costruiti, andrebbero quindi trattate in modo differenziato.

In particolare

Ad art. 5a    Direttive nel piano direttore in materia di zone edificabili (art. 8a cpv. 1 LPT))

Il testo dell’articolo sembra in contrasto con  gli art. 75 Cost Fed. e 2 cpv. 3 LPT secondo cui la materia pianificatoria è essenzialmente di competenza dei cantoni. In verità il proposto articolo assegna ai cantoni una lista (peraltro non esaustiva!) di compiti estremamente pesanti, imponendo anche  termini pressanti; dubitiamo che ciò sia ancora conciliabile con i disposti citati.

Cpv. 2

Sarebbe così ad esempio l’autorità federale ad imporre e a stabilire dati statistici e teorici assegnando ai cantoni l’oneroso compito di eventualmente provare di disporre di scenari più plausibili. Da parte nostra proponiamo lo stralcio di questo capoverso.
Dapprima perché la pianificazione incombe in primo luogo ai cantoni, pur anche  nel rispetto dei compiti assegnati dalla LPT e in un clima di costruttiva collaborazione con le autorità federali. Il cpv. 2 ci sembra in contrasto con tale principio.

Aggiungasi poi che anche nella sostanza, la proposta non merita protezione. Dubitiamo infatti fortemente che l’Ufficio federale di statistica possa disporre di dati della necessaria qualità. La situazione diventa poi ancora ben più difficile per i cantoni di frontiera, che devono fare i conti con una fortissima immigrazione. Solo negli  scorsi 10 anni con l’entrata in vigore degli accordi bilaterali la popolazione residente in Ticino è cresciuta ben oltre ogni aspettativa (si veda gli ultimi dati pubblicati). A questi si aggiunge l’elevato numero di frontalieri che in 12 anni è raddoppiando (o meglio detto “esploso”), passando da 30’000 a 60'000 unità. Visti in particolare i notevoli problemi presenti nei paesi vicini, e in primo luogo in Italia, la tendenza all’aumento  della popolazione in Ticino è una costante che verosimilmente non subirà flessioni salvo in caso di eventi molto particolari; sicuramente l’osservatorio più adatto per fare delle previsioni al riguardo non potrà che trovarsi in Ticino, e non certo a Neuchâtel… Sono quindi i cantoni e non certo la Confederazione a trovarsi nella situazione migliore per poter valutare adeguatamente la situazione.

Cap. 3

Riteniamo pure sproporzionata l’imposizione dei compiti elencati (attenzione: lista non esaustiva!); trattasi di compiti che necessiterebbero di un apparato burocratico estremamente importante, di cui ai cantoni per intanto sfugge indubbiamente la portata. Ciò a maggior ragione se si considera le prescrizioni di tempo assegnate: …”monitorare di continuo”… “procedere per tempo all’esecuzione sostitutiva, ma al più tardi entro cinque anni…”. Riteniamo opportuna una formulazione che conceda maggiore elasticità e autonomia.

Cpv. 4

Nel rapporto esplicativo si precisa che le zone edificabili sono sovradimensionate se le zone  interessate sono sfruttate ad un tasso inferiore al 95%. Stranamente né il progetto di ordinanza né il rapporto chiariscono quando le zone edificabili siano “palesemente” sovradimensionate. Il tasso deve comunque a nostro avviso essere inferiore al 95%.

Art. 10 cpv. 2bis       Esame

Sosteniamo l’aggiunta in questione: la nuova regolamentazione fissa ai cantoni dei termini oltremodo stringenti e in questo senso è adeguato che anche le autorità federali si impongano dei termini analoghi.

Art. 30a cpv. 1 e 2    Dimensioni delle zone edificabili nel Cantone nel suo complesso (art. 15 cpv. 2 LPT)

Le formule e i dati cui fa riferimento il capoverso 2 sono particolarmente complesse, al limite dell’incomprensibile e verosimilmente  anche eccessivamente teoriche. Riteniamo che la via da percorrere sarebbe invece quella di elaborare delle direttive tecniche congiuntamente con i cantoni, conformemente all’art. 15 cpv. 5 LPT.

Art. 30a cpv. 3

La LPT non contiene criteri differenziati per l’azzonamento, a dipendenza che si tratti di zona edificabile a destinazione abitativa piuttosto che commerciale o industriale. Giusta l’art. 15 LPT le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per i prossimi 15 anni. Siamo contrari a che ora si stabiliscano ulteriori condizioni e imposizioni ai cantoni, che arrivano addirittura a stabilire che nuove zone per il lavoro sarebbero ammissibili solo se legate ad un progetto specifico e vincolate alla realizzazione del progetto stesso (cfr. p. 9/14 direttive tecniche). E’ irrealistico pensare che qualcuno attenda per anni l’inserimento di un terreno in vista di poter avviare o trasferire la sua attività commerciale in un determinato comune… Se veramente si vuole puntare alla qualità e stabilire condizioni più restrittive,  allora ci si interroghi piuttosto se non limitare l’azzonamento per terreni destinati a zone per il lavoro aperti a ditte straniere, solo se gli introiti fiscali che ne deriveranno saranno sufficientemente interessanti per la collettività o se ad esempio si voglia azzonare in vista di attirare attività che saranno interessanti per il comune.
Riteniamo che – a differenza di quanto proposto - i cantoni debbano disporre di ampio spazio di manovra per creare e conservare le premesse territoriaIi per le attività economiche (art. 1 cpv. 2b bis LPT).
Aggiungiamo inoltre che i limiti proposti avrebbero semmai dovuto essere inseriti nella legge e non nell’ordinanza.
Per il loro contenuto possiamo inoltre dedurre che nell’apposito gruppo di lavoro non erano presenti, o quanto meno in numero sufficiente, persone che rappresentino le forze economiche.

Art 32a    Impianti solari non soggetti ad autorizzazione

Riteniamo che simili aspetti dovrebbero essere di competenza cantonale.

Art. 45a    Dati cantonali 

Dal rapporto esplicativo emerge che la maggior parte dei cantoni pubblica i dati principali relativi al loro sviluppo territoriale.
Immaginiamo che anche i dati sulle indennità di esproprio rispettivamente degli introiti  derivanti dall’imposizione dei vantaggi derivanti da misure pianificatorie (art. 5 cpv. 1bis LPT) siano chiaramente riportati nei conti cantonali se non addirittura espressamente menzionati nei rapporti degli uffici cantonali della pianificazione territoriale.

Riteniamo quindi superflua l’introduzione di questo nuovo vincolo.

Art. 46    Comunicazioni dei Cantoni

L’articolo assegna ai cantoni un onere amministrativo molto gravoso, che consiste nella trasmissione regolare di un numero di dati impressionante a Berna.
L’articolo evidenzia un’assenza di fiducia nei confronti dei cantoni che sarebbero così costantemente controllati circa il loro operato e ciò, nonostante  la pianificazione del territorio sia per principio di competenza dei cantoni…
Inoltre, in considerazione della gravosità dell’onere attribuito, riteniamo che molti cantoni – per motivi di struttura e finanziari - non sarebbero comunque in grado di ossequiare a questo onere amministrativo eccessivo e sproporzionato.
Riteniamo che l’articolo debba essere notevolmente ridimensionato.

Osservazioni alla guida alla pianificazione direttrice

La lettura delle direttive colpisce per la molteplicità dei compiti assegnati ai cantoni, cui francamente viene praticamente assegnato il compito di esecutori delle direttive di Berna… Riteniamo che i limiti della collaborazione fra Confederazione e Cantoni di cui all’art. 75 Cost. Fed. siano stati superati a scapito dei Cantoni e a favore della Confederazione. Riteniamo quindi necessario ripristinare un corretto equilibrio, che lasci il giusto margine di manovra ai cantoni.

Parimenti anche ai comuni, cui vengono attribuiti numerosi nuovi compiti, viene ridotto notevolmente il margine di manovra. Riteniamo che anche qui i limiti siano eccessivi.  Dubitiamo poi che i comuni siano dotati di una struttura sufficiente per la messa in opera di tutte queste prescrizioni e questi compiti e ci chiediamo se non sia il caso di ridurre non fosse che per questo motivo, i compiti e di concedere dei mezzi finanziari affinché siano meglio assistiti nello svolgimento di singole mansioni assegnate. Nondimeno riteniamo che l’obiettivo di fondo sia veramente troppo ambizioso e severo.

Sarebbe poi ipotizzabile che la Confederazione assistesse i cantoni con delle prescrizioni dirette ai comuni che spiegassero e sostenessero gli obiettivi dei cantoni (che in verità sono poi quelli della Confederazione). Spesso sono proprio comuni poco informati che creano evitabili malintesi e problemi.

L’obiettivo della densificazione – che pur con le riserve già espresse in precedenza presenta anche degli aspetti positivi – potrebbe essere meglio raggiunto con un approccio  sovra comunale, che possa anche armonizzare i criteri magari troppo differenti adottati dai diversi comuni. Questo aspetto potrebbe essere ulteriormente approfondito.

Ringraziando sin d’ora per l’attenzione che vorrete prestare alle nostre osservazioni, inviamo i sensi della nostra stima.


Il Presidente Cantonale    
Lic. rer. pol Gianluigi Piazzini       

La Segretaria Cantonale
Avv. Renata Galfetti