(del 2 maggio 1974)
Approvato all’unanimità dall’Assemblea costituente della CATEF
Art. 1
La camera ticinese dell'economia fondiaria (CATEF) è una associazione apartitica e aconfessionale retta dal presente statuto e dagli articoli 60 ss. CCS.
Art. 2
La sede sociale è presso il Segretariato cantonale (di seguito Segretariato) a Lugano.
Art. 3
La CATEF ha per scopo di:
3.1. tutelare la proprietà immobiliare;
3.2. definire gli istituti atti a reggere e difendere il patrimonio fondiario ticinese;
3.3. contribuire a regolare i rapporti economici fondiari;
3.4. promuovere il benessere economico diffondendo la proprietà fondiaria;
3.5. rappresentare e difendere gli interessi e i diritti dei propri soci.
Art. 4
La CATEF tende a conseguire il suo scopo provvedendo a:
4.1. fondare sezioni possibilmente in ogni Distretto;
4.2. costituire e dirigere un segretariato cantonale permanente;
4.3. organizzare commissioni di studio per determinati problemi in relazione diretta o indiretta con lo scopo sociale;
4.4. rappresentare gli interessi dei proprietari fondiari presso le autorità;
4.5. partecipare a procedure di consultazione a ogni livello per lo studio di provvedimenti legislativi interessanti la proprietà fondiaria, prendendo posizione ed informandone i soci;
4.6. promuovere o sostenere il lancio di iniziative, referendum e petizioni in relazione diretta o indiretta con lo scopo sociale
4.7. agire in giudizio a tutela degli interessi propri o dei soci, sentito il Consiglio direttivo;
4.8. assistere i propri soci nei problemi ordinari connessi con lo scopo sociale, in particolare con consigli, informazioni, perizie e altri servizi;
4.9. acquisire e gestire le infrastrutture necessarie al conseguimento del proprio scopo;
4.10. redigere un bollettino d’informazione e curare la propaganda;
4.11. collaborare con organizzazioni aventi scopi analoghi a cui può associarsi;
Art. 5
La CATEF finanzia la propria attività con il patrimonio sociale che viene alimentato:
5.1. dalle tasse d’ammissione;
5.2. dalle quote sociali annue;
5.3. dai contributi legati agli enti immobiliari;
5.4. dal beneficio di manifestazioni, vendita di moduli e prestazioni o servizi a titolo oneroso fornite dal Segretariato o dagli organi, sia direttamente che tramite terzi;
5.5. dal reddito del patrimonio proprio;
5.6. da sovvenzioni, sponsorizzazioni, donazioni, legati o altro.
Art. 6
Per i propri obblighi la CATEF risponde unicamente con i beni sociali.
Art. 7
Inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 8
L’associazione è composta da soci attivi e da soci onorari.
8.1. Può diventare socio attivo ogni persona fisica o giuridica che abbia interesse al conseguimento dello scopo sociale ed accetti lo statuto. In caso di pluralità di persone, esse devono designare un rappresentante. Per essere ammesso il socio deve inoltrare domanda scritta al Consiglio direttivo tramite il Segretariato cantonale o tramite la propria Sezione. L’ammissione può essere comunicata per atti concludenti. Un eventuale rifiuto non deve necessariamente essere motivato ed è inappellabile.
8.2. Soci onorari
L’Assemblea cantonale dei delegati può nominare onorario quel socio che si è particolarmente distinto per la propria attività in favore dell’associazione. È esente dalla quota sociale personale ma conserva diritti e obblighi di socio attivo.
Art. 9
Viene prelevata una tassa di ammissione, e annualmente una quota sociale personale uguale per tutti ed un contributo immobiliare fissato in funzione degli immobili posseduti o rappresentati dal singolo socio.
L’entità dei contributi viene stabilita dall’assemblea su proposta del Consiglio direttivo.
Per industrie, banche, assicurazioni, artigianato, commerci proprietari dell’immobile in cui svolgono la propria attività, il contributo immobiliare viene fissato dal Consiglio direttivo. Per grossi contribuenti il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente cantonale, può fissare un contributo globale.
Art. 10
Ogni socio deve comunicare per iscritto al Segretariato le proprie dimissioni o trasferimenti.
Le dimissioni hanno effetto immediato.
Le quote ed i contributi sono comunque dovuti fino al termine dell’anno sociale in corso.
Con l’uscita si estingue ogni diritto di socio.
Rimangono riservati i diritti pendenti dell’associazione nei riguardi del socio uscente.
Art. 11
Il Consiglio direttivo ha la facoltà di espellere quei soci che agiscono contro gli interessi dell’associazione o che non ottemperano ai loro obblighi finanziari.
Il mancato versamento dei contributi sociali comporta automaticamente l’espulsione dopo adeguati richiami, senza necessità di una decisione formale o altre formalità.
Negli altri casi l’espulsione deve essere comunicata per iscritto all’interessato; non è necessario ne vengano indicati i motivi.
L’espulsione di un socio viene decisa dal Consiglio direttivo, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri presenti. La decisione di espulsione è inappellabile.
Art. 12
Sono:
12.1. le Sezioni;
12.2. l’Assemblea cantonale dei delegati;
12.3. il Consiglio direttivo cantonale;
12.4. il Segretariato cantonale;
12.5. il Presidente cantonale;
12.6. l‘Ufficio di revisione.
Gli organi delle sezioni sono:
12.1.1. l’Assemblea sezionale;
12.1.2. il Comitato sezionale.
12.1.1. Assemblea sezionale
È composta da tutti i soci domiciliati, residenti o soggiornanti nel comprensorio sezionale. Se il socio non risiede, né soggiorna nel Ticino, egli appartiene alla Sezione nella quale è situato un suo immobile.
Competenze
L’Assemblea sezionale elegge il Presidente della Sezione e gli altri membri del Comitato sezionale, nonché i propri delegati all'Assemblea cantonale. Rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Ogni Sezione ha diritto ad un delegato ogni 30 soci, al minimo però 3, al massimo 30. Nella designazione andrà data preferenza a persone cognite delle tematiche riguardanti l’economia fondiaria.
12.1.2. Il Comitato sezionale
Composizione
È composto da un Presidente e da 2 a 5 membri. Il Comitato si riunisce convocato dal Presidente secondo necessità.
Competenze
Il Comitato sezionale convoca l’Assemblea sezionale almeno una volta l’anno. Collabora con il Segretariato a tenere costantemente informati i soci sull’attività della Camera, recluta nuovi soci, compatibilmente con le sue possibilità li assiste per problemi afferenti all’economia fondiaria. Si occupa in particolare dei problemi attinenti alla propria regione. Elabora proposte all’indirizzo del Consiglio direttivo.
Composizione
È composta dalla riunione dei delegati delle Sezioni.
Convocazioni
Viene convocata dal Consiglio direttivo secondo necessità, ma almeno una volta l’anno.
Competenze
Sono devolute all’assemblea cantonale dei delegati le seguenti competenze:
12.2.1. la nomina del Presidente della Camera;
12.2.2. la nomina del Consiglio direttivo;
12.2.3. la nomina dei Revisori;
12.2.4. la modifica dello statuto;
12.2.5. l’approvazione dei conti;
12.2.6. lo scarico ai Consiglieri;
12.2.7. l’approvazione o la modifica dei preventivi e del programma proposto e l’importo dei fondi destinati alle Sezioni;
12.2.8. l’ammontare dei contributi sociali come da art. 9;
12.2.9. lo scioglimento dell’associazione.
Composizione
Il Consiglio direttivo cantonale è composto dal Presidente cantonale e da 8 a 12 consiglieri scelti di regola fra i delegati delle Sezioni e che possibilmente padroneggiano aspetti giuridici e/o tecnici che concernono l’economia fondiaria.
I consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.
Nomina nel suo seno uno o due Vice-Presidenti.
Ogni Sezione deve possibilmente esservi rappresentata.
Competenze
Al Consiglio direttivo spettano in particolare le competenze seguenti:
12.3.1. attua gli scopi sociali (art. 3 e 4) e se del caso adotta degli appositi regolamenti;
12.3.2. delibera sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente, dal Segretario cantonale e dai Comitati sezionali;
12.3.3. decide la destinazione del fondo messo a disposizione dall’Assemblea cantonale alle Sezioni secondo la loro necessità e la loro attività;
12.3.4. nomina il Segretario cantonale;
12.3.5. nomina eventuali commissioni di studio o di lavoro a carattere non permanente e delibera sulle relazioni commissionali;
12.3.6. nomina nel suo seno un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti ed eventualmente da altri membri, per un massimo di 5 membri che si riuniranno secondo necessità.
12.3.7. il Consiglio direttivo è espressamente legittimato a rappresentare in giudizio l’associazione e ad agire in giudizio a tutela degli interessi dei soci;
12.3.8. al Consiglio direttivo è attribuita inoltre ogni altra competenza non riservata, dalla legge o dal presente statuto, ad un altro organo.
Riunioni
È riunito dal Presidente cantonale secondo necessità. Ogni Consigliere può chiedere al Presidente di riunire il Consiglio direttivo per deliberare su proposte specifiche. Se il Presidente non desse seguito entro 15 giorni alla richiesta, due Consiglieri possono convocare direttamente il Consiglio.
Le riunioni si tengono di regola in presenza.
Il Consiglio decide a maggioranza dei voti.
Almeno 5 Consiglieri devono essere presenti fisicamente o virtualmente.
È esclusa la rappresentanza.
In caso di parità decide il voto del Presidente, in sua assenza il voto del Presidente del giorno, che viene scelto tra i presenti, di regola uno dei due Vice-Presidenti.
Le spese del Presidente e dei Consiglieri sopportate nello svolgimento delle loro funzioni e le indennità sono a carico della Camera.
È permanente, ha uffici propri, opera sotto la direzione del Presidente cantonale in collaborazione con il Segretario cantonale.
Svolge il lavoro devolutogli dal Consiglio direttivo, è a disposizione dei Presidenti sezionali per qualsiasi informazione o materiale questi necessitassero.
Riferisce regolarmente al Consiglio direttivo sul proprio lavoro. Tiene la contabilità dell’associazione, incassa le quote ed i contributi dei soci, cura in collaborazione con il Presidente cantonale la redazione del periodico sociale e di ogni altra forma di informazione, nonché le prese di posizione nei confronti dei terzi, fornisce la consulenza ai soci, sbriga la corrispondenza, procede alla diffusione degli stampati dell’associazione.
Di regola il Segretario cantonale partecipa a tutte le sedute degli organi sociali cantonali ed alle assemblee annuali delle Sezioni.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea cantonale per tre anni e può essere rieletto.
Competenze
12.5.1. dirige il Consiglio direttivo;
12.5.2. rappresenta l’associazione verso i terzi;
12.5.3. dirige il Segretariato cantonale.
I revisori dei conti sono due.
Durano in carica un anno e sono rieleggibili. Possono essere sostituiti alternativamente, o uno o l’altro, ma non ambedue simultaneamente. Controllano la gestione finanziaria e presentano il loro rapporto all’Assemblea generale ordinaria dei delegati.
Art. 13
L’associazione è validamente vincolata dalla firma del Presidente o dei Vicepresidenti con altro membro del Consiglio direttivo oppure col Segretario cantonale.
Art.14
14.1. Tutti gli organi sociali decidono a maggioranza semplice dei voti validi presenti, salvo quanto è previsto agli art. 11 e 16. In caso di parità decide il voto di colui che presiede la riunione.
14.2. In seno alle Assemblee dei delegati ogni delegato ha diritto ad un voto.
14.3. In seno alle Assemblee sezionali sono considerati come soci ai fini dell’esercizio del diritto di voto:
- le persone fisiche socie della CATEF;
- le persone morali socie della CATEF, in quanto rappresentate all’Assemblea da un membro del loro Consiglio di amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato, ecc.;
- le amministrazioni condominiali;
- i singoli condomini d’un condominio in quanto soci come tali della CATEF;
- il rappresentante di una pluralità di persone di cui sopra al punto 8.1.
14.4. In seno alle Assemblee sezionali il diritto di rappresentanza è consentito limitatamente però a tre voti oltre al proprio. La relativa delega deve essere conferita per iscritto e consegnata dal rappresentante al comitato sezionale.
Art. 15
Le assemblee straordinarie dei delegati hanno luogo ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo giudichi necessario, se 1/5 di tutti i delegati, oppure 1/5 di tutti i soci aventi diritto di voto lo richiede.
La convocazione per l’Assemblea straordinaria deve indicare le trattande.
Art. 16
In caso di scioglimento della CATEF il patrimonio sociale passa ad un’associazione avente scopo analogo. Se non esiste, l’Assemblea dei delegati ne deciderà la destinazione.
Lo scioglimento dovrà essere deciso a maggioranza dei 3/4dei voti emessi che raggiungano perlomeno la maggioranza di tutti i delegati.
Art. 17
Per quanto non è qui previsto fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero.
Art. 18
Le Associazioni di proprietari di stabili oggi esistenti diventano di diritto Sezioni della CATEF con la firma del presente Statuto da parte della maggioranza qualificata dei loro delegati all’Assemblea costituente.
Il Presidente cantonale
Giuseppe Torricelli
Il Segretario cantonale
Neno Moroni-Stampa
Il Presidente cantonale
Angelo Parola
Il Segretario cantonale
Neno Moroni-Stampa
Il Presidente cantonale
Giorgio Foppa
La Segretaria cantonale
Monica Bonetti
Il Presidente cantonale
Giorgio Foppa
La Segretaria cantonale
Emanuela Epiney-Colombo
Il Presidente cantonale
Giorgio Foppa
La Segretaria cantonale
Emanuela Epiney-Colombo
Il Presidente cantonale
Guido Brioschi
La Segretaria cantonale
Ilaria Caldelari Panzeri
Il Presidente cantonale
Guido Brioschi
La Segretaria cantonale
Ilaria Caldelari Panzeri
Il Presidente cantonale
Gianluigi Piazzini
La Segretaria cantonale
Renata Galfetti