Statuto della camera ticinese dell'economia fondiaria

Art. 1

Ragione sociale

La camera ticinese dell'economia fondiaria (CATEF) è una associazione apartitica e aconfessionale retta dal presente statuto e dagli articoli 60 ss. CCS.


Art. 2

Sede

La sede sociale è a Lugano.


Art. 3

Scopo

La CATEF ha per scopo di:

3.1. definire gli istituti atti a reggere e difendere il patrimonio fondiario ticinese;
3.2. tutelare la proprietà immobiliare;
3.3. contribuire a regolare i rapporti economici fondiari;
3.4. promuovere il benessere economico diffondendo la proprietà fondiaria.


Art. 4

Attività

La CATEF tende a conseguire il suo scopo provvedendo a:

4.1. fondare sezioni in ogni Distretto;
4.2. costituire e dirigere un segretariato centrale permanente;
4.3. organizzare commissioni di studio per determinati problemi in relazione diretta o indiretta con lo scopo sociale;
4.4. rappresentare gli interessi dei proprietari fondiari presso le autorità;
4.5. partecipare a procedure di consultazione a ogni livello per lo studio di provvedimenti legislativi interessanti la proprietà fondiaria, prendendo posizione ed informandone i soci;
4.6. assistere i propri soci in ogni problema connesso allo scopo sociale, in particolare con consigli, informazioni e perizie;
4.7. acquisire e gestire le infrastrutture necessarie al conseguimento del proprio scopo;
4.8. redigere un bollettino d’informazione e curare la propaganda;
4.9. collaborare con organizzazioni aventi scopi analoghi a cui può associarsi.


Art. 5

Mezzi

La CATEF finanzia la propria attività con il patrimonio sociale che viene alimentato:

5.1. dalle tasse d’ammissione;
5.2. dalle quote sociali annue;
5.3. dai contributi legati agli enti immobiliari;
5.4. dal beneficio di manifestazioni, vendita di moduli e prestazioni a titolo oneroso fornite dalla Segreteria o dagli organi, sia direttamente che tramite terzi;
5.5. dal reddito del patrimonio proprio;
5.6. da sovvenzioni, donazioni, legati o altro.


Art. 6

Responsabilità

Per i propri obblighi la CATEF risponde unicamente con i beni sociali.


Art. 7

Anno sociale

Inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


Art. 8

Soci

L’associazione è composta da soci attivi e da soci onorari.

8.1. Può diventare socio attivo ogni persona fisica o giuridica che abbia interesse al conseguimento dello scopo sociale ed accetti lo statuto. Per essere ammesso deve fare domanda scritta al Consiglio direttivo tramite la Sezione del proprio Distretto, o direttamente. Il Consiglio direttivo decide sentito il parere della Sezione. Il suo rifiuto non deve necessariamente essere motivato.

Contro la decisione di rifiuto è ammesso ricorso all’Assemblea cantonale, la quale decide inappellabilmente senza dover necessariamente motivare la propria decisione.

8.2. Soci onorari
L’Assemblea cantonale dei delegati può nominare onorario quel socio che si è particolarmente distinto per la propria attività in favore dell’associazione. E’ esente dalla quota sociale personale ma conserva diritti e obblighi di socio attivo.


Art. 9

Contributi sociali

Viene prelevata una tassa di ammissione, una quota sociale personale uguale per tutti ed un contributo immobiliare fissato in funzione degli immobili posseduti o rappresentati dal singolo socio.

L’entità dei contributi viene stabilita dall’assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Per industrie, banche, assicurazioni, artigianato, commerci proprietari dell’immobile in cui svolgono la propria attività, il contributo immobiliare viene fissato dal Consiglio direttivo. Per grossi contribuenti il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente sezionale, può fissare un contributo globale.


Art. 10

Dimissioni

Ogni socio deve comunicare per iscritto alla Segreteria le proprie dimissioni o trasferimenti.

Le dimissioni hanno effetto immediato.

Le quote ed i contributi sono comunque dovuti fino al termine dell’anno sociale in corso.

Il socio irreperibile all’indirizzo noto alla CATEF, o che non versa i contributi entro il termine assegnato, è considerato dimissionato. Con l’uscita si estingue ogni diritto di socio e ogni pretesa sul patrimonio dell’associazione.

Rimangono riservati i diritti pendenti dell’associazione nei riguardi del socio uscente.


Art. 11

Sospensione - Espulsione

La sospensione di un socio fino a 1 anno può essere decisa dal Consiglio direttivo, con maggioranza qualificata dei 2/3 di tutti i membri. Non può essere prorogata. Prima di pronunciare la sospensione occorre dare al socio la possibilità di giustificarsi. L’espulsione di un socio è pronunciata dall’Assemblea cantonale a maggioranza dei 2/3 dei delegati presenti su proposta dell’Assemblea della Sezione cui il socio appartiene ed in seno alla quale l’espulsione è pure stata votata a maggioranza dei 2/3 dei voti presenti. Al socio interessato deve essere data la possibilità di giustificarsi, tanto presso la Sezione cui appartiene quanto presso l’Assemblea cantonale dei delegati.

L’espulsione deve essere comunicata per iscritto all’interessato; non è necessario ne vengano indicati i motivi.


Art. 12

Organi dell’associazione

Sono:
12.1. le Sezioni distrettuali;
12.2. l’Assemblea cantonale dei delegati;
12.3. il Consiglio direttivo cantonale;
12.4. la Segreteria cantonale;
12.5. il Presidente cantonale;
12.6. l‘Ufficio di revisione.
12.1. Sezioni distrettuali

La CATEF tenderà ad organizzare una sezione per ogni distretto. Ogni sezione a sua volta tenderà ad avere un rappresentante (portavoce) in ogni Comune.

Gli organi delle sezioni sono:
12.1.1. l’Assemblea sezionale;
12.1.2. il Comitato sezionale.
12.1.1. Assemblea sezionale

È composta da tutti i soci domiciliati, residenti o soggiornanti nel distretto o in uno dei distretti della rispettiva Sezione. Se il socio non risiede, né soggiorna nel Ticino, egli appartiene alla Sezione nel cui distretto è situato il suo immobile.

Competenze
L’Assemblea sezionale eleggerà il Presidente della Sezione e gli altri membri del Comitato sezionale nonché i propri delegati all'Assemblea cantonale (titolare e subentranti). Rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Ogni Sezione ha diritto ad un delegato ogni 30 soci, al minimo però 3, al massimo 30. I delegati designati membri del Consiglio direttivo vengono sostituiti da subentranti della loro Sezione. In caso d’impedimento di un delegato, partecipa automaticamente il subentrante.

12.1.2. Il Comitato sezionale

Composizione
È composto da un Presidente e da 2 a 5 membri. Il Comitato si riunisce convocato dal Presidente secondo necessità.

Competenze
Il Comitato sezionale convoca l’Assemblea sezionale almeno una volta l’anno. Collabora con la Segreteria a tenere costantemente informati i soci sull’attività della Camera, recluta nuovi soci, li assiste per qualsiasi loro problema concernente l’economia fondiaria. Si occupa in particolare dei problemi attinenti alla propria regione. Elabora proposte all’indirizzo del Consiglio direttivo. 

12.2. Assemblea cantonale dei delegati

Composizione
È composta dalla riunione dei delegati delle Sezioni distrettuali.

Convocazioni
Viene convocata dal Consiglio direttivo secondo necessità, ma almeno una volta l’anno.

Competenze
Le spettano tutte le competenze non espressamente devolute ad altri organi dal presente statuto.

In particolare:
12.2.1. la nomina del Presidente della Camera;
12.2.2. la nomina del Consiglio direttivo;
12.2.3. la nomina dei Revisori;
12.2.4. la modifica dello statuto;
12.2.5. l’approvazione dei conti;
12.2.6. lo scarico ai Consiglieri;
12.2.7. l’approvazione o la modifica dei preventivi e del programma proposto e l’importo dei fondi destinati alle Sezioni;
12.2.8. la fissazione dell’indennità al Consiglio direttivo;
12.2.9. lo scioglimento dell’associazione.
12.3. Consiglio direttivo cantonale

Composizione
Il Consiglio direttivo cantonale è composto dal Presidente cantonale e da 8 a 12 consiglieri scelti fra i delegati delle Sezioni, che rimangono in carica due anni e possono essere rieletti.
Nomina nel suo seno un Vice-Presidente.
Ogni Sezione deve possibilmente esservi rappresentata.

Competenze
12.3.1. attua gli scopi sociali (art. 3 e 4);
12.3.2. delibera sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente e dai Comitati sezionali;
12.3.3. decide la destinazione del fondo messo a disposizione dell’Assemblea cantonale alle Sezioni secondo la loro necessità e la loro attività;
12.3.4. nomina il Segretario cantonale;
12.3.5. nomina eventuali commissioni di studio o di lavoro a carattere non permanente e delibera sulle relazioni commissionali;
12.3.6. nomina nel suo seno un Comitato esecutivo composto da un massimo di 5 membri che si riuniranno secondo necessità.

Riunioni
È riunito dal Presidente cantonale secondo necessità. Ogni Consigliere può chiedere al Presidente di riunire il Consiglio direttivo per deliberare su proposte specifiche. Se il Presidente non desse seguito entro 15 giorni alla richiesta, due Consiglieri possono convocare direttamente il Consiglio.

Il Consiglio decide a maggioranza dei voti presenti.

Almeno 5 Consiglieri devono essere presenti.

E ammesso il voto per corrispondenza, ma non la delega.

In caso di parità decide il voto del Presidente, in sua assenza il voto del Presidente del giorno, che viene scelto tra i presenti.

Le spese del Presidente e dei Consiglieri sopportate nello svolgimento delle loro funzioni sono a carico della Camera.

12.4. Segreteria cantonale

Èpermanente, ha uffici propri, opera sotto la direzione del Presidente cantonale.

Svolge il lavoro devolutogli dal Consiglio direttivo, è a disposizione dei Presidenti sezionali per qualsiasi informazione o materiale questi necessitassero.

Riferisce regolarmente al Consiglio direttivo sul proprio lavoro. Tiene la contabilità dell’associazione, incassa le quote ed i contributi dei soci, è responsabile della redazione del periodico sociale e di ogni altra forma di informazione, sbriga la corrispondenza.

Di regola il Segretario partecipa a tutte le sedute degli organi sociali cantonali ed alle assemblee annuali delle Sezioni.

12.5. Presidenza cantonale

Il Presidente è eletto dall’Assemblea cantonale per due anni e può essere rieletto.

Competenze
12.5.1. dirige il Consiglio direttivo;
12.5.2. rappresenta l’associazione verso i terzi;
12.5.3. dirige la Segreteria cantonale.

12.6. Uffici di revisione

I revisori dei conti sono due.

Durano in carica un anno e sono rieleggibili. Possono essere sostituiti alternativamente, o uno o l’altro, ma non ambedue simultaneamente. Controllano la gestione finanziaria e presentano il loro rapporto all’Assemblea generale ordinaria dei delegati.


Art. 13

Rappresentanza della Camera

La Camera è validamente vincolata dalla firma del Presidente o del Vicepresidente con altro membro del Consiglio direttivo oppure col Segretario.


Art.14

Diritto di voto - Votazioni - Rappresentanza

14.1. Tutti gli organi sociali decidono a maggioranza semplice dei voti validi presenti, salvo quanto è previsto agli art. 11 e 16. In caso di parità decide il voto di colui che presiede la riunione.
14.2. In seno alle Assemblee dei delegati ogni delegato ha diritto ad un voto.
14.3. In seno alle Assemblee sezionali sono considerati come soci ai fini dell’esercizio del diritto di voto:
- le persone fisiche sode della CATEF;
- le persone morali sode della CATEF, in quanto rappresentate all’Assemblea da un membro del loro Consiglio di amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato, ecc.;
- le amministrazioni condominiali;
- i singoli condomini d’un condominio in quanto soci come tali della CATEF.
14.4. In seno alle Assemblee sezionali il diritto di rappresentanza è consen­tito limitatamente però a tre voti oltre al proprio. La relativa delega deve essere conferita per iscritto e consegnata dal rappresentante all’ufficio di voto dell’Assemblea.


Art. 15

Assemblee straordinarie

Le assemblee straordinarie dei delegati hanno luogo ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo giudichi necessario, se 1/5 di tutti i delegati, oppure 1/5 di tutti i soci aventi diritto di voto lo richiede.

La convocazione per l’Assemblea straordinaria deve indicare le trattande.


Art. 16

Scioglimento

In caso di scioglimento della CATEF il patrimonio sociale passa ad un’associazione avente scopo analogo. Se non esiste, l’Assemblea dei delegati ne deciderà la destinazione.

Lo scioglimento dovrà essere deciso a maggioranza dei 3/4dei voti emessi che raggiungano perlomeno la maggioranza di tutti i delegati.


Art. 17

Clausola finale

Per quanto non è qui previsto fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero.


Art. 18

Disposizioni transitorie

18.1. Le Associazioni di proprietari di stabili oggi esistenti diventano di diritto Sezioni della CATEF con la firma del presente Statuto da parte della maggioranza qualificata dei loro delegati all’Assemblea costituente.

18.2. I contributi previsti all’art. 9 saranno applicati a far tempo dal 1. feb­braio 1975. Nel frattempo l’Assemblea dei delegati fisserà norme tran­sitorie facendo capo al patrimonio delle ex-associazioni distrettuali. Gli attuali soci, così come i nuovi soci che entrano a far parte della CATEF fino al 30 giugno 1974, pagano per il corrente anno la quota sociale prevista dalle rispettive ex-associazioni. Dopo il 30 giugno 1974 i nuovi soci pagheranno la quota sociale personale ed i contributi immobiliari come previsto all’art. 9.

Gli attuali soci così come i nuovi soci che entrano a far parte della CATEF fino al 31 gennaio 1975 sono esenti dalla tassa d’ammissione.


Per l’Assemblea costituente:

Il Presidente
Giuseppe Torricelli

Il Segretario
Neno Moroni-Stampa

Statuto modificato dall’Assemblea dei delegati tenutasi l’11 febbraio 1976 a Bellinzona.

Il Presidente
Angelo Parola

Il Segretario
Neno Moroni-Stampa

Statuto modificato dall’Assemblea dei delegati tenutasi il 23 maggio 1981 a Lugano e da quella tenutasi il 5 giugno 1982 a Biasca.

Il Presidente
Giorgio Foppa

La Segretaria
Monica Bonetti

Statuto modificato dall’Assemblea dei delegati tenutasi l’8 giugno 1985 a Chiasso.

Il Presidente
Giorgio Foppa

La Segretaria
Emanuela Epiney-Colombo

Statuto modificato dall‘Assemblea dei delegati tenutasi il 24 maggio 1986 a Origlio.

Il Presidente
Giorgio Foppa

La Segretaria
Emanuela Epiney-Colombo

Statuto modificato dall’Assemblea dei delegati tenutasi l’11 giugno 1988 a Bellinzona.

Il Presidente
Guido Brioschi

La Segretaria
Ilaria Caldelari Panzeri

Statuto modificato dall’Assemblea dei delegati tenutasi il 9 giugno 1990 a Chiasso.

Il Presidente
Guido Brioschi

La Segretaria
Ilaria Caldelari Panzeri

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