Lodevole
Dipartimento federale
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Lugano, 30 ottobre 2017


Consultazione concernente la revisione parziale della Legge federale sull’espropriazione
Osservazioni della Camera ticinese dell’economia fondiaria (CATEF)


Onorevole Signora Consigliera federale,

Vorremmo innanzitutto ringraziarla per averci interpellati nell’ambito della consultazione in oggetto che concerne una materia importante quanto delicata.
Il nostro esame si è limitato alla verifica delle conseguenze della revisione su quegli elementi che riteniamo basilari per la salvaguardia dei diritti dei proprietari fondiari che qui rappresentiamo.
Abbiamo pertanto rinunciato ad altri approfondimenti, ad es. quelli di tipo organizzativo, che non hanno un effetto diretto sugli interessi dei proprietari

In generale

Riteniamo di non sbagliare nell’affermare che, almeno una volta nella vita, quasi ogni proprietario fondiario sia confrontato con procedure espropriative.
Da queste esperienze (sia a livello federale, cantonale o comunale) si sono potuti individuare gli aspetti che più ci stanno a cuore, ossia

- Procedura
- Durata
- Risarcimento

1.1  Procedura

Da sempre si pretende che un’espropriazione avvenga sulla base di una procedura chiara e semplice che, segnatamente per i casi più evidenti, non imponga all’espropriato di farsi assistere da un patrocinatore.
A tale riguardo condividiamo la proposta di prevedere un’unica procedura per tutti i casi d’espropriazione, coordinando l’approvazione dei piani di progetto con le pratiche espropriative.

Nondimeno, in considerazione del fatto che l'espropriazione è una misura estrema che spossessa il proprietario del suo bene, riteniamo che la procedura amministrativa debba garantire un esame completo e approfondito di tutti gli elementi dell'espropriazione, quand'anche questo comportasse un allungamento della durata della procedura.

Siamo inoltre favorevoli al mantenimento della competenza dei cantoni a designare i membri delle commissioni di stima, ciò che favorisce una migliore conoscenza del territorio e delle particolarità locali.

Suscita infine una certa perplessità la decisione di non regolare nella presente legge la tematica dell’espropriazione relativa ai diritti di vicinato, quali quelli derivanti dalle emissioni foniche. L’uniformità di giudizio, che in genere solo la Commissione federale di stima è in grado di garantire, sarebbe di fatto compromessa.

Chiediamo quindi di inserire nella legge anche il principio di un esame completo degli elementi dell’espropriazione e l’espropriazione relativa ai diritti di vicinato, nonché di mantenere la competenza cantonale nella designazione dei membri delle commissioni di stima. 

1.2  Durata

In generale l’espropriato predilige una procedura che si concluda nel più breve tempo possibile. Situazioni interne, soprattutto a livello famigliare, non traggono beneficio alcuno da procedure che si trascinano per anni e anni, instaurando un clima d’incertezza non sicuramente molto gradito.

Si chiede pertanto che, nella sede che ritenete più opportuna, sia inserito un termine contenuto per la conclusione delle procedure espropriative a partire dall’approvazione definitiva dei piani di progetto.

1.3  Risarcimento

È confermato il principio costituzionale del risarcimento secondo piena indennità e ciò ci rassicura.
Vorremmo tuttavia esprimere qualche considerazione sul momento determinante per fissare la “piena indennità”. La revisione propone di far coincidere tale momento con quello dell’approvazione definitiva dei piani di progetto. Su questo tema si è già espresso il Tribunale federale, giungendo alla conclusione che la piena indennità è garantita solo se la valutazione è la più vicina possibile al momento del versamento effettivo del risarcimento all’espropriato. Si tratta quindi di avvicinare il più possibile la data del versamento alla data della decisione della Commissione federale di stima.

Di conseguenza proponiamo che il momento determinante per la stima del fondo espropriato corrisponda a quella della decisione federale di stima.

Se da un lato si ritiene comprensibile l’estensione da cinque a dieci anni della durata massima delle espropriazioni temporanee, dall’altro si nutre qualche preoccupazione. Non va infatti sottaciuto il disagio che potrebbe comportare per gli espropriati, penalizzati per un periodo prolungato nella disponibilità del proprio bene.

Chiediamo quindi che di questo fatto se ne tenga debito conto in sede di risarcimento, commisurando lo stesso anche alla durata del vincolo. 

2. Osservazioni puntuali

Art. 27-35
Pur condividendo le varie proposte di modifiche, volte soprattutto a permettere un adeguamento alle leggi speciali e quindi a migliorare la chiarezza, vogliamo comunque formulare alcune considerazioni.

2.1 Art. 28.2
Per motivi di trasparenza sarebbe di grande utilità inserire nell’elenco dei documenti da allegare alla richiesta di pubblicazione dei piani anche le proposte d’indennità.

2.2 Art.  28.3

Per evitare malintesi è inoltre da prevedere l’obbligo di allegare un piano indicante il tracciato delle servitù da istituire. Ciò permetterà di evitare qualsiasi contestazione futura.

Speriamo vivamente che queste nostre osservazioni possano tornare utili per la revisione legislativa in oggetto e la preghiamo di gradire, Signora Consigliera federale, l’espressione della nostra massima stima.

La Segretaria Cantonale
Renata Galfetti

Il Presidente Cantonale
Gianluigi Piazzini