Da Economia Fondiaria no. 3/2020

Nel pieno della crisi del Coronavirus dopo 3 1/2 anni dall'inoltro di diversi ricorsi, il Tribunale Federale si è finalmente espresso sull'introduzione della tassa di collegamento. Come si ricorderà i ricorsi, oltre a chiedere l'abolizione di tale tassa, in via sussidiaria chiedevano anche che in caso di sua ammissione, la stessa sarebbe comunque entrata in vigore solo al momento della decisione del Tribunale Federale e non già il 1. agosto 2016 ossia la data di messa in vigore stabilita dal Regolamento sulla tassa di collegamento.

Senza entrare nel merito delle motivazioni del Tribunale Federale - che peraltro per il momento non sono ancora state trasmesse alle parti, lo stesso ha comunque sentenziato che:

- la tassa di collegamento - così come prevista dalla Legge sui trasporti pubblici - può essere introdotta perché non è in contrasto con il diritto superiore

- la tassa di collegamento può essere introdotta con effetto retroattivo al 1. agosto 2016.

Nel frattempo il Consigliere di Stato Zali, responsabile del Dipartimento del Territorio, ha affermato però più volte pubblicamente che non è sua intenzione prelevare la tassa con effetto retroattivo, ma che al contrario, in considerazione del difficile momento sia economico che sanitario - che rende poco attrattivi i mezzi di trasporto pubblico e che richiede aiuti per il rilancio dell'economia - intende soprassedere per intanto e anche per l'immediato futuro al prelievo della tassa. Ha inoltre precisato che a parer suo l'anno di riferimento per la sua entrata in vigore non potrà essere il 2021, ma piuttosto il 2022.
Sulla questione si chinerà comunque ancora il Gran Consiglio, sicché per il momento non si dispone ancora di certezze. Vi sono infatti degli atti parlamentari pendenti che chiedono che l'entrata in vigore sia ulteriormente posticipata mentre altri vorrebbero che non entrasse in vigore del tutto. Sicuramente determinate cerchie sono invece a favore del prelievo.

È quindi auspicabile che chiarezza venga fatta al più presto.

Come si ricorderà, nel dubbio circa l'introduzione o meno della tassa, di per sé approvata dal Parlamento, che sarebbe dovuta entrare in vigore come detto il 1. agosto 2016,  parecchi proprietari di superfici occupate da numerosi posteggi avevano notificato ai loro conduttori un aumento di pigione, condizionato all'effettiva entrata in vigore della tassa di collegamento. In pratica avevano incassato l'importo corrispondente (o in parte anche inferiore) alla tassa per nel caso essa fosse stata confermata dal Tribunale Federale e prelevata con effetto retroattivo, impegnandosi però a restituire l'importo percepito qualora la tassa non fosse entrata in vigore.

Può quindi porsi la domanda per i proprietari se continuare a prelevare l'importo richiesto ai propri conduttori per pagare la tassa. Ve ne sono che riterranno che in assenza di una decisione del Gran Consiglio che stabilisca la rinuncia al prelievo retroattivo e per il futuro della tassa, in funzione della sentenza del Tribunale Federale, la tassa è integralmente dovuta e con effetto retroattivo, sicché non rinunceranno all'incasso.

Gli ottimisti potrebbero sperare che le parole del Dir. Zali troveranno conferma nelle decisioni di Governo e Parlamento e potrebbero quindi essere portati a sospendere almeno temporaneamente il prelievo, sino a che sia fatta maggiore chiarezza. In quest'ipotesi, riteniamo comunque più opportuno sospendere piuttosto che rinunciare completamente al prelievo, perché in tal caso in futuro, se la tassa entrasse in vigore, si dovrà notificare una nuova modifica del contratto con le difficoltà formali connesse. La prudenza è comunque d'obbligo e vi consigliamo di contattarci prima di procedere.

Naturalmente, quando si avrà conferma  definitiva che la tassa di collegamento non verrà richiesta con effetto retroattivo, l'importo incassato a tal titolo per il passato andrà integralmente restituito ai conduttori che l'hanno versata.

Non appena disporremo di maggiori informazioni ve ne daremo comunicazione. Nel frattempo rimaniamo a disposizione per maggiori ragguagli.


avv. Renata Galfetti