Da Economia Fondiaria no. 1/2011
Energia
Modificata la Legge edilizia cantonale per favorire interventi di risparmio energetici
Alfine di incentivare gli interventi che riducono il consumo energetico negli immobili, il Parlamento ticinese ha adottato una modifica della Legge edilizia, che aumenta la superficie e il volume edificabile dell’immobile interessato. Di seguito si riportano i due nuovi articoli (40a e 40b LE) appena entrati in vigore.
Provvedimenti di efficienza energetica |
Art. 40a (nuovo) 1Nell’ambito della costruzione di nuovi edifici, lo spessore dei muri perimetrali isolati termicamente è considerato parzialmente per il computo della superficie utile lorda (art. 38 cpv. 1), della superficie edificabile (art. 38 cpv. 2), della superficie edificata (art. 38 cpv. 3).
|
2. Altezza |
Art. 40b (nuovo) Lo spessore dell’isolazione termica dei tetti, dei tetti piani, come pure quello dei bacini di ritenzione per l’accumulazione delle acque meteoriche sui tetti di edifici esistenti non è considerato nel computo dell’altezza. |