Da Economia Fondiaria no. 1/2011

Energia

Modificata la Legge edilizia cantonale per favorire interventi di risparmio energetici

Alfine di incentivare gli interventi che riducono il consumo energetico negli immobili, il Parlamento ticinese ha adottato una modifica della Legge edilizia, che aumenta la superficie e il volume edificabile dell’immobile interessato. Di seguito si riportano i due nuovi articoli (40a e 40b LE) appena entrati in vigore.

 

Provvedimenti di efficienza energetica
1. Superfici e distanze

Art. 40a (nuovo) 1Nell’ambito della costruzione di nuovi edifici, lo spessore dei muri perimetrali isolati termicamente è considerato parzialmente per il computo della superficie utile lorda (art. 38 cpv. 1), della superficie edificabile (art. 38 cpv. 2), della superficie edificata (art. 38 cpv. 3).
2Lo spessore dell’isolazione termica dei muri perimetrali di edifici esistenti non è computato nel calcolo delle superfici né nella misurazione delle distanze dal confine.
3La superficie utile lorda ammessa dai piani regolatori comunali è inoltre aumentata del 5% qualora i nuovi edifici o le modifiche di edifici esistenti presentino uno standard di efficienza energetica particolarmente elevato.
4Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento lo spessore massimo computabile ai sensi del cpv. 1 e i requisiti di efficienza energetica di cui al cpv. 3.

 

2. Altezza

Art. 40b (nuovo) Lo spessore dell’isolazione termica dei tetti, dei tetti piani, come pure quello dei bacini di ritenzione per l’accumulazione delle acque meteoriche sui tetti di edifici esistenti non è considerato nel computo dell’altezza.