Da Economia Fondiaria n. 1 gennaio - febbraio 2007

“L’esperto assicurativo risponde”

Domanda: il mio inquilino ha constatato che delle infiltrazioni d’acqua dal tetto dello stabile di mia proprietà hanno danneggiato una parte del suo arredamento. Come devo comportarmi verso l’assicurazione?

Per prima cosa occorre intervenire a cercare la causa del danno ed eliminarla. È infatti d’obbligo fare il possibile per limitare al più possibile le conseguenze di un danno. Pertanto anche l’inquilino dovrà fare il possibile per spostare i propri oggetti affinché vengano danneggiati il meno possibile.

Se il suo inquilino ha stipulato un’ assicurazione di economia domestica, egli dovrà annunciare il danno subìto a quest’assicurazione, senza preoccuparsi se all’origine vi sia una responsabilità del proprietario dello stabile. L’assicurazione di economia domestica risarcirà il danno all’arredamento applicando il criterio del valore a nuovo di riacquisto (qualora una riparazione risultasse non possibile o non economica). Eventuali perplessità da parte dell’inquilino nel fare intervenire la propria assicurazione vanno subito chiarite, perché è nel suo interesse agire in questo modo (celerità nella liquidazione del danno e nessuna riduzione dell’indennità a causa della vetustà degli oggetti danneggiati).

Lei dovrà invece annunciare il danno all’assicurazione dello stabile, sempre che le infiltrazioni abbiano causato dei danni conseguenti, come la necessità di deumidificare i locali, di rifare l’intonaco o di riverniciare, ecc. Lei dovrà presentare all’assicurazione i preventivi per gli interventi meno urgenti, effettuando le riparazioni solo dopo avere ottenuto l’autorizzazione della compagnia. Consigliamo di documentare il danno con delle fotografie, perché la compagnia non sempre riterrà indispensabile inviare un perito a verificare l’accaduto.

La riparazione della causa del danno (ad esempio rifacimento di parti di isolazione difettosa, sostituzione di tegole rotte per usura, ecc.) non è invece coperta dall’assicurazione e resterà a suo carico, quale normale spesa di manutenzione dell’immobile.

Domanda: recentemente la compagnia d’assicurazioni mi ha recapitato delle informazioni relative a delle modifiche nell’ambito della copertura per i danni della natura. È possibile riassumere brevemente i principali cambiamenti?

In effetti a partire dal 01.01.2007 entrano in vigore alcune modifiche importanti in merito alla copertura assicurativa per i danni della natura, regolati dall’ Ordinanza federale concernente l’assicurazione contro i danni della natura, di cui riassumiamo qui di seguito i punti principali:

1. Aumento dei limiti di prestazione

Copertura Limite dal 01.01.2007 Limite fino 2006
Beni mobili Fr. 1 miliardo Fr. 250 milioni
Edifici Fr. 1 miliardo Fr. 250 milioni

 

Per i danni della natura esiste un limite di risarcimento massimo per l’insieme di tutti i danni causati da un medesimo evento. Oggigiorno, a causa della gravità di alcuni eventi e dell’importante densità di valori in aree fortemente urbanizzate, il precedente limite non è più sufficiente, per cui la copertura è stata portata a chf 1 miliardo.

2. Aumento della franchigia per evento

Le franchigie attuali risalgono a 25 anni or sono. Quelle valide a partire dal 01.01.2007 sono state adeguate e permettono di mantenere a livelli minimi l’aumento dei premi provocato dall’adattamento di cui al punto 1

Tipo di assicurazione Franchigia dal 01.01.2007 Franchigia fino 2006
Mobilia domestica Fr. 500.-- per evento Fr. 200.-- per evento
Inventario agricolo 10 % dell’indennizzo dovuto per ogni evento, al minimo fr. 1’000.-- e al massimo fr. 10'000.-- 10 % dell’indennizzo dovuto per ogni evento, al minimo fr. 200.-- e al massimo fr. 2’000.--
Altri oggetti mobili 10 % dell’indennizzo dovuto per ogni evento, al minimo fr. 2’500.-- e al massimo fr. 50'000.-- 10 % dell’indennizzo dovuto per ogni evento, al minimo fr. 500.-- e al massimo fr. 10'000.--
Edifici adibiti unicamente ad abitazione o a scopi agricoli 10 % dell’indennizzo dovuto per ogni evento, al minimo fr. 1’000.-- e al massimo fr. 10'000.-- 10 % dell’indennizzo dovuto per ogni evento, al minimo fr. 200.-- e al massimo fr. 2'000.--
Tutti gli altri edifici 10 % dell’indennizzo dovuto per ogni evento, al minimo fr. 2’500.-- e al massimo fr. 50'000.-- 10 % dell’indennizzo dovuto per ogni evento, al minimo fr. 500.-- e al massimo fr. 10'000.--

3. Aumento dei premi

Tipo di assicurazione Aumento
Mobilia domestica 0.01 per mille
Altri oggetti mobili 0.05 per mille
Edifici 0.01 per mille

Non sono invece state introdotte modifiche in merito alla definizione dei danni natura. In altre parole la lista di eventi finora definiti come danni della natura rimane valida ed è visibile nelle condizioni d’assicurazione di ogni compagnia.

Lic. oec. Fabrizio Garbani Nerini,
ASSIMEDIA SA, Locarno, 
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