Da Economia Fondiaria no. 4/2011

Ad inizio estate è stata approvata la legge sullo sviluppo territoriale che aggiornerà e che semplificherà la legge cantonale sulla pianificazione del territorio datata 1990.
Quest’ultima era la legge d’applicazione di quella federale.
Ora è stata cambiata la dicitura in sintonia con quella che verrà adottata a livello federale.
Usiamo il futuro perché la proposta di legge federale è stata rimandata al mittente con un fuoco di sbarramento dei Cantoni.
Ma poco importa!
Noi, esista o non esita ancora la nuova legge federale, ce ne spariamo subito una nuova a livello cantonale.
Al limite l’aggiorneremo risucchiando tutto quanto farà comodo oppure imposto ovviamente in chiave “cantonticinese”.
In poche parole la dovremo aggiornare.
La CATEF l’aveva sottolineato nella procedura di consultazione consigliando di attendere ma senza molto successo.
La legge andava promossa perché si era a fine legislatura, perché l’argomento della tassazione delle pusvalenze pianificatorie stava bloccando la tabella di marcia (infatti il vagoncino è stato staccato) e perché talune nuove specifiche andavano applicate al più presto possibile.
Rustici e Piani di quartiere!
Per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze la procedura di consultazione è terminata e pensiamo che quanto prima il Governo licenzierà il messaggio da inviare alla commissione od alle commissioni competenti.
A tale soggetto la Vostra associazione ha inoltrato le sue osservazioni di cui abbiamo riferito su uno degli ultimi numeri di EF e che abbiamo pubblicato integralmente sul sito.
La nostra posizione è semplice e collima con quella adottata dal Governo fino ad oggi e con quella del Consiglio Federale.
I terreni edificabili sono già oggetto di tassazione ricorrente quindi un eventuale aumento d’edificabilità è neutro dal profilo fiscale.
Basterà aggiornare semplicemente i valori tassabili senza costringere a passare alla cassa.
D’altra parte la concessione di una maggiore edificabilità sana un errore od una incertezza pianificatoria e non è certamente un regalo di compleanno; quindi paradossalmente è il proprietario che ha la possibilità di sanare un andamento non previsto e per questo non va ovviamente punito.

A proposito di nuova legge nazionale sullo sviluppo territoriale vi è un tentativo in atto di far passare a scaglioni quella che era stata a suo tempo fucilata e che a Bellinzona si considerava già in vigore.
Ovviamente la proposta di legge, sebbene rimessa sui binari a spezzoni più digeribili , è stata “riconfezionata” mantenendo comunque stoffa e taglio.
È bene ricordare che il Dipartimento di Berna ha potuto giustificare la rimessa parziale sui binari della legge impallinata come risposta all’iniziativa che chiede di bloccare per 20 anni le zone edificabili in esubero.
La famosa moratoria.
Noi avevamo sostenuto in vari incontri con le associazioni consorelle d’oltralpe che era preferibile andare davanti al popolo senza questa sorta di controprogetto indiretto.
Ma non fummo ascoltati.

La nuova legge cantonale conferma tutto lo strumentario già oggi disponibile apportando qualche modifica. 
Intendiamoci è un armamentario intelligente che se applicato con buon senso e misura abbandonando la difensiva fine a se stessa può veramente rappresentare un salto di qualità.

A parte il piano Direttore  Cantonale, ormai assurto a piano regolatore cantonale con i suoi obiettivi e schede spicca lo strumento del Piano d’utilizzazione Cantonale.
Il famoso PUC, strumento attualmente molto in voga, assurto a Piano Regolatore per un determinato comprensorio o destinazione indiretta (vedi rustico) al punto di prevalere sul piano regolatore comunale.
Per il piano particolareggiato si conferma un interessante opportunità se sviluppato nei particolari.
In pratica potrebbe diventare una licenza di costruzione dimensionata di concerto con le autorità. stesse
Un po’ come i piani particolareggiati in taluni cantoni svizzeri, i famosi “Bebaungspläne”
Per quanto riguarda il piano di quartiere vi è una importante novità.
Ora é sufficiente una maggioranza qualificata per concretizzarlo.
Senza l’adesione corale un piano di quartiere rimaneva una delimitazione di zona richiamante la necessità di una pianificazione di comparto.
La legge a proposito recita: “il piano di quartiere è un progetto planovolumetrico inteso a concretizzare gli obiettivi di qualità paesaggistica, architettonica ed urbanistica fissati dal piano regolatore”.
Poi si riconfermano gli strumenti di salvaguardia della pianificazione come la zona di pianificazione, la decisione sospensiva ed il blocco edilizio.
Insomma con questi strumenti, partendo dal PUC si può bloccare tutto quanto si ritiene non pianificato a sufficienza senza scomodare schede e la moltitudine di piani esistenti a conferma della facoltà di giudizio accordata all’esecutivo.

A proposito dell’edificabilità dei fondi vi è un richiamo maggiore alladestinazione di zona.
L’articolo 64 precisa infatti che l’autorizzazione a costruire è rilasciata solo se le costruzioni sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione ed il fondo è urbanizzato.
A proposito di urbanizzazione è stata inserita la facoltà del proprietario di anticiparne le spese con specifiche modalità.
Da ultimo vi sono nuove e dettagliate prescrizioni per i generatori di traffico, le nuove città commerciali, nate nelle zone artigianali lasciate scoperte dai pianificatori.
Ma tutto sommato poco male.
Dovesse modificarsi il commercio ci ritroveremmo una adeguata superficie da destinarsi all’artigianato od alla logistica.
Sempre che ve sia domanda.
Al capitolo secondo vi sono gli strumenti di politica fondiaria che vanno dalla classica ricomposizione particellare all’acquisizione di superfici da destinarsi a pubblica utilità con particolare riguardo alla residenza primaria.
Sono terreni da mettersi a disposizione in diritto di superficie prevalentemente per le operative di costruzione.
La legge è ovviamente più articolata e non possiamo evidentemente soffermarci in modo approfondito. 
Per esempio sul regolamento cantonale dei posteggi privati che prima non era sostenuto da una legge di peso. Oppure sulle norme sul paesaggio e quant’altro.
È opportuno ricordare che le norme sui posteggi si limitano a disciplinare quelli per i commerci e gli uffici.
È quindi escluso l’abitativo come da sempre richiesto dalla CATEF

Il fatto di aver trattato in modo sommario la legge ci ha consigliato di non soffermarci sui vari rimedi di diritto.
Un motivo in più per tornare sull’argomento.

Il Presidente Cantonale
lic.rer.pol. Gianluigi Piazzini