Da Economia Fondiaria no. 5/2016

La questione dell'IVA è sollevata, in questo contesto, affinché il locatore possa farsi un'idea più concreta dell'entità della tassa che potrebbe essere chiamato a pagare.

Conformemente all'art. 21cpv. 2 n. 21a. LIVA è sottoposta all'IVA "la locazione, per il parcheggio di veicoli, di aree non destinate all'uso comune, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'imposta".

Semplificando, sottostanno all'IVA i contratti di locazione per posteggi privati locati a inquilini che non hanno locato presso lo stesso locatore e nelle immediate vicinanze anche un'abitazione o un'attività commerciale, e se il locatore è un soggetto IVA e fattura quindi delle prestazioni assoggettabili all'IVA per un importo minimo di fr. 100'000 all'anno.

Più nel dettaglio, per dirla con l'apposita circolare Info IVA 17 "concernente il settore amministrazione, locazione e vendita di immobili", non sottostanno ad imposizione IVA i posteggi locati quale prestazione accessoria dipendente da una locazione di immobili esclusa dall'imposta e quindi se sono cumulativamente realizzate le seguenti condizioni:

  • locatore e inquilino del contratto di locazione per l'abitazione o attività commerciale e del posteggio sono i medesimi
  • i posteggi sono locati per la stessa durata del contratto di locazione principale
  • la locazione del posteggio è accessoria alla locazione principale
  • la locazione del posteggio è usualmente effettuata con la locazione del contratto principale
  • esistono stretti vincoli di luogo e spazio fra l'edificio e i posteggi
  • se il locatore non avesse assoggettato volontariamente l'immobile all'IVA.

Se quindi il locatore dà in locazione un edificio non assoggettato volontariamente all'IVA, con almeno 50 posteggi per attività commerciale, i posteggi sono locati congiuntamente con lo stabile e quindi non sono sottoposti a IVA; alla tassa però sì. Se invece l'attività commerciale è di proprietà del proprietario del sedime il quale mette a disposizione a pagamento gli oltre 50 posteggi ai suoi dipendenti, questi singoli contratti sono sottoposti all'IVA. Lo stesso dovrebbe quindi valere se il proprietario desse in locazione il sedime con l'attività commerciale e i posteggi ad un conduttore che riceverà un aumento di pigione per coprire la tassa (non sottoposta a IVA), il quale a sua volta chiederà ai suoi dipendenti una pigione per coprire a sua volta l'importo della tassa da riversare al proprietario: l'importo della pigione ai suoi dipendenti sarebbe sottoposto a IVA.

La Segretaria Cantonale
Avv. Renata Galfetti