Nelle scorse settimane il Tribunale Federale ha deciso di accogliere una richiesta di alcuni ricorrenti che si sono opposti all'introduzione della tassa di collegamento a carico dei "grandi" generatori di traffico, rispettivamente degli utilizzatori dei loro posteggi; la massima Corte ha infatti decretato la sospensione dell'entrata in vigore della tassa di collegamento sino a quando avrà deciso in maniera definitiva nel merito della questione.

Come si ricorderà, in presenza di almeno 50 posteggi in "connessione spaziale o funzionale" e non destinati esclusivamente ad un'abitazione o a veicoli di servizio, per fornitori, carico e scarico, esposizione e deposito, il proprietario del fondo è sottoposto ad una tassa che a dipendenza dei casi ammonta a fr. 3.50 o 1.50/giorno per posto auto; lo stesso può a sua volta addebitare la tassa ai suoi inquilini, lavoratori o beneficiari di servitù ecc. secondo le modalità previste dai singoli rapporti contrattuali (o a dipendenza del caso secondo il principio della clausola rebus sic stantibus). Per maggiori informazioni al riguardo rimandiamo all'articolo pubblicato sull'ultimo numero di Economia Fondiaria, a pag. 13 e segg.

Per definire l'entità esatta della tassa a carico di ogni singolo proprietario, il Cantone dovrà dapprima contattare i proprietari per effettuare il censimento completo dei posteggi e delle loro destinazioni.

Ritenuto che senza la decisione di sospensione del Tribunale Federale le disposizioni legali e il relativo decreto - impugnati - sarebbero già entrate in vigore lo scorso 1. agosto 2016, i proprietari si sono giustamente attivati per comunicare ai loro partner contrattuali il rincaro dei costi per la messa a disposizione dei posteggi.

Come si ricorda la tassa è stata introdotta con il duplice scopo di "fare cassetta" e raccogliere dei fondi utili al finanziamento dei mezzi di trasporto pubblico, e quale imposta orientativa, intesa appunto ad incentivare gli automobilisti, confrontati con costi di posteggio elevati, a lasciare l'auto a casa in favore dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico o collettivo. Questo presupponeva quindi che i proprietari procedessero ad intimare ai loro partner contrattuali l'aumento del costo per l'utilizzo del o dei posteggi secondo le modalità applicabili al singolo rapporto contrattuale.

La decisione del Tribunale Federale di conferire l'effetto sospensivo ha ora bloccato, sino all'emanazione delle decisioni sui ricorsi, l'attività del Cantone: in particolare sono sospesi l'invio della documentazione per il censimento dei posteggi e soprattutto la vera procedura di tassazione. Se le sentenze dovessero dare ragione ai ricorrenti e quindi le contestate disposizioni dovessero essere annullate, allora la tassa decadrà e non potrà più essere addebitata ai proprietari; se viceversa i ricorsi dovessero essere respinti, le contestate disposizioni troveranno conferma e la tassa entrerà in vigore, e ciò con effetto retroattivo al 1. agosto 2016.

In quest'ipotesi, e soprattutto se i ricorsi venissero evasi solo fra numerosi mesi o anche anni, l'entità delle tasse sarebbe particolarmente onerosa, proprio perché calcolata con effetto retroattivo per un periodo prolungato. Lo scenario diverrebbe però ancora più infausto se il singolo proprietario chiamato alla cassa avesse soprasseduto a richiedere qualsiasi aumento/partecipazione ai suoi lavoratori/inquilini ecc. e non avesse quindi accumulato riserve per saldare la salata nota (ad es. - secondo uno scenario modesto: per 100 posteggi occupati 5 giorni la settimana: fr. 94'500/annui IVA compresa, da riportarsi sul periodo scoperto).

Questo stato d'incertezza è estremamente sgradevole per tutte le parti coinvolte, specie per i locatori e i fruitori dei posteggi. L'evidenza dei fatti suggerisce quindi che i locatori continuino a richiedere ai loro partner contrattuali l'aumento del corrispettivo versato per l'uso del o dei posteggi. Per come procedere si rinvia al già citato articolo pubblicato sullo scorso numero di EF. Va da sé che se la tassa non dovesse entrare in vigore perché il Tribunale Federale decidesse che le disposizioni approvate debbano essere annullate, il locatore dovrebbe restituire loro tutto quanto percepito in funzione degli appositi aumenti inoltrati per finanziarie la tassa (poi annullata). Il Segretariato della CATEF è a disposizione dei soci per ulteriori informazioni o domande.

Per fugare ogni dubbio in relazione con il termine di "effetto sospensivo" va ricordato che lo stesso non significa assolutamente che il provvedimento contestato, nel caso i ricorsi venissero respinti, entrerà in vigore solo a partire dalla data delle decisioni del Tribunale Federale che la confermano. Qualora venissero respinti, la tassa entrerà invece in vigore proprio con effetto retroattivo al 1. agosto 2016. Si tratta quindi di mettere al sicuro (in pratica, di "accantonare") i mezzi finanziari per coprire questa tassa, che, piaccia o non piaccia, è comunque stata approvata dal Parlamento e dal Popolo e che salvo decisione contraria da parte del Tribunale Federale, sarà quindi dovuta.

La Segretaria Cantonale
Avv. Renata Galfetti