Da Economia Fondiaria no. 5/2017

Nel 2012 il Parlamento aveva approvato le importanti modifiche della Legge federale sulla pianificazione del territorio. La stessa aveva raccolto forti opposizioni, dalla CATEF e da altre organizzazioni che hanno poi intentato referendum, respinto però dal popolo svizzero. La nuova legge è quindi in vigore dal 1. maggio 2014 e attualmente i Cantoni e i comuni sono sottoposti ad un grandissimo sforzo per metterne in pratica i nuovi disposti, ritenuto che la legge assegna ai cantoni un termine di massimi 5 anni per adeguare i loro piani direttori, pena la perdita della possibilità di delimitare nuove zone edificabili fino ad approvazione effettiva del nuovo piano direttore da parte del Consiglio Federale. I comuni sono invece anch'essi chiamati a rivedere i propri piani regolatori per adeguarli alle nuove disposizioni della Legge federale e del piano direttore.

Le modifiche approvate nel 2012 rappresentavano una prima fase della modifica della Legge. Altre misure - che in particolare concernevano la zona non edificabile - erano state poste in discussione separatamente e ritenute oggetto di una seconda fase di revisione. Questo pacchetto - che parimenti incontrò importanti opposizioni, fu in un primo momento , dopo la procedura di consultazione, accantonato. Successivamente, l'Ufficio federale per la pianificazione del territorio, decise di riprenderlo, apportandovi modifiche in parte anche più incisive della prima versione. Questa seconda fase concerne in particolare: l'obbligo per i cantoni di collaborare con i loro colleghi al di fuori dei loro confini cantonali, in ambiti con interdipendenze funzionali e territoriali, le utilizzazioni del sottosuolo, la costruzione fuori dalle zone edificabili,, gli impianti solari, le autorizzazioni per edifici e impianti conformi alla zona agricola, le autorizzazioni eccezionali  per edificare fuori delle zone edificabili ecc.

La CATEF respinge fermamente il progetto, sia per motivi di sostanza, come anche di tempistica. Di seguito troverete la sua presa di posizione.


Spettabile
ARE
Ufficio federale dello
Sviluppo territoriale
3003  B e r n a

e via 'mail: [email protected]



Lugano, 31 agosto 2017


Procedura di consultazione: IIa. fase della revisione parziale della Legge federale sulla pianificazione del territorio

Egregi Signori,
Gentili Signore,

La Camera Ticinese dell'Economia Fondiaria (CATEF) è l'associazione che da oltre 50 anni tutela gli interessi dei proprietari immobiliari ticinesi ed è quindi molto interessata all'argomento emarginato.

Con sorpresa abbiamo appreso dell'apertura della procedura di consultazione in oggetto, e soprattutto del fatto che non ne siamo stati informati. Chiediamo quindi formalmente di essere inseriti, per il futuro, nella lista dei destinatari delle procedure di consultazione.

Dato che la procedura di consultazione è aperta ad ogni interessato, ci permettiamo di seguito formulare le nostre osservazioni le quali, visto il ridotto tempo a disposizione, si limitano forzatamente all'essenziale.


La CATEF rigetta nella sua integralità il progetto sottoposto e questo per i motivi che seguono:

 

  • I cantoni sono attualmente oberati di lavoro per modificare i loro piani direttori, le relative schede e a breve dovranno procedere con la modifica dei piani regolatori comunali.
    Il compito è per le autorità cantonali, regionali e comunali, gravoso e irto di difficoltà, poiché le mansioni, le modifiche, e i tempi imposti loro dalla Ia. fase della revisione della LPT sono estremamente impegnativi! Essi necessitano inoltre dell'adozione di decisioni di grande importanza, costose e spesso assolutamente non condivise dai propri cittadini - e in primis dai proprietari - che saranno toccati e soprattutto svantaggiati dalle modifiche che verranno adottate. Sorgeranno in particolare importanti malumori e difficoltà dagli indennizzi per esclusione della zona edificabile o di riduzione degli indici edificabili, e dai nuovi orientamenti pianificatori.

    L'introduzione di ulteriori modifiche, in questa fase di grande incertezza e di frenesia imposta dai termini molto stringenti, è quindi quanto mai intempestiva e anche controproducente; essa penalizza e scoraggia gli addetti ai lavori già impegnati - e oberati - con i lavori necessari per l'implementazione della Ia. fase.

    Nutriamo poi serie perplessità sul fatto che i comuni, che devono forzatamente fare capo ai pochi pianificatori esistenti sul territorio cantonale, riescano in tempi così ristretti a svolgere un lavoro qualitativo all'altezza delle aspettative. Accollare loro ulteriori compiti peggiorerebbe ulteriormente la situazione.

    Siamo convinti che nell'ambito del zona non edificabile non sussista per il momento alcun bisogno di intervento legislativo; in ogni caso senz'altro non sufficientemente urgente, da giustificare un ulteriore aggravio della situazione degli addetti ai lavori.

 

  • Uno degli obiettivi della revisione è quello di modificare la regolamentazione sugli spazi funzionali, in particolare codificando la necessità (leggasi l' "obbligo") di collaborare fra le autorità preposte negli ambiti che presentano interdipendenze funzionali e territoriali. Ciò vale per un numero impressionante e vastissimo di settori fra i quali: la mobilità e i trasporti, gli insediamenti, gli impianti a forte affluenza, la promozione economica, il turismo, la gestione delle acque, l'energia, la biodiversità, il paesaggio e l'agricoltura... La collaborazione, obbligata, si estende quindi agli ambiti più disparati, e volendo, praticamente a tutto, e anche ben oltre ai confini cantonali!

    Questa norma (art. 2 cpv. 1 bis. progetto) limita quindi in maniera pesantissima la libertà pianificatoria dei cantoni, prescritta dall'art. 75 Cost. Fed. che recita:

    Art. 75 Pianificazione del territorio

    1 La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
    2 La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
    3 Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale

    Riteniamo che la modifica proposta non sia più conciliabile con il citato art. 75 che attribuisce sì alla Confederazione la competenza di stabilire i principi della pianificazione territoriale e di aiutare i Cantoni nei loro sforzi, ma che attribuisce però ai Cantoni la competenza di pianificare; la norma proposta, che potrà domani essere applicata ad ampissimo raggio (poche parole ma molti contenuti!), costituisce la base per imporre delle decisioni fondamentali ai Cantoni, che non saranno così più autonomi nella pianificazione, perché obbligati a collaborare con altre autorità estranee, che vorranno anch'esse a loro volta salvaguardare gli interessi del proprio territorio. Siamo certi che già ora i Cantoni collaborano quando ne intravvedono l'utilità. Un'imposizione è invece in contrasto con la Costituzione Federale e quindi inaccettabile.

 

  • Già adesso anche alla zona non edificabile, in presenza di un caso - eccezionale - di edificazione, si applicano numerose leggi diverse, ad esempio la legge sulla protezione delle acque, della natura, sui siti contaminati, e - ad esempio in Ticino - le severe disposizioni sui rustici e via dicendo...

    I Cantoni hanno poi normative e modi di affrontare le problematiche ben diversi, per tenere conto delle differenti caratteristiche territoriali, delle rispettive esigenze e delle mentalità locali.

    L'idea di volere ora regolare ogni situazione in maniera ancora più restrittiva e con una legge unica applicabile a tutto il territorio nazionale pecca un po' di presunzione e non potrà che portare a risultati spesso insoddisfacenti, perché le possibilità di soluzione saranno standardizzate invece che mirate alla situazione particolare.
    Verosimilmente troppe situazioni avranno un epilogo amaro perché verranno "risolte" senza elasticità alcuna, applicando pochi articoli contemplati da una legge federale, senza che le particolarità e la ricerca di una soluzione ad hoc per la singola situazione possano trovare sufficiente considerazione e spazio.

    La soluzione dei rustici ticinesi - culminata nell'adozione delle norme d'attuazione del PUC-PEIP - è un esempio di come la collaborazione fra Confederazione e Canton Ticino abbia comunque sortito un risultato tutto sommato positivo e questo proprio grazie ad una soluzione ad hoc e non facendo capo a disposizioni unitarie a livello nazionale.

 

  • Per quanto attiene all'onere di demolizione, siamo del parere che questo non possa applicarsi agli edifici già esistenti e che questi dovranno pure in futuro poter essere trasformati per poter mantenere il loro valore. Per edifici nuovi che venissero invece costruiti fuori zona in futuro, sarà indispensabile che nella licenza di costruzione venga stabilito il vincolo di destinazione e chiarito se l'edificazione sarà in caso sottoposta all'onere di demolizione.


Ringraziamo per l'attenzione che vorrete riservare alle presenti osservazioni e inviamo i migliori saluti.

La Segretaria Cantonale
Avv. Renata Galfetti


Il Presidente Cantonale
Lic. rer. pol. Gianluigi Piazzini