Raccomandata

Lodevole
Dipartimento del territorio
Ufficio giuridico
Att. Avv. Patrizia Cattaneo Beretta
Via Ghiringhelli 17
6502 Bellinzona

Lugano, 24 marzo 2011

Procedura di consultazione riguardante il progetto di legge sullo sviluppo territoriale (Lst) limitatamente alla proposta di compensazione dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla pianificazione del territorio

Egregio Direttore del Dipartimento,
Gentile Avvocatessa,

abbiamo preso atto della vostra comunicazione 23 dicembre 2010 e con la presente intendiamo partecipare alla sopraccitata procedura di consultazione, ringraziando innanzitutto per il nostro coinvolgimento. 
Conseguentemente, con la presente dobbiamo chiaramente esprimere la nostra opposizione di principio e nel merito per la proposta di inserire una compensazione dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla pianificazione del territorio.

1) Opposizione di principio
1.1) Portata dell’art. 5 LPT
Infatti, preliminarmente dobbiamo assolutamente contestare che il Cantone Ticino sia obbligato ai sensi dell’art. 5 della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) ad introdurre nella propria legislazione cantonale la sopraccitata compensazione.
Infatti, il Legislatore federale ha chiaramente indicato nella formulazione dell’art. 5 LPT un’obbligazione di competenza priva di qualunque termine di esecuzione, priva di qualunque sanzione in caso di mancata trasposizione e priva di qualunque facoltà sostitutiva a favore della stessa Confederazione in caso ancora di mancata trasposizione da parte dei Cantoni (cfr. Zen-Ruffinen/Aménagement du territoire, construction, expropriation, pag. 72, Berna 2001).
Pertanto, l’introduzione di una compensazione dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla pianificazione del territorio rappresenta per il Cantone Ticino semplicemente una scelta politica dettata soprattutto dall’intenzione di prelevare una nuova imposta dai connotati piuttosto confiscatori.
A dimostrazione di quanto sopra esposto, al momento attuale soltanto due Cantoni (fra cui Basilea Città, caratterizzato da un territorio ormai largamente edificato) hanno adottato nelle loro legislazioni la sopraccitata compensazione, mentre in due altri Cantoni la situazione è ancora a livello di proposta legislativa e infine nel Canton Ginevra, ormai pure largamente edificato, la trasformazione di zone inedificabili in comparti edificabili non costituisce più alcuna attualità. Anche sul piano federale, l’intenzione di giungere rigidamente alla compensazione prospettata dal Cantone Ticino è già ora oggetto di un’aperta contestazione e la proposta di una nuova Legge sullo sviluppo territoriale in sostituzione della LPT è stata ritirata (mentre riappare ora soltanto in forma parziale e nuovamente contestata quale controprogetto all’iniziativa costituzionale che vorrebbe bloccare per 20 anni le zone edificabili svizzere).

1.2) Iniquità giuridica
La nostra Associazione contesta altresì che principi di equità giuridica possano giustificare la prospettata compensazione di vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione del territorio, in quanto nel Cantone Ticino è ancora estremamente vivo il ricordo legato all’introduzione delle norme pianificatorie federali e cantonali, che privarono una lunga serie di proprietari e un esteso numero di fondi delle loro facoltà edificatorie senza qualunque indennizzo, azzerando riserve patrimoniali di persone, famiglie ed imprese. Pertanto, introdurre oggi un prelievo fiscale per un eventuale azzonamento fondiario costituisce una profonda iniquità fiscale per coloro che furono a suo tempo vittime di dezonamenti o di non azzonamenti a seguito dell’introduzione della disciplina pianificatoria.

1.3) Contrasto con le finalità pianificatorie
La CATEF ritiene poi che la proposta di compensazione dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla pianificazione del territorio contrasti apertamente con i principi pianificatori, che hanno sempre previsto l’introduzione di piani particolareggiati, di piani regolatori e di piani direttori indipendentemente dalle singole proprietà fondiarie, proprio perché lo scopo pianificatorio ha carattere generale ed astratto adeguandosi proprio allo sviluppo del territorio e slegandosi dalle risultanze catastali. Ora, con la compensazione così proposta si intenderebbe invece colpire nell’ambito di un adeguamento pianificatorio i singoli proprietari e i singoli fondi che ne verrebbero coinvolti, indipendentemente dalla reale volontà o dagli effettivi trapassi rispettivamente dei proprietari e dei fondi interessati.
Questa contraddizione svela dunque l’intento politico e fiscale della proposta legislativa, considerato proprio che le Autorità esecutive verificheranno dunque nell’attività pianificatoria i soggetti che subiscono il prelievo fiscale e i comparti che verranno coinvolti nelle modifiche pianificatorie. Oltretutto, il prelievo fiscale sarà prevalentemente indipendente da qualunque iniziativa concernente i proprietari o i fondi interessati, senza peraltro avere riferimenti oggettivi precisi per quanto concerne il prelievo fiscale.

1.4) Dissonanza fra vantaggi pianificatori e vantaggi economici
La proposta legislativa sembra infine dimenticare che la valutazione economica dei fondi dipende dalla domanda e dall’offerta in un determinato momento, con dunque la possibilità di ricevere teorici vantaggi pianificatori (tassati!) senza tuttavia alcun vantaggio economico effettivo. La proposta di compensazione risulta dunque a livello cantonale perfettamente contraria alla garanzia della proprietà e ai principi fiscali dell’imposizione secondo la capacità economica stabiliti dagli artt. 26 e 127 della Costituzione federale.

1.5) Vantaggi non comparabili con gli svantaggi
La proposta legislativa che sostiene una compensazione fra vantaggi e svantaggi derivanti dalla pianificazione del territorio appare poi estremamente ingannevole, in quanto l’Autorità proponente conosce perfettamente gli angusti limiti per l’indennizzazione di un’eventuale espropriazione  materiale, ricordando oltretutto che quest’ultima è esclusa in caso di dezonamenti o di inedificabilità parziali, con la conseguenza che la legislazione espropriativa dapprima e la susseguente costante giurisprudenza federale non risarciscono una lunga serie di situazioni ove le capacità edificatorie vengono ridotte, limitate e in alcuni casi anche annullate.
Oltretutto, l’Autorità proponente conosce altresì perfettamente il fatto che un particolare ed incisivo svantaggio pianificatorio può attualmente intervenire soltanto per fondi ormai azzonati e quindi rientranti in una pianificazione che le Autorità esecutive hanno liberamente assunto senza riguardo ai proprietari e ai fondi coinvolti. Pertanto, mettere sul piano di eguaglianza i vantaggi e gli svantaggi pianificatori nell’intento di tassare i primi in quanto verrebbero indennizzati i secondi costituisce chiaramente un consapevole ed inveritiero ritratto giuridico.

1.6) Assenza di rimedi giuridici
La proposta legislativa non indica alcuna tutela o rimedio giuridico a favore dei proprietari interessati malgrado l’incisività delle misure auspicate dall’Autorità proponente, con la presunzione che la posizione dei cittadini sita stata sintomaticamente negletta. Appure dunque evidente che in uno stato di diritto le garanzie procedurali debbano essere considerate in una Legge formale senza perdipiù possibilità di delega ad Autorità esecutive.

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La nostra Associazione contesta dunque integralmente la proposta di compensazione degli asseriti vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla pianificazione del territorio, ove nuovamente il Legislatore cantonale vorrebbe intervenire con più incisive misure pianificatorie nei riguardi dei problemi sorti dalla precedente ed attuale impostazione pianificatoria.

2) Opposizione di merito
2.1) Iniquo impatto fiscale
Anche sul merito delle singole disposizioni proposte con l’iniziativa legislativa la CATEF esprime il proprio più completo dissenso, ritenuto oltretutto che la proprietà fondiaria costituisce di già un bersaglio fiscale sotto il profilo dell’imposta cantonale sulla sostanza, dell’imposta comunale sulla sostanza, della tassa immobiliare comunale, dei contributi di miglioria e di tutti gli oneri calcolati sulla stima ufficiale, che in caso di iniziative edificatorie viene proporzionalmente aumentata. D’altra parte, le transazioni immobiliari sono sottoposte all’imposta sugli utili immobiliari che costituiscono di già un forte prelievo fiscale causale, richiamando altresì l’imposizione piuttosto profilata in caso di commercio professionale di immobili. 
Fatta questa premessa, la CATEF ritiene dunque a titolo del tutto subordinato che l’art. 2 dovrebbe essere limitato soltanto al caso di effettivo azzonamento di un fondo precedentemente e assolutamente inedificabile, applicando per la valutazione delle conseguenze economiche gli stessi criteri in uso per calcolare le indennità da espropriazione. Concretamente, varrebbe un’effettiva simmetria di calcolo sia in caso di vantaggio che di svantaggio pianificatorio e verrebbero così escluse modifiche parziali di carattere positivo che in caso negativo non verrebbero indennizzate.

2.2) Incidenza fiscale confiscatoria
Appare poi evidente che il tasso di prelievo del 40% previsto all’art. 3 costituisce sicuramente un’entità confiscatoria che non può essere assolutamente accettata. Tale prelievo colpirebbe secondo valori reali e reperibili fondi che potrebbero non avere alcun concreto e possibile sviluppo, soprattutto pensando alle zone prevalentemente costruite con residenze primarie unifamiliari che molto difficilmente cambierebbero destinazione o lascerebbero il posto a differenti costruzioni seppur beneficiarie di indici edilizi superiori. D’altra parte, un aumento delle capacità edificatorie avrebbe comunque un’incidenza sul valore di stima ufficiale con conseguente aumentato prelievo fiscale a carico dei proprietari interessati.

2.3) Imposizione fiscale quale prelievo di ricchezza
Il prelievo confiscatorio troverebbe un’ulteriore conferma nel fatto che l’imposizione addirittura del 40% dell’asserito vantaggio colpirebbe i proprietari interessati anche indipendentemente da qualunque iniziativa edile oppure mutazione catastale: giova sottolineare l’estrema iniquità di tale situazione che prescinde dalle intenzioni concrete degli stessi proprietari e che quindi costituisce un’imposizione fiscale ulteriore di livello patrimoniale senza immediato corrispettivo. La proprietà immobiliare potrebbe quindi presentare latenze fiscali assolutamente imprevedibili ed indesiderate, a detrimento degli insostituibili investimenti immobiliari.

2.4) Incidenza fiscale nei settori locativi ed edili
Quale ultima considerazione, la CATEF esprime poi la preoccupazione relativa all’aumento delle pigioni per locali di abitazione e commerciali nonché dei costi delle proprietà immobiliari derivanti da una nuova ulteriore imposizione fiscale dell’economia fondiaria, che appare legalmente ribaltabile sugli inquilini e che rincarerà nuovamente gli stabili ceduti in proprietà. Anche in questo caso la nostra Associazione non può che stigmatizzare tutte le intenzioni che diminuiscono le possibilità edificatorie oppure ne rincarano l’esecuzione, disincentivando l’economia reale e quindi il mercato interno ticinese.

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L’asserita compensazione formulata dall’Autorità proponente costituirebbe dunque un ulteriore tassello nella direzione di un indebolimento dell’offerta immobiliare generale afflitta da sempre più alte pigioni e sempre più alti costi. Oltretutto, la CATEF, essendo l’associazione di riferimento, avrebbe potuto essere coinvolta nel gruppo di lavoro dal quale è scaturita la contestata proposta di compensazione, esponendo già in tale sede i motivi almeno di merito che impediscono nel Cantone Ticino l’adozione della prevista misura fiscale. La CATEF si riserva sin d’ora un’azione referendaria in concordanza con le altre associazioni economiche di riferimento.
Da ultimo, la nostra Associazione ritiene che le modalità di calcolo e di prelievo dell’imposta non possono essere lasciate per via regolamentare al Consiglio di Stato essendo chiara la sua incidenza ed essendo appunto necessario prevedere le vie ricorsuali per garantire i diritti dei cittadini.

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Pertanto, la CATEF chiede che la proposta legislativa nell’ambito della Legge sullo sviluppo territoriale con riguardo alla compensazione degli asseriti vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla pianificazione del territorio venga archiviata senza seguito.

Auspichiamo comunque che in ambito pianificatorio ci sia un maggiore coinvolgimento delle associazioni economiche di riferimento e che il tema non sia trattato solo dal funzionariato.

Ringraziando per l’attenzione, cogliamo l’occasione per porgere i più distinti saluti

Il Presidente Cantonale
Lic. rel. pol. Gianluigi Piazzini

Il membro del Consiglio Direttivo
Avv. Dr. Gianmaria Mosca