Lodevole
Ufficio federale
dello sviluppo territoriale (ARE)
3003 Berna



Lugano, 15 maggio 2015



Procedura di consultazione concernente la seconda fase della revisione della LPT


Gentili Signore,
Egregi Signori,

La Camera Ticinese dell’Economia Fondiaria (CATEF) ringrazia per essere stata consultata e formula di seguito le sue osservazioni.


In generale e in via principale

La CATEF è contraria nel suo complesso al progetto posto in consultazione e ciò per i motivi che seguono.

Anzitutto riteniamo la nuova revisione della LPT intempestiva: attualmente gli uffici cantonali della pianificazione sono già oberati con i numerosi e gravosi compiti che la revisione della LPT - entrata in vigore solo l’anno scorso – comporta, come ad esempio la modifica dei piani direttori, il declassamento di zone edificabili in caso di nuovi inserimenti laddove la zona edificabile fosse troppo estesa, gli adeguamenti della legislazione cantonale, i contatti accresciuti con Berna, l’informazione e la consulenza ai comuni in particolare in vista del rinnovo dei loro piani regolatori... A tutte queste novità, cui si aggiungono numerose difficoltà di tipo tecnico che la nuova regolamentazione ha portato e non sempre ha chiarito, si aggiungono in particolare per i Cantoni alpini tutte le difficoltà e gli oneri derivanti dalla nuova legislazione sulle residenze secondarie.

Un’ulteriore modifica della LPT che attribuirebbe ancora compiti supplementari ai Cantoni già oberati non permetterebbe più a questi ultimi di svolgere in maniera qualitativamente accettabile i compiti loro assegnati.

La proposta in oggetto è poi in evidente contrasto con la ripartizione delle competenze in ambito pianificatorio e in particolare con l’art. 75 Cost. Fed. che prevede che la Confederazione stabilisca i principi mentre i Cantoni siano competenti per la pianificazione territoriale in sé. Il progetto prevede invece (art. 5a) che Cantoni e Confederazione elaborino congiuntamente la strategia per lo sviluppo territoriale, che debba peraltro fondarsi sul Progetto di territorio Svizzero esistente. Inoltre l’art. 4a è decisamente più costrittivo rispetto all’attuale art. 9 cvp. 1 OPT nella misura in cui i Cantoni dovrebbero informare ogni quattro anni in maniera esaustiva la Confederazione sullo sviluppo territoriale nel cantone invece di semplicemente informarli sulla pianificazione direttrice.

L’art. 8 prevede che i Cantoni definiscano gli spazi funzionali per i quali è necessaria una pianificazione comune all’interno del Cantone o a livello intercantonale, ritenuto che la Confederazione avrà la possibilità di verificare che gli spazi funzionali siano stati ben definiti; se non fosse il caso le pianificazioni potrebbero essere elaborate e adottate sotto responsabilità della Confederazione a spese dell’ente pubblico competente. (art. 38b). Anche tale novità sarebbe in contrasto con l’art. 75 Cost. Fed.

La CATEF ritiene anche oltremodo inopportuno estendere eccessivamente il campo d’applicazione della legge che dovrebbe limitarsi all’ambito pianificatorio, senza invece toccare aspetti sociali o di altro tipo; così ad esempio per quanto concerne il tema dell’integrazione degli stranieri e la coesione sociale, piuttosto che l’uso parsimonioso ed efficiente delle risorse energetiche, o ancora l’adozione di misure  che concorrano a soddisfare il fabbisogno di alloggi delle economie domestiche a basso reddito (art. 3 cpv 3 a ter).

Restando sempre sul generale, la CATEF ritiene che la revisione sia troppo dettagliata ed eccessiva. Invece di semplificare la legge attuale – già assai complessa - la proposta introduce ulteriori complicazioni e aggravi e pure ulteriore insicurezza e tecnicizzazione: la legge fa un uso molto diffuso di termini tecnici, alternandoli poi a termini vaghi bisognosi d’interpretazione (“buon collegamento a livello internazionale”, “minimo indispensabile”, “utilizzazione del suolo sostenibile”; cfr. art. 3). Il risultato sarebbe indubbiamente un aumento della burocrazia, dell’insicurezza e dell’allungamento di tutto l’iter pianificatorio, oltre a naturalmente una riduzione delle competenze cantonali.

Dal progetto emerge infine nel suo complesso una regolamentazione eccessivamente dirigista e costrittiva, che non lascia sufficiente spazio ad un adeguato soppesamento dei diversi interessi in gioco.

Per i motivi che precedono si chiede quindi che il progetto presentato venga abbandonato,


Più nel dettaglio e esclusivamente a titolo subordinato


Ad art. 1 Scopi

La LPT deve limitarsi a definire gli obiettivi della pianificazione del territorio e non perseguire obiettivi di politica energetica o sociale. I nuovi obiettivi proposti - biodivesità, la suddivisione dello sviluppo territoriale in spazi funzionali, l’integrazione degli stranieri -vanno quindi stralciati.

Ad art. 2  Obbligo di pianificare

Riteniamo che la collaborazione fra le autorità debba essere facoltativa e non obbligatoria. Le autorità potranno decidere di collaborare di caso in caso, laddove lo ritenessero utile.

Ad artt. 3, 4 e 5  Principi pianificatori, Informazione e partecipazione, Compensazione e indennizzo

Si rimanda a quanto già indicato sopra nelle considerazioni generali.

Art. 8 cpv. 1 a bis  Contenuto minimo dei piani direttori

Si chiede lo stralcio della frase in quanto troppo dettagliata e costrittiva mentre dovrebbe rimanere una legge quadro.

Ad art. 8 Contenuto del piano direttore nell’ambito del sottosuolo

Riteniamo inutile l’inserimento di tale articolo. Di fatto se i Cantoni volessero regolamentare in tale ambito, potrebbero comunque procedere liberamente. Aggiungasi che una regolamentazione in tutti i punti citati nell’articolo comporta il rischio di eccessive ingerenze nella proprietà privata.

Ad art. 9  Altre basi e pianificazioni

Il concetto secondo cui i Cantoni tengano anche conto delle pianificazioni non vincolanti di cui al proposto art. 9 cpv. 2 è da un lato eccessivamente ampio e dall’altro pure troppo vago, e nel dubbio da stralciare o quanto meno da formulare nel senso che “tengono in considerazione”: sembrerebbe che almeno tutto quanto indicato alle lettere del cpv. 2 dell’art. 9 sia documentazione vincolante per i Cantoni, che dovrebbero attenervisi. La formulazione è troppo tassativa, anche perché programmi e l’altra documentazione indicata non sono stati sottoposti ad un iter democratico ma al contrario sono spesso stati allestiti e adottati solo da poche persone.

Ad art. 13

Le strategie non possono essere elevate allo stesso piano dell’avvicendamento dei piani settoriali. L’ingerenza nelle competenze cantonali è eccessiva.

Ad art. 13a - 13d  Designazione, Protezione della situazione di fatto, Compensazione, Superficie minima                        

Secondo il progetto le superfici per l’avvicendamento delle colture possono essere azzonate solo a condizioni molto restrittive e contro compensazione se l’azzonamento avviene per un’utilizzazione  non agricola. Riteniamo che la proposta sia eccessivamente costrittiva e rigida privando i Cantoni di un certo margine di manovra e senza peraltro distinguere fra Cantoni dotati di sufficiente superficie per l’avvicendamento delle colture da altri che ne hanno troppo poca. L’imposizione della compensazione crea nuove restrizioni e rende ancora più rigida la pianificazione del territorio; tutto ciò sempre sotto l’occhio vigile della Confederazione, in barba al principio delle competenze cantonali…

Ad art. 15b  Esigenze relative alle prescrizioni edilizie

Di per sé non possiamo essere contrari a che i Cantoni provvedano affinché le prescrizioni edilizie tengano conto di questi fattori; nondimeno per coerenza, è giusto ricordare che anche la competenza in ambito di disposizioni edilizie è in primo luogo cantonale; va da sé che queste regole edilizie non potranno essere in contrasto con i principi pianificatori, quali l’uso parsimonioso del suolo o la densificazione edilizia. Naturalmente diamo per scontato che i Cantoni terranno debitamente conto dei diversi fattori elencati dall’art. 15b anche se lo stesso fosse stralciato…

Ad art. 24d   Edifici abitativi agricoli esistenti ed edifici e impianti degni di protezione

Entrambi i capoversi  incontrano il nostro sostegno: il  primo permette di creare nuovo spazio abitativo senza ulteriore edificazione mentre il secondo esplicita un principio già applicabile ai rustici.

Ad art. 26  Approvazione dei piani di utilizzazione da parte dell’autorità cantonale

Come già indicato in precedenza ad art. 13 le strategie non dovrebbero essere vincolanti per i Cantoni. Gli stessi potrebbero comunque decidere di tenerne conto, parzialmente o integralmente, nei loro piani direttori. Non diventa quindi più necessario che al momento dell’approvazione dei piani direttori i Cantoni esaminino anche la conformità dei piani con le strategie.

Ad art. 36a   Disposizioni penali

La  sanzione sino a tre anni ci sembra eccessiva; riteniamo che sarebbe più opportuno che le sanzioni penali venissero delegate alla legislazione cantonale.

Ad art. 38b  Disposizioni transitorie della modifica del ….

La disposizione è troppo costrittiva e in contrasto con la competenza cantonale. Sicuramente la Confederazione può invitare i Cantoni a collaborare fra loro ma non può invece ingerire in tale misura da agire al posto loro.

Ad art. 10bis LF sulla protezione dell’ambiente

Si ritiene che questa disposizione sia inopportuna in quanto da un lato il principio è già coperto dall’art. 2 cpv. 3 LPT; dall’altro perché un esame apposito e sistematico allungherebbe ulteriormente le procedure.


Conclusioni

Come già da noi sottolineato anche nelle nostre osservazioni del 27 novembre 2013 alla proposta di modifica della OPT, anche da questa nuova proposta emerge in modo manifesto la volontà dell’autorità federale di accentrare su di sé la competenza di determinare le politiche settoriali, che peraltro vengono estese rispetto al solo ambito della pianificazione del territorio, e di sottoporre ad un controllo particolarmente esteso e costante da parte di Berna l’attività dei Cantoni, arrivando addirittura a sostituirsi a loro in singoli casi. Tutto ciò in deroga al principio costituzionale dell’art. 75 Cost. Fed.

La CATEF non può però ammettere che i Cantoni vengano privati della loro sovranità cantonale e che la competenza pianificatoria venga di fatto assegnata, alla chetichella, nelle mani di pochi funzionari centrali.

Nemmeno possiamo accettare che il campo d’applicazione della LPT venga esteso – con peraltro tutte le implicazioni che una regolamentazione così stringente comporterebbe – ad altri ambiti (sociali, energetici ecc.) che esulano dalla pianificazione del territorio. Va da sé che questi settori possono comunque essere tenuti autonomamente in considerazione dai Cantoni…

Per tutti i motivi sopra indicati, la CATEF chiede che la proposta in oggetto venga abbandonata.


Ringraziando per l’attenzione che vorrete portare alle presenti osservazioni, inviamo i migliori e cordiali saluti


Il Presidente Cantonale
Lic.rer.pol. Gianluigi Piazzini

La Segretaria Cantonale
Avv. Renata Galfetti