Da Economia Fondiaria n. 4 luglio - agosto 2010

Sempre più persone fanno ricorso a tale possibilità. Quali sono le conseguenze di questa scelta?

La norma di riferimento principale è l’Ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante fondi della previdenza professionale (OPPA) del 1994. È possibile prelevare l’intero importo di libero passaggio fino all’età di 50 anni, oppure, dopo i 50 anni, la metà dell’importo complessivo o l’importo accumulato prima dei 50 anni. Con queste limitazioni il legislatore ha voluto evitare che le persone prossime all’età di pensionamento possano impiegare tutti i loro averi nell’acquisto dell’abitazione, rimanendo così privi di risorse per finanziare il pensionamento. L’importo anticipato minimo deve ammontare a chf 20'000.-, e sono possibili anche più prelievi, ma devono trascorrere almeno 5 anni di tempo tra di essi. 
Da notare che la norma prevede la possibilità temporanea per gli istituti di previdenza di limitare o negare il prelievo anticipato in caso di copertura insufficiente (l’intento è di evitare di dovere realizzare concretamente delle perdite contabili sugli investimenti dei capitali dell’istituto in periodi negativi). 
L’importo prelevato è soggetto all’imposta annua intera separata prevista per tutte le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza pilastri II o IIIA. L’imposta non viene trattenuta alla fonte, ma è oggetto di una decisione di tassazione specifica (a livello di imposta comunale, cantonale e federale). Occorre quindi considerare di disporre della liquidità sufficiente per far fronte all’impegno fiscale dopo il prelievo. 
Il richiedente deve provare in modo tangibile che l’oggetto immobiliare per il quale si effettua il prelievo è o sarà l’abitazione primaria. Non è per esempio possibile accedere ai fondi previdenziali per il semplice acquisto di un terreno. È anche escluso un versamento a favore di un conto intestato all’assicurato: il versamento va direttamente a favore dell’istituto bancario (es. per ridurre il mutuo esistente o al momento di passare dal conto costruzioni al mutuo ipotecario), al promotore immobiliare, al venditore, al costruttore (quest’ultima forma è poco diffusa).    
La prima conseguenza di un prelievo è evidentemente la riduzione dell’avere di vecchiaia finale, proiettato all’età di pensionamento, della persona assicurata. Al momento di decidere un prelievo anticipato è quindi utile verificare nel complesso le risorse disponibili dopo il pensionamento (AVS, assicurazioni vita, sostanza privata), per evitare che siano insufficienti. 
Nel caso di piani previdenziali minimi legali, anche le prestazioni per i superstiti in caso di decesso e le prestazioni in caso d’invalidità dipendono dall’avere di vecchiaia, per cui un prelievo di capitale riduce queste prestazioni. L’istituto di previdenza dovrebbe in ogni caso offrire all’assicurato la possibilità di compensare le prestazioni di rischio perse mediante il pagamento di premi supplementari. Molto spesso però (ed è opportuno che sia così), i piani previdenziali legano le prestazioni di rischio al salario assicurato e non al capitale, per cui in questo caso il prelievo anticipato non avrebbe conseguenze sulle prestazioni di rischio. 
Da notare anche che un prelievo anticipato rende problematica l’attuazione futura di riacquisti di anni di contributi fiscalmente riconosciuti. Ogni persona assicurata ha diritto di effettuare dei riacquisti facoltativi di anni di contributi, cioè in pratica di pagare dei contributi atti a raggiungere la prestazione previdenziale massima possibile secondo i parametri del piano previdenziale a cui è affiliata. Questi riacquisti sono fiscalmente riconosciuti e dunque deducibili. È previsto l’obbligo di restituire eventuali prelievi anticipati per l’abitazione, prima di potere procedere ad effettuare ulteriori riacquisti fiscalmente riconosciuti. Pertanto, in molti casi, la decisione di effettuare un prelievo anticipato equivale di fatto alla rinuncia ad effettuare dei futuri riacquisti di contributi. 
Il prelievo anticipato é insomma uno strumento interessante, ma la sua attuazione andrebbe valutata in un’ottica globale, mentre spesso gli assicurati hanno la tendenza a trascurare le conseguenze di un prelievo. Sarebbe peccato doversi privare della casa tanto desiderata perché dopo un evento importante come il pensionamento o l’invalidità non si dispone più di risorse sufficienti per finanziarla. 
Quale alternativa esiste anche la possibilità, esplicitamente definita nell’ OPPA, di costituire in pegno l’importo di libero passaggio disponibile. L’istituto di credito dovrebbe accettare volentieri tale meccanismo, visto che in caso di mancato rispetto degli accordi potrebbe facilmente realizzare il pegno. Per l’assicurato vi é invece il vantaggio di non compromettere gli aspetti previdenziali, visto che le prestazioni assicurative non vengono ridotte. 
In generale le banche considerano però che tale possibilità di fatto torni utile solo ad una cerchia ristretta di persone ossia a quelle con una capacità finanziaria medio alta: mettendo a pegno e non disponendo quindi di capitale proprio , a differenza di coloro che effettuano il prelievo del capitale, l’assicurato dovrà concludere un’ipoteca per un importo maggiore con conseguente versamento di oneri ipotecari su un importo consistente. La messa a pegno del capitale previdenziale viene considerata una garanzia supplementare che permetterà di usufruire di un tasso ipotecario agevolato su di un’ipoteca comunque più consistente.
Segnaliamo infine che, in caso di alienazione del bene immobiliare, l’importo del prelievo anticipato va restituito all’istituto di previdenza, con relativa restituzione delle imposte pagate. Tale prescrizione viene iscritta a registro fondiario.

Lic. oec. Fabrizio Garbani Nerini,
ASSIMEDIA SA, Locarno, 
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