Lodevole Commissione degli affari
giuridici del Consiglio Nazionale
3003 Berna
a.c.a. On. Vincent Maître

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Lugano, 28 ottobre 2022


Procedura di consultazione: modifica dell'interesse moratorio



Onorevole Signor vice-Presidente Maître,
Onorevoli Signori Consiglieri Nazionali,
Gentili Signore ed Egregi Signori,

La Camera Ticinese dell'economia fondiaria (CATEF) è l'associazione che da oltre 60 anni tutela gli interessi dei proprietari immobiliari ticinesi.

A ciascuno dei nostri soci (proprietario diretto o indiretto di casa monofamiliare, di appartamenti in condominio o di case a reddito), nei loro rapporti contrattuali quotidiani e meno, si applica l'art. 104 CO; eccezionalmente per quanto attiene al pagamento della pigione, e a dipendenza del contratto sottoscritto,  fa stato  un tasso leggermente più elevato.

I nostri soci sono così direttamente interessati dalle modifiche proposte; vi ringraziamo pertanto di averci coinvolti nella procedura di consultazione.


Di seguito troverete le nostre osservazioni.

Il progetto parte dal presupposto che il diritto attuale sarebbe superato perché eccessivo e troppo lontano dai tassi d'interesse del mercato. Il tasso d'interessi moratori eccessivo (il 5% come da art. 104 CO) verrebbe inoltre percepito come un pesante onere finanziario aggiuntivo per molte piccole e medie imprese con difficoltà, in particolare di tipo finanziario.

Tutto ciò a maggior ragione in un momento di deterioramento della situazione congiunturale svizzera ed europea, caratterizzato anche dalla persistente forza del franco, e dai  tassi negativi sui capitali.

Il progetto propone pertanto di sostituire il tasso moratorio legale del 5% previsto con un tasso variabile o un altro tasso fisso. L'entità del tasso variabile verrebbe determinata annualmente dal Consiglio federale partendo dal tasso SARON aumentato di due punti percentuali, arrotondato. Il  tasso d'interesse annuo dovrebbe comunque ammontare ad almeno il 2% e non superare il 15%. L'alternativa proposta consiste nella riduzione dell'attuale tasso fisso del 5% al 3%, ben consci che con la modifica del tassi d'interesse di mercato, tale percentuale potrebbe rivelarsi palesemente insufficiente.

Purtroppo la CATEF ritiene che nessuna delle due proposte possa meritare accoglimento e questo per i motivi che seguono.


- L'interesse moratorio è dovuto in caso di violazione del contratto da parte di un debitore che non adempie correttamente ai suoi obblighi contrattuali. Esso rappresenta un risarcimento forfettario che indennizza il creditore per il danno subito, perché non può usufruire degli interessi o dei guadagni che realizzerebbe in caso di una prestazione nei termini concordati. Gli interessi risarciscono almeno in parte il creditore anche per i disagi amministrativi legati all'incasso (richiami, raccomandate, ecc.). Infine , incitano il debitore ad adempiere al più presto ai suoi obblighi.

- L'interesse moratorio legale del 5% (art. 104 CO)  si applica di principio ad ogni rapporto contrattuale e quindi alle situazioni più disparate: nei rapporti con e fra le imprese, fra le persone fisiche o giuridiche, nei contratti di compravendita, di vendita al dettaglio, di appalto, di prestito, di lavoro e più in generale, ogniqualvolta si sia in presenza di un'obbligazione finanziaria non adempiuta nei termini applicabili.

- Avendo l'art. 104 CO carattere dispositivo, le parti contrattuali possono convenire di applicare al loro contratto un tasso moratorio diverso. Di questa possibilità non viene però fatto grande uso da parte dei privati. Al contrario eventuali clausole di deroga al tasso sono contenuti piuttosto in contratti ripetitivi stabiliti per tanti casi (contratto di locazione, contratto assicurativo...), piuttosto che per contratti individuali e specifici.

- Il tasso del 5% è stato introdotto con l'adozione del Codice delle Obbligazioni e grazie al suo ampissimo campo d'applicazione è ormai noto a tutti e di per sé molto ben accettato... È un tasso che negli anni è riuscito a fare l'unanimità e a prevenire conflitti sull'entità degli interessi dovuti. Basta un piccolo sguardo alla situazione italiana, o ai tribunali svizzeri che trattano anche controversie alle quali si applica il diritto italiano, per constatare la complessità del sistema e la difficoltà o l'incapacità delle parti di procedere ad un calcolo che di per sé dovrebbe essere assolutamente semplice. Così nascono litigi vertenti anche sull'entità degli interessi!
Il tasso variabile che si propone va esattamente in questa direzione: il tasso cambia ogni anno e quindi nessuno a priori sa a quanto ammonti. Se il debito si estendesse su più anni ci vorrebbe lo specialista per calcolare gli interessi perché per ogni periodo e il relativo importo si dovrebbe eseguire un calcolo differenziato! Già il sistema semplice di oggi può non risultare accessibile a tutti... figurarsi un tasso variabile! Francamente non è sostenibile rimpiazzare sistemi funzionanti per favorire massicciamente persone (e non certo solo imprese in difficoltà), inadempienti!

- L'ultima cosa di cui la nostra società necessita, è di normative che portano ancora maggiore incertezza e quindi maggiore conflittualità! La popolazione è oberata di problemi ed è sconcertata. Non è certo il caso di aggiungere nuovi problemi per aiutare debitori inadempienti! Come dicevano già i romani: dura lex sed lex. Le parti vogliono e necessitano tuttora della sicurezza del diritto!

- L'ampia forchetta proposta per il tasso variabile (dal 2 al 15%), evidenzia come il tasso potrebbe subire delle importantissime modifiche. A fronte di questa situazione appare evidente come un tasso fisso - di per sé nettamente preferibile per i motivi detti sopra - stabilito al 3%, sia del tutto inaccettabile. Esso si distanzierebbe facilmente dal tasso di mercato, ma nondimeno essendo ancorato nella legge, verosimilmente non verrebbe neanche più modificato, soprattutto perche è la soluzione più vantaggiosa per i debitori; non vorremmo che il Legislatore - come in altri ambiti - voglia tutelare per principio ben di più i debitori inadempienti, che non i creditori.

- Un tasso fisso al 3% non costituirebbe poi alcun incentivo a fare fronte al proprio debito;  al contrario, potrebbe addirittura dissuadere il debitore dal pagare o se necessario, dal cercare i soldi per pagare, perché gli interessi moratori potrebbero essere più bassi rispetto agli interessi richiesti   da colui o dall'istituto che gli concederebbe un prestito per lo stesso importo. Così il creditore partner contrattuale anche occasionale, diventerebbe di fatto colui che involontariamente farebbe da banca al debitore inadempiente! Questa non può essere l'intenzione del Legislatore!

- La circostanza che la norma abbia carattere dispositivo non cambia alcunché a quanto precede. La legge deve prevedere soluzioni atte a favorire il rispetto degli obblighi contrattuali assunti dalle parti e a tutelare in maniera adeguata la parte danneggiata da comportamenti in contrasto con gli accordi. Laddove lo ritengono opportuno, le parti possono convenire altre soluzioni, come interessi moratori diversi, pene convenzionali ecc. Queste sono però misure cui si ricorre piuttosto in presenza di un numero di contratti elevato o di situazioni particolari. Le persone "normali" non vi provvedono affatto e d'altronde, per essere validi, simili accordi necessitano comunque del consenso di entrambe le parti, sicché non possono certo essere dati per scontati: La circostanza che le parti possano derogare alla legge, non può comunque costituire una scappatoia per l'adozione di una norma legale che non tuteli adeguatamente i cittadini.

- Ricordiamo infine che l'iniziativa alla base di questa modifica è stata l'intenzione di aiutare le piccole e medie imprese in difficoltà. Qui invece non si vuole intervenire in maniera mirata, ma al contrario in maniera generalizzata, dimenticando che a fronte di debitori inadempienti senza colpa, ve ne sono anche numerosi che al contrario di colpe ne hanno certamente. La proposta - così generalizzata - non può essere accettata. I problemi risultanti dall'attuale difficile situazione congiunturale, che si spera solo temporanea, andranno se del caso risolti da un lato con misure mirate ed efficaci in favore della categoria veramente colpita (piccole e medie imprese in difficoltà); dall'altro, vegliando a che le misure adottate possano rivelarsi idonee, adatte e durature nel tempo.


La modifica di una norma legislativa che offra una soluzione solo temporale va certamente evitata; ciò a maggior ragione, se si va ad abolire un principio chiaro semplice e noto a tutti i cittadini e che serve a portare un po' di equilibrio in caso di inadempienze contrattuali.

Non possiamo quindi che respingere entrambe le varianti qui proposte.


Ringraziandovi per l'attenzione che porterete alle nostre osservazioni, inviamo i sensi della nostra stima.


La Segretaria Cantonale
Avv. Renata Galfetti