Gentile Signora
Consigliera Federale
Karin Keller-Sutter
Dir. DFGP
3003 Berna

[email protected]


Lugano, 17 ottobre 2022

Procedura di consultazione: modifica della LEF


Gentile Signora Consigliera Federale,
Gentili Signore ed Egregi Signori,


La Camera Ticinese dell'economia fondiaria (CATEF) è l'associazione che da oltre 60 anni tutela gli interessi dei proprietari immobiliari ticinesi.

I nostri soci sono particolarmente toccati dalle modifiche in oggetto; pertanto vi ringraziamo per averci coinvolti nella procedura di consultazione.
Di seguito troverete le nostre osservazioni.


Ad art. 8a rubrica e cpv. 3 bis - Consultazione e informazione

Nell'ambito della nostra attività l'estratto dell'ufficio esecuzione e fallimenti attesta soprattutto la solvibilità piuttosto che l'esistenza di procedure esecutive o anche di atti di carenza beni a carico di inquilini o interessati alla locazione. Esso è quindi di primaria importanza perché permette al locatore, prima della stipulazione di un contratto, di immaginare se un'eventuale relazione contrattuale con l'interessato comporti rischi finanziari elevati; in costanza di contratto esso permette invece al locatore di valutare se a fronte di una determinata situazione debitoria valga la pena o meno di procedere giudizialmente per l'incasso dei crediti scoperti.

Sempre più spesso i locatori si vedono però confrontati con estratti dell'UEF falsificati (!) mediante scanner o fotocopie manomesse con dati non veritieri; altre volte gli interessati presentano estratti privi di esecuzioni, perché è appena stato modificato il domicilio, proprio con l'intenzione di procurarsi un estratto UEF positivo.

La proposta di aggiungere alle informazioni dal registro delle esecuzioni anche l'indicazione se la persona figura registrata nel registro degli abitanti del circondario d'esecuzione e in caso da quando, è una modifica assolutamente benvenuta e necessaria; essa permette di migliorare la qualità dell'estratto rendendolo più completo e indicativo della situazione reale, limitando il rischio di pesanti ed evitabili problemi in futuro.

Come ben illustrato nel progetto, si tratta solo di un miglioramento e non di una soluzione effettiva per tutti i casi. Si può considerare come un primo passo - indispensabile! - nella giusta direzione.

Pur comprendendo anche le difficoltà pratiche per il singolo ufficio esecuzione e fallimenti, è però peccato che esso non debba comunicare se l'interessato sia nel contempo anche registrato altrove e in caso dove.


Ad art. 34 cpv. 2 primo periodo

La modifica intende promuovere la notifica degli avvisi e delle decisioni degli uffici d’esecuzione e fallimenti (e delle autorità di vigilanza) per via elettronica, pur lasciando ancora ai richiedenti la possibilità di chiederne il rilascio nella versione in originale e cartacea. A prima vista non intravvediamo alcuna criticità in questa proposta, ritenuto che non siamo in grado di valutare la possibilità di un eventuale uso abusivo del documento trasmesso per via elettronica al momento in cui il richiedente volesse trasmetterlo oltre; se quindi ad esempio il debitore chiedesse l'estratto da poi trasmettere a terzi... Nell'interesse dei nostri associati, siamo assolutamente favorevoli alle soluzioni che presentano meno rischi possibili di abusi.


Ad art. 129a - Incanto su piattaforma in linea privata

Già da qualche tempo in Ticino gli oggetti messi all'asta si pubblicizzano sul sito del Cantone, ciò che  conferisce pubblicità agli oggetti in vendita e alle condizione d'incanto. L'incanto si tiene poi di presenza presso l'ufficio di esecuzione e fallimenti.

La possibilità di procedere secondo una procedura integralmente online può sicuramente, a dipendenza di diversi fattori e delle caratteristiche locali, anche rilevarsi utile in determinati cantoni.

Abbiamo nondimeno delle perplessità in merito al fatto che la piattaforma in linea sia condotta da un gestore privato e non dall'ente pubblico. Riteniamo che quest'ultimo offra maggiori garanzie di ampia pubblicità (tutti gli interessati si recano su un sito del Cantone invece che su un sito privato), e i funzionari cantonali devono forzatamente offrire garanzie per un corretto svolgimento della procedura.
Nei confronti di questa nuova proposta siamo dunque perplessi... Ci "tranquillizza" il fatto che saranno comunque i singoli cantoni a determinare le modalità più adatte per il proprio territorio.


Ad art. 275 -  Esecuzione del sequestro

La modifica trova il nostro pieno consenso.


Ringraziando Lei, on. Signora Consigliere Federale, e i Suoi collaboratori per l'attenzione che porterete alle nostre osservazioni, inviamo i sensi della nostra stima


La Segretaria Cantonale       
Avv. Renata Galfetti