Lodevole
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione Legislazione fiscale
Eigerstrasse 65
3003 Berna
a.c.a. Signor Lukas Schneider
Anticipata via mail all'indirizzo:
[email protected]
Lugano, 17 luglio 2019
Procedura di consultazione: 17.400 s Iv. Pa. CET-S. Cambio di sistema nell’ambito dell’imposizione della proprietà abitativa progetto preliminare (PP)
Egregi Signori,
A nome della CATEF, Camera Ticinese dell’Economia Fondiaria, Vi ringraziamo per aver promosso questa procedura di consultazione sull’abrogazione o meno del valore locativo e per avere invitato la nostra associazione, che rappresenta migliaia di proprietari ad uso proprio e non, ad esprimersi in merito. Ci permettiamo ricordare che la CATEF difende da 60 anni gli interessi dei proprietari immobiliari ticinesi ed è presente nella Commissione Federale dell’alloggio del Consiglio Federale ed in altri gremii a livello nazionale e cantonali.
Vi ringraziamo anche per la cortese dilazione concessaci telefonicamente dalla signora Yaren Ates per l'inoltro delle presenti osservazioni.
Prima di passare ad esternare la nostra posizione tramite il Vostro questionario, formuliamo alcune considerazioni generali e meglio:
- L’abolizione totale o parziale del valore locativo, vero reperto bellico dei primi anni quaranta, è stata respinta negli ultimi 25 anni in votazione popolare ben tre volte. Hanno giocato contro rapporti di forza facenti leva sul popolo degli inquilini, il lavorio sotto traccia degli istituti finanziari attenti alla vendibilità dei loro prodotti e non da ultimo l’atteggiamento dei responsabili cantonali delle finanze, preoccupati per il substrato fiscale.
- L’affitto "a se stesso", quindi l'affitto risparmiato, viene considerato per dottrina come reddito d’investimento; da qui la deducibilità degli oneri finanziari e della spese di manutenzione a salvaguardia dell’investimento stesso. Una lettura tutto sommato più convincente che quella basata sulla parità fra proprietari e inquilini, quest’ultima alquanto pelosa se non penosa. Siamo quindi confrontati con un “valeur de jouissance” cifrabile grazie al mercato.
- Il mantenimento o l’abrogazione dell'imposizione si gioca molto sulla tempistica. Ora l’abrogazione è più fattibile in quanto il conteggio con un costo del denaro ai minimi storici risulta sfavorevole per il proprietario, mentre un decennio fa il conteggio invece lo premiava. L’esperienza comunque insegna che indebitarsi per un effimero vantaggio fiscale può riservare spiacevoli sorprese.
- La recente presa di posizione dei Direttori cantonali delle finanze, contraria all’abrogazione, testimonia che in queste condizioni i proprietari ad uso proprio sono considerati interessanti cespiti fiscali, specialmente quelli che dopo anni di sacrifici sono riusciti ad estinguere i loro debiti rimanendo così esposti alla piena imposizione. Da qui la nostra rinnovata simpatia per l’iniziativa Sicurezza dell'alloggio per i pensionati' - che chiedeva che ai proprietari venisse concessa la possibilità di rinunciare all'imposizione del valore locativo al raggiungimento dell'età AVS - purtroppo bocciata con poca convinzione dal popolo in votazione popolare. Proposta che potrebbe venire rispolverata dalle Istituzioni, anzi lo auspicheremmo, essendo più semplice, rispettosa dei giovani proprietari e di sollievo per i pensionati confrontati in buona parte ad una diminuzione della loro forza contrattuale.
- Il carico burocratico è notevole come pure le sollecitazioni al debito talvolta stucchevoli, e non per nulla siamo un popolo molto ipotecato; posizione non certo invidiabile, anche se il sottostante è di notevole tenuta. Almeno fintanto che il Paese terrà!
- L’imposizione della seconda residenza non si legittima. La seconda residenza esistente viene sempre meno goduta ed è particolarmente esposta ad un degrado palpabile. È un mercato strutturalmente in difficoltà e lo testimonia la Lex Weber che di fatto grazia l’esistente ed imbriglia il nuovo, costringendolo al parziale affitto. Giusto anche ricordare che la residenza secondaria, come del resto la residenza primaria, oltre a venire tassata come sostanza, è pure esposta a diversi balzelli mirati a sostegno del turismo. Siamo nondimeno consci del fatto che l'abolizione del valore locativo per la seconda residenza potrebbe essere di ostacolo all'accettazione della proposta in oggetto ed esclusivamente per questo motivo, saremmo disposti a rinunciare per il momento a tale richiesta, se ciò si dovesse ritenere necessario..
- Ci si rende conto che il divieto di detrarre gli oneri finanziari e le spese di manutenzione rappresenta un segnale non proprio incoraggiante per coloro che sono proprietari o che intendono abbandonare lo statuto di inquilino.
- Le spese per contenere il dispendio energetico devono rimanere integralmente deducibili, sia a livello federale che cantonale. L'obiettivo del risparmio energetico è diventato tanto importante e perseguito sia con misure obbligatorie come anche con incentivi, come quello fiscale. La deducibilità di queste spese - peraltro introdotta assai di recente - non è da considerarsi come una spesa necessaria per conseguire il reddito (valore locativo), bensì come un incentivo energetico, ad oggi idoneo, efficace ed indispensabile agli investimenti promossi!
Restano ancore aperte la spese di manutenzione. Abbandonando gioco forza la deducibilità della forfetizzazione percentuale, dovrebbe invece rimanere intatta la deducibilità delle spese effettive, anche se di difficile determinazione. Tale deducibilità ha un grande impatto sulla propensione al rinnovo del parco alloggi, in Svizzera indubbiamente vetusto e bisognoso d'investimenti, e anche nel contrastare il lavoro in nero. Le entrate fiscali che ne derivano sono sicuramente di tale entità da giustificarne il mantenimento.
Approfittiamo per ricordare che il discorso generale delle spese di manutenzione, ha dei contenuti politici non indifferenti specialmente per i beni immobiliari a reddito.
Per quest’ultimi bisognerà chiedersi se si vorrà premiare la riqualifica funzionale, importante per esempio per i nuclei originali ed il semicentro, oppure semplicemente l’allungo dell’aspettativa di vita di buona parte del tessuto urbano!
È una valutazione che a nostro parere va affrontata in parallelo non da ultimo perché, sebbene il mercato abbia compresso lo spazio di manovra della ripercussione parziale, i tassi ipotecari rimarranno a medio termine estremamente interessanti.
Buona parte di queste considerazioni valgono ovviamente anche per la residenza ad uso proprio.
Per quanto attiene all'idea di introdurre una deduzione supplementare degli interessi per gli acquirenti della prima proprietà abitativa, riteniamo lo strumento indispensabile. A dipendenza della situazione personale dei singoli proprietari, l'abolizione dell'imposizione del valore locativo cosi come proposta comporterà senz'altro degli svantaggi per determinati proprietari, e in particolare per quelli giovani o con elevato indebitamento. Una piccola facilitazione per i nuovi proprietari, che peraltro si inserisce perfettamente nel mandato costituzionale del promovimento della proprietà, è quindi senz'altro necessaria.
Di seguito troverete le nostre risposte al questionario:
Questionario
- Necessità di intervenire
1. |
Ritenete che vi sia necessità di legiferare per introdurre una riforma dell’imposizione della proprietà abitativa? In caso di risposta affermativa: quali scopi deve perseguire la riforma? |
Risposta |
1.1. La CATEF ha sempre sostenuto tutte le iniziative volte ad abolire l'imposizione del valore locativo: si tratta di un reddito fittizio e la sua imposizione oltre a non giustificarsi, diventa ancora più gravosa ed ingiusta, con il progressivo ammortamento delle ipoteche, e in particolare con il pensionamento dei proprietari, confrontati con redditi reali ridotti. 1.2. Fra gli scopi da perseguire si annoverano senz'altro i seguenti: - una proposta equilibrata e di semplice attuazione - una proposta che favorisca l'ammortamento e la riduzione dell'indebitamente ipotecario - una proposta che possibilmente favorisca, ma di sicuro quantomeno non ostacoli, l'accesso alla proprietà immobiliare ad uso proprio, obiettivo da perseguire come da mandato Costituzionale-
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- Proprietà abitativa a uso proprio presso il domicilio
2. |
Come giudicate la proposta di abolire l’imposizione del valore locativo sulla proprietà abitativa ad uso proprio presso il domicilio? (art. 21 cpv. 1 lett. b nonché cpv. 2 PP-LIFD / art. 7 cpv. 1 primo periodo PP-LAID) Come giudicate la proposta di mantenere il valore locativo per le persone che sono tassate secondo il dispendio? (art. 14 cpv. 3 lett. b PP-LIFD / art. 6 cpv. 3 lett. b PP-LAID) |
Risposta |
2.1. L'abolizione dell'imposizione del valore locativo contribuisce a rendere più attrattiva l'abitazione in proprietà, anche e soprattutto in tarda età, ciò che non è solo nell'interesse dei proprietari, ma addirittura di tutta la società; da giovani i proprietari si sentono più coinvolti, inseriti e legati alle attività e al comune del loro domicilio, mentre in tarda età si impegnano per potere rimanere attivi e indipendenti. Nel contempo i proprietari vengono fin da giovani incentivati a ridurre al più presto il loro indebitamento. 2.2. Il valore locativo, quale importo che teoricamente corrisponde alla pigione per un'abitazione dalle analoghe caratteristiche , di per sé è un concetto che non ha nulla di criticabile: l'aspetto criticabile e che va invece modificato, è la sua imposizione! Pertanto, laddove non esiste una pigione effettiva perché le persone vivono in proprietà, per la tassazione delle persone imposte secondo il dispendio, la presa in considerazione del valore locativo può senz'altro essere ritenuto un metodo ragionevole. Osserviamo inoltre che ci risulta che il valore locativo o un analogo valore di reddito viene peraltro - quantomeno in determinati cantoni - determinato anche nell'ambito della quantificazione del valore di stima immobiliare. |
3. |
Come giudicate la proposta di abolire nell’ambito dell’imposta federale diretta, per la proprietà abitativa a uso proprio presso il domicilio, le deduzioni per le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi? (art. 32 LIFD – abrogazione degli attuali capoversi 2 primo periodo e 4) Come giudicate la proposta di abolire anche le deduzioni per gli investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente, per i lavori di cura di monumenti storici nonché per le spese di demolizione? (art. 32 LIFD – abrogazione degli attuali capoversi 2 secondo periodo e 3) |
Risposta |
3.1. I premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi sono delle spese connesse con il reddito conseguito dall'immobile, sicché è corretto che le stesse non possano più essere dedotte se l'imposizione del valore locativo viene a cadere... Possiamo parimenti acconsentire a che anche le spese di manutenzione effettuate immediatamente dopo l'acquisto non siano più deducibili: da un lato spesso vengono considerate di miglioria e non sono quindi comunque deducibili; dall'altro, l'intera omissione semplifica le cose non dovendo operare sottili distinzioni fra quanto deducibile o meno. Più problematica è invece la mancata deducibilità delle spese di manutenzione effettive, perché queste sono incentivano ar mantenere in ordine ed efficiente il nostro parco immobiliare, peraltro piuttosto vetusto. La deducibilità fiscale di tali spese è pure di grande utilità per contrastare il lavoro in nero. Le entrate fiscali derivanti dai lavori effettuati perché favoriti dalla deducibilità delle spese di manutenzione sono sicuramente di tale entità da giustificare il mantenimento della deducibilità. Siamo invece d'accordo di abolire la deduzione forfettaria di cui all'art. 32 cpv. 4 LIFD, perché questa non ha solo lo scopo di semplificare l'allestimento della dichiarazione fiscale, bensì, effettivamente, anche quello di ridurre l'imposizione del valore locativo... 3.2. In ambito energetico ed ecologico, la Svizzera si è fissata degli obiettivi particolarmente ambiziosi, che sta perseguendo con grande impegno e coerenza. Questi obiettivi, che sono nell'interesse collettivo generale, e non certo solo dei proprietari immobiliari, comportano però per questi ultimi degli obblighi e dei costi che proporzionalmente sono nettamente superiori rispetto a quelli a carico dei non proprietari. Confederazione e Cantoni da anni adottano dei provvedimenti affinché alle imposizioni si affianchino anche delle misure incentivanti, e fra queste in particolare degli incentivi fiscali, come appunto la deducibilità delle spese per questi investimenti. Si tratta di una misura particolarmente efficace, anche perché eventuali sussidi e aiuti - giocoforza limitati - vengono spesso versati solo in presenza di progetti particolarmente interessanti o ai soliti bene informati che formulano richiesta prima degli altri, e meno invece ai piccoli proprietari, che nel loro piccolo apportano comunque un contributo importante! Relativamente alle spese per la cura e la manutenzione di monumenti storici, la CATEF sottolinea da tempo il mancato equilibrio fra gli oneri derivanti dall'obbligo di mantenimento, a carico del proprietario, e i vantaggi per la collettività. La deducibilità fiscale delle spese di mantenimento è appunto solo una piccola compensazione per gli importanti oneri a carico dei proprietari. Nonostante riteniamo che l'abolizione del valore locativo sia assolutamente necessaria, riteniamo però irrinunciabile il mantenimento della deducibilità degli investimenti energetici, ecologici e per la cura dei monumenti storici: queste deduzioni non vanno considerate come in relazione all'imposizione del valore locativo, bensì come effettivi incentivi al raggiungimento degli obiettivi collettivi stabiliti da Confederazione e Cantoni, peraltro, in primis per l'obiettivo energetico, con il grande sostegno popolare! Trattandosi di obiettivi così importanti, il mantenimento dell'incentivo al solo livello cantonale non può essere condiviso... Inoltre, il mantenimento della deduzione anche a livello federale può costituire a rafforzare gli incentivi, specie se si considera che i cantoni più poveri verosimilmente sono più "avari" nell'ammissione di deduzioni... Siamo sicuri che le misure fiscali in oggetto sono assolutamente efficaci ed hanno un effetto molto importante sulla determinazione ad investire dei proprietari e i lavori cui gli stessi procedono, oltre a facilitare il raggiungimento degli obiettivi energetici ed ecologici, sono sicuramente di entità rilevante, e a loro volta nuovamente oggetti a tassazione. In considerazione di quanto precede, riteniamo che la proposta di abolire le deduzioni per gli investimenti destinati al risparmio energetico, alla protezione dell'ambiente e per i lavori di cura di monumenti storici possa essere accolta solo all'indispensabile condizione che in loro sostituzione e quale sostegno al raggiungimento degli obiettivi energetici ed ecologici e per la cura dei monumenti storici, vengano contemporaneamente introdotti analoghi incentivi. Per praticità e trasparenza si sconsiglia comunque qualsiasi modifica. Non ci opponiamo invece allo stralcio della deducibilità delle spese di demolizione. |
4. |
Come giudicate la proposta di abolire nella legge sull’armonizzazione delle imposte, per la proprietà abitativa a uso proprio presso il domicilio, le deduzioni per le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi? (art. 9 LAID – abrogazione del capoverso 3 primo periodo) Come giudicate la proposta di lasciare ai Cantoni la possibilità di continuare ad autorizzare nel diritto cantonale le deduzioni per gli investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente, per i lavori di cura di monumenti storici nonché per le spese di demolizione? (art. 9 LAID – abrogazione dei capoversi 3 secondo periodo lettere a e b nonché 3bis / nuovo art. 9b cpv. 5 PP-LAID) |
Risposta |
4.1. Rimandiamo a quanto indicato sopra al punto 3.1. 4.2. Siamo favorevoli al mantenimento immutato dell'art. 9 cpv. 3 lett. a e b LAID: aspetti climatici, ambientali e bisogni diversi, la presenza di monumenti storici di numero e con caratteristiche differenti e non da ultimo, disponibilità finanziarie cantonali molto diverse, sono solo alcuni degli elementi che giustificano soluzioni cantonali diverse e quindi il mantenimento immutato dell'art. 9 LAID. Per completezza rimandiamo comunque a quanto indicato sopra al punto 3.2.
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- Abitazioni secondarie a uso proprio nonché immobili locati e affittati
5. |
Come giudicate la proposta di continuare a tassare il valore locativo nel caso delle abitazioni secondarie? (art. 21 cpv. 1 lett. b e 2 PP-LIFD / art. 7 cpv. 1 primo periodo PP-LAID) |
Risposta |
Di per sé non vi è motivo che giustifichi il mantenimento di un'imposizione fiscale dell'uso e del godimento della propria residenza secondaria, sicché per coerenza sarebbe indubbiamente corretto riservare all'abitazione di vacanza utilizzata personalmente dal proprietario, lo stesso trattamento come per l'abitazione primaria. Inoltre, negli ultimi anni gli oneri e le difficoltà supplementari accollate ai proprietari di case secondarie ad uso proprio sono state talmente aumentate, da rendere tale investimento notevolmente meno attrattivo. L'abolizione del valore locativo potrebbe quindi costituire un benvenuto alleggerimento della situazione. Nondimeno, a malincuore, e consci del fatto che cantoni e comuni si opporranno in tutti i modi ad una perdita delle entrate fiscali derivanti dall''imposizione delle residenze secondarie, riteniamo "sacrificabile" l'abolizione dell'imposizione del valore locativo per le residenze secondarie, sicuri che senza questo sacrificio, la proposta in discussione non avrebbe alcuna possibilità di successo. In questa sede, ci concentriamo quindi su di una proposta che mira a migliorare l'imposizione dell'abitazione in proprietà ad uso proprio, primaria, riservandoci quindi di rientrare in argomento sull'abolizione dell'imposizione per le residenze secondarie, in tempi più favorevoli... |
6. |
Come giudicate la proposta di continuare ad autorizzare nell’imposta federale diretta, per le abitazioni secondarie a uso proprio nonché per gli immobili locati e affittati, le deduzioni per le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi? (art. 32 LIFD – abrogazione degli attuali capoversi 2 primo periodo e 4 / nuovo art. 32a PP-LIFD) Come giudicate la proposta di abolire le deduzioni per gli investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente, per i lavori di cura di monumenti storici nonché per le spese di demolizione? (art. 32 LIFD – abrogazione degli attuali capoversi 2 secondo periodo e 3) |
Risposta |
6.1. Come indicato al punto precedente, per soli motivi di opportunità, e meglio per dare una possibilità di successo all'eliminazione dell'imposizione del valore locativo per la residenza primaria, siamo d'accodo di rinunciare ad estendere l'abolizione del valore locativo anche alle residenze secondarie. Rimanendo quindi il loro valore locativo integralmente imposto, va da sé che non si giustifica alcuna riduzione delle deduzioni attualmente ammissibili. lo stesso vale evidentemente anche per gli stabili affittati o locati, che continueranno a rimanere imposti come ora. 6.2. L'importanza delle deduzioni cantonali per investimenti energetici, di protezione dell'ambiente e di cura di monumenti storici è stata illustrata già sopra ai punti 3.2. e 4.2.e viene qui integralmente confermata. Un'eliminazione della deducibilità di queste spese sarebbe del tutto estraneo all'attuale sistema impositivo, ingiustificato e inaccettabile. |
7. |
Come giudicate la proposta di continuare ad autorizzare nella legge sull’armonizzazione delle imposte, per le abitazioni secondarie a uso proprio nonché per gli immobili locati e affittati, le deduzioni per le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi? (art. 9 LAID – abrogazione del capoverso 3 primo periodo / nuovo art. 9a cpv. 1 PP-LAID) Come giudicate la proposta di lasciare ai Cantoni la possibilità di continuare ad autorizzare le deduzioni per gli investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente, per i lavori di cura di monumenti storici nonché per le spese di demolizione? (art. 9 LAID – abrogazione del capoverso 3 secondo periodo lettere a e b nonché 3bis / nuovo art. 9a cpv. 2–4 PP-LAID) |
Risposta |
Per i motivi d'opportunità già indicati sopra, l'imposizione delle abitazioni secondarie ad uso proprio e degli immobili locati o affittati deve rimanere immutata.
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- Interessi maturati su debiti privati
8. |
Sono poste in consultazione cinque varianti per la deduzione degli interessi su debiti privati. Quale preferite? Variante 1: deducibilità degli interessi su debiti privati fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili (art. 33 cpv. 1 lett. a primo periodo PP-LIFD / art. 9 cpv. 2 lett. a PP-LAID) Variante 2: deducibilità degli interessi su debiti privati fino a concorrenza dell’80 per cento dei redditi da sostanza imponibili (art. 33 cpv. 1 lett. a primo periodo PP-LIFD / art. 9 cpv. 2 lett. a PP-LAID) Variante 3: deducibilità degli interessi su debiti privati fino a concorrenza dei redditi imponibili da sostanza immobiliare e di 50 000 franchi in caso di detenzione di una o più partecipazioni qualificate (art. 33 cpv. 1 lett. a primo periodo e abis PP-LIFD / art. 9 cpv. 2 lett. a e abis PP-LAID) Variante 4: deducibilità degli interessi su debiti privati fino a concorrenza dei redditi imponibili da sostanza immobiliare (art. 33 cpv. 1 lett. a primo periodo PP-LIFD / art. 9 cpv. 2 lett. a PP-LAID) Variante 5: soppressione generalizzata della deducibilità degli interessi su debiti privati (art. 33 cpv. 1 lett. a PP-LIFD / art. 9 cpv. 2 lett. a PP-LAID) |
Risposta |
Va anzitutto premesso che la deducibilità degli oneri ipotecari non è un particolare privilegio a favore dei proprietari immobiliari: essi sono invece deducibili come ogni altro debito privato, primi fra tutti i crediti al consumo. Ciascuna delle cinque proposte in discussione costituisce un'evidente limitazione al sistema attualmente in vigore. Pur senza entusiasmo, la CATEF si esprime quindi a favore della variante n. 1. che prevede la deducibilità degli interessi su debiti privati fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili. Essa ha il vantaggio di essere comprensibile ai contribuenti perché oltre ad essere simile al sistema attuale, è semplice da attualizzare, limita l'ottimizzazione fiscale, non crea differenze fra i proprietari e neppure crea differenze fra reddito imponibile da sostanza immobiliare o mobiliare. Tutte le altre varianti vanno recisamente respinte, ritenuto che la quinta, che è la peggiore in assoluto e che sopprime integralmente la deducibilità degli interessi privati passivi, è pure in evidente conflitto con il compito costituzionale della promozione della proprietà abitativa ad uso proprio primaria. Proprio anche in ossequio a questo principio costituzionale, risulta indispensabile che per non ostacolare ulteriormente l'accesso alla proprietà dell'abitazione primaria, venga introdotta una deduzione supplementare degli interessi debitori per gli acquirenti della prima proprietà abitativa! La proposta di cui infra al punto 9 costituisce in tal senso un minimo imprescindibile. Infine, per incentivare l'ammortamento delle ipoteche sarebbe opportuno valutare l'opportunità di rendere deducibili gli ammortamenti... |
9. |
Come giudicate la proposta di introdurre una deduzione supplementare degli interessi debitori per gli acquirenti della prima proprietà abitativa? Che cosa ne pensate dell’entità e della durata proposte? (art. 33a PP-LIFD / art. 9b PP-LAID) Come giudicate la relativa disposizione transitoria? (art. 205g PP-LIFD / art. 78g PP-LAID) |
Risposta |
9.1. La proposta, che si limita solo al primo acquisto, costituisce un modesto, ma comunque indispensabile segnale a favore dei nuovi - e normalmente giovani - proprietari immobiliari e all'accesso alla proprietà abitativa primaria. Vista l'entità modesta dell'importo, auspichiamo che esso venga rivisto al rialzo... Anche in considerazione degli elevati prezzi immobiliari e degli stipendi stagnanti, l'ammortamento ipotecario diventa però sempre più difficile, sicché riteniamo che la durata di 10 anni qui proposta sia insufficiente, e che essa debba essere portata ad almeno 15 anni. Come indicato nelle considerazioni generali, a fronte degli svantaggi che l'abolizione dell'imposizione del valore locativo comporta per i proprietari giovani e fortemente ipotecati, la deduzione supplementare per i nuovi proprietari costituisce un piccolo e comunque benvenuto aiuto, che si inserisce peraltro perfettamente nel mandato costituzionale di promovimento della proprietà. 9.2. La disposizione transitoria ha il pregio di chiarire la situazione. Nella misura in cui si vuole favorire solo l'accesso alla prima proprietà abitativa primaria, così come formulata, la disposizione è coerente e logica. |
- Varie
10. |
Come giudicate la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) proposta nel progetto preliminare? |
Risposta |
--
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11. |
Avete osservazioni in merito all’attuazione pratica del progetto preliminare? |
Risposta |
-- |
12. |
Avete altre osservazioni o commenti? |
Risposta |
L'imposizione del valore locativo - unicità svizzera - costituisce un rincaro della proprietà, di ostacolo al suo mantenimento, in particolare in tarda età, quando le ipoteche sono ampiamente ammortizzate e il reddito dei proprietari anziani si è ridotto. Nel corso degli ultimi 25 anni sono state formulate diverse proposte volte alla sua abolizione, tutte respinte - per motivi diversi - in votazione popolare. A tale risultato hanno indubbiamente contribuito i Cantoni e i Direttori cantonali delle finanze, che non volevano rinunciare all'importante cespite fiscale che l'imposizione del valore locativo - sulle spalle dei proprietari immobiliari - apporta. Essendo la categoria dei proprietari estremamente eterogenea, è sicuramente difficile trovare una proposta che possa salvaguardare tutti gli interessi in causa. Questa, non è sicuramente la proposta da noi preferita rispetto a quelle degli ultimi anni. Nondimeno, confidiamo che possa finalmente trovare il consenso necessario. |
Vi ringraziamo nuovamente per averci dato la possibilità di esprimerci sul questo delicato argomento e vi giungano, Egregi Signori, il nostro rispetto e sostegno per quanto da Voi svolto in favore della comunità.
Per Il Presidente Cantonale
lic. rer. pol. Gianluigi Piazzini (assente)
La Segretaria, Cinzia Santacroce Fontana
La Segretaria Cantonale
avv. Renata Galfetti