Info giuridiche e politiche

2022


2016


  • Aumento dei valori di stima immobiliari

    01 settembre 2016, Da Economia Fondiaria no. 5/2016


    <p><span>Il Cantone sta inviando in questi giorni (o ha appena inviato) le decisioni con la comunicazione dell'aumento dei valori di stima immobiliari, che complessivamente saliranno di media del 18%, a fare tempo dal 1. gennaio 2017. L'aumento sarà diversificato a dipendenza delle zone, ritenuto che si tratta comunque di un aumento forfettario, senza esame particolare e individualizzato del singolo immobile. Come già indicato in precedenza, l'aumento è stato deciso dal Consiglio di Stato in applicazione della Legge sulle Stime, a seguito dell'evoluzione intervenuta dal 2005 ad oggi di determinati fattori che influenzano direttamente i valori di stima e meglio, i prezzi dei terreni, i tassi ipotecari, il costo medio delle costruzioni e il costo medio delle pigioni.</span><br /><br /><span>L'aumento si applica - pur con le percentuali diverse a dipendenza della zona di situazione degli immobili - per tutti i fondi, indipendentemente che il valore di stima sia entrato in vigore nel 2005, al momento dell'ultima revisione generale delle stime, oppure più recentemente, perché modificato o calcolato per la prima volta a seguito di ristrutturazione o edificazione dello stabile. La legge prevede infatti che anche per la quantificazione dei valori di stima successivi a quelli stabiliti al momento della revisione generale</span><br /><span>si debba sempre procedere secondo i parametri applicati per determinare le stime nel 2005. C'è quindi perfetta analogia fra i valori recenti e quelli vecchi. Tutti i proprietari ticinesi sono di conseguenza confrontati con procedura analoga...</span><br /><br /><span>Contro la decisione di nuova stima i singoli proprietari potranno, come per ogni e qualsiasi decisione, interporre reclamo se del caso poi anche ricorso. Nondimeno, le possibilità di successo saranno assai ridotte, perché riteniamo che in pratica siano limitate quasi esclusivamente a puri errori di calcolo; ad esempio nel caso in cui al precedente valore di stima fosse stata applicata la percentuale di aumento per un'altra zona oppure anche quella corretta, ma il calcolo matematico avesse dato un risultato diverso da quello notificato.</span><br /><br /><span>Come espressamente assicurato dall'autorità cantonale, nonostante i nuovi valori di stima, i valori locativi rimarranno comunque invariati sino al momento della prossima revisione generale prevista per il 2025. Dal 2017 aumenteranno invece l'imposta sulla sostanza e l'imposta immobiliare, perché fanno esclusivamente capo al valore di stima.</span><br /><br /><strong><em>La Segretaria Cantonale<br />Avv. Renata Galfetti</em></strong></p>

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  • Decreto esecutivo sull'aggiornamento dei valori di stima

    01 luglio 2016, Da Economia Fondiaria no. 4/2016


    <p><span>Il Governo richiamando la legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 1996 ha concretizzato con apposito decreto esecutivo la facoltà dell’aggiornamento intermedio dei valori concessa dalla legge stessa. Pubblichiamo qui di seguito il decreto apparso sul FU con l’avvertenza che i valori verranno aggiornati con le percentuali indicate a far data dal 1.1.2017. Ricordiamo che il Governo si è impegnato a congelare i valori locativi per l’uso proprio fino al 2025, data prevista per la revisione generale delle stime, come pure di non modificare i valori aggiornati prima di tale data.</span><br /><span>Pur scontando i limiti delle dichiarazioni politiche e degli impegni nei confronti del Parlamento, vedi manovra di rientro, siamo fiduciosi che i suddetti impegni verranno mantenuti.</span><br /><span>Nella denegata ipotesi che gli stessi venissero disattesi la reazione dei proprietari sarebbe ovviamente immediata e commisurata.<br /><br /></span></p> <p><a data-udi="umb://media/c6b81ba257e24c1da10052cb6cee18c6" href="/media/1099/decreto-stime.pdf" title="Decreto stime"><strong>Decreto esecutivo concernente l’aggiornamento intermedio dei valori di stima ufficiale sulla sostanza immobiliare sul territorio del Cantone Ticino (del 31 maggio 2016)</strong></a></p> <p><br /><span> </span></p>

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  • Estratto della relazione della Segretaria Cantonale avv. Galfetti all'Assemblea Cantonale della CATEF dell'11 maggio u.s. in merito alle stime immobiliari

    01 maggio 2016, Da Economia Fondiaria no. 3/2016


    <p>(...)</p> <p>Passando ai temi di carattere prettamente cantonale, inizierei col tema delle<span> </span><strong>stime immobiliari.</strong><span> </span>Le intenzioni del Governo prevedono un adeguamento molto diverso rispetto a quanto proponeva la precedente ministra, on. Sadis. Il prospettato aumento non si fonda infatti su modifiche legislative ma al contrario si inserisce nella Legge Stime esistente. Come già sottolineato nel nostro comunicato stampa il progetto si inserisce nella facoltà concessa dalla legge al Governo di adeguare ogni 4 anni le stime se l'evoluzione di alcuni fattori definiti nella legge determinano una mutazione dei valori di stima di almeno  +/-25% rispetto all'ultimo aggiornamento (<em>prezzi medi terreni- tasso ipotecario - costo medio pigioni - costo medio costruzioni)</em>. Per il momento non ci è ancora stato possibile verificare l'effettiva evoluzione di questi fattori secondo i dati in possesso del Cantone. Da parte nostra ci aspettiamo in ogni caso il mantenimento di quanto assicurato nel messaggio n. 7184, in particolare circa il mancato rialzo del valore locativo e delle stime fino alla prossima revisione generale del 2025, nonché il riconoscimento della proprietà fondiaria quale fattore determinante per il risanamento delle finanze pubbliche, e il fatto che il patto sia sorretto collettivamente da tutti coloro che sono toccati dalle misure contenute nel pacchetto..</p> <p>(...)</p>

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  • Comunicato stampa - Aumento delle stime immobiliari

    29 aprile 2016


    <p>Con la pubblicazione dell’intero programma di risanamento finanziario, è stato possibile al nostro Consiglio Direttivo iniziare l’entrata in materia sulle misure proposte e in particolare sul prospettato aumento dei valori di stima immobiliari . Intanto va ribadito, sempre che fosse necessario, che la nostra associazione non condivide il coinvolgimento dell’economia fondiaria nella manovra di risanamento finanziario, tanto più che non ci sembra di ricordare che analoghe manovre abbiano a livello nazionale fatto perno sul suo coinvolgimento. In poche parole, erodere il risparmio più volte tassato non è mai cosa saggia e testimonia purtroppo il clima da ultima spiaggia.<br /><br />La CATEF deplora inoltre le continue frammentarie e pasticciate fughe di notizie che hanno disturbato il clima d’entrata in materia sul programma che, ed è bene ricordarlo, gode<span> </span><em><strong>del pieno sostegno</strong></em><span> </span>del Governo.<br />Deplora pure i tatticismi e le polverose manovre di assenso a geometria variabile.<br /><br />Pur non essendo per ora in grado di esprimersi compiutamente, il Consiglio Direttivo prende atto che la manovra fa perno principalmente sulla proprietà immobiliare,<span> </span><em><strong>residenziale ed aziendale</strong></em>, ed ancora una volta sugli automobilisti. Eccellenti categorie, come sappiamo, di cittadini pagatori.<br />Un assaggio cifrato: l’aumento del valore della sostanza immobiliare di ca. 10 miliardi porterà alle casse pubbliche ben 60 milioni aggiuntivi all’anno!<br /><br />Va inoltre precisato che sulla base della vigente Legge sulle stime è facoltà del GOVERNO di aggiornarle ogni 4 anni qualora i fattori del paniere di riferimento definito nella legge stessa abbiano conosciuto un aumento significativo (+/- 25%).<br />Quindi, seppur a denti stretti, non possiamo che prendere atto di questa facoltà offerta dalla legge, a condizione che la verifica tecnica delle componenti del paniere non la vanifichi.<br />Verifica che ovviamente dovrebbe interessare anche i partiti governativi, come pure le associazioni economiche di riferimento.<br /><br />In un clima d’abbraccio forzato va comunque riconosciuta al nostro Governo la volontà di invertire il degrado strutturale delle finanze pubbliche, atto politico discutibile nella sua composizione, ma pur sempre confezionato con la prontezza a difenderlo nella sua completezza.<br />Un atto politico ragguardevole. Per quanto ci riguarda, seppur messi all’angolo, non accetteremo mai sfilacciature o tentativi di chiamarsi fuori. Il messaggio è semplice: o tutti o nessuno.<br /><br />Sempre nell’ambito dell’entrata in materia, ci siamo chiesti se a questo punto non sia più avveduto attendere la revisione generale delle stime che inizierà nel 2023.<br />Entro tale data si saprà l’esito dell’implementazione della riforma dell’imposizione delle società giuridiche che avverrà nella migliore delle ipotesi non prima del 2019, e l'impatto della correzione dell’imposizione degli alti redditi che si renderà necessaria per aggiornare la forza contrattuale del Cantone, oggi ormai scesa agli ultimi gradini della scala.<br /><br />Per concludere: pur scontando ulteriori approfondimenti il Consiglio Direttivo prende atto della facoltà concessa dalla Legge sulle stime - la legge<span> </span><em><strong>sull’accertamento dei valori</strong></em><span> </span>- e fa suo l’impegno del Governo di non più movimentare i valori prima della revisione generale che entrerà in vigore nel 2025, e soprattutto di mantenere in vigore gli attuali valori locativi ed applicare il medesimo approccio per la nuova sostanza ad uso proprio.<br />A questo impegno con i proprietari la Catef chiama pure garanti tutte le forze politiche.</p>

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  • Messaggio n. 7184 - Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali

    20 aprile 2016


    <p><a data-udi="umb://media/777bc9d5753740afa85d4ffe7db21bd8" href="/media/1100/pacchetto-misure-finanze-cantonali.pdf" title="Pacchetto misure finanze cantonali"><strong>MESSAGGIO N. 7184</strong></a><br /><a data-udi="umb://media/777bc9d5753740afa85d4ffe7db21bd8" href="/media/1100/pacchetto-misure-finanze-cantonali.pdf" title="Pacchetto misure finanze cantonali"><strong>Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali</strong></a></p>

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2014


  • STIME: ecco la lista delle Leggi che fanno riferimento al valore di stima immobiliare

    01 maggio 2014, Da Economia Fondiaria no. 3/2014


    In occasione della conferenza stampa che ha preceduto l’assemblea dei delegati abbiamo messo a disposizione dei giornalisti la lista delle imposte, tasse, contributi, balzelli e limiti d’attribuzione che fanno riferimento al valore di stima immobiliare; lista che poi abbiamo consegnato ai delegati. Sinceramente non è che abbiamo avuto un gran riscontro massmediatico. Ma forse è meglio così! Intanto, tanto per tonificare i muscoli, ve ne facciamo copia con questa Economia Fondiaria, sicché anche voi potrete conoscere meglio le implicazioni che un’eventuale aumento dei valori di stima potrebbe avere.

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2013


  • Il tema della possibile revisione delle stime immobiliari rimane sempre molto attuale...

    01 luglio 2013, Da Economia Fondiaria no. 4/2013


    <p><strong>Il tema della possibile revisione delle stime immobiliari rimane sempre molto attuale...</strong></p> <p align="right">19 giugno 2013 / 134.13</p> <p align="center"><strong>TESTO DELL'INTERROGAZIONE</strong></p> <p><strong>Disparità fiscale legata alla proprietà immobiliare</strong></p> <p>Come già evidenziato dal gruppo socialista nell’ambito della discussione sul Preventivo 2013 in Ticino c’è un evidente problema di disparità fiscale tra la tassazione mobiliare e immobiliare. Il calcolo dei nuovi valori immobiliari, introdotto in tutto il Ticino nel 2004 sulla scorta della legge del 1997, è vistosamente inferiore ai valori reali. La stima ufficiale arriva ad essere fino al settanta per cento inferiore rispetto al valore reperibile.</p> <p>Nel numero 10 della rivista “Novità fiscali” del Centro competenze tributarie della SUPSI due contributi interessanti degli esperti Samuele Vorpe e Marco Bernasconi, oltre a ricordare l’iter legislativo che ha portato alla situazione attuale, propongono alcune riflessioni e possibilità di cambiamento dell’attuale sistema.</p> <p>Il Consiglio di Stato ha dichiarato negli scorsi mesi che la questione sarebbe oggetto di approfondimenti e che sarebbe stata richiesta una perizia sul sistema ticinese al professor Peter Locher.</p> <p>Secondo quanto emerso sulla stampa, la perizia del professor Locher avrebbe confermato che la situazione  in Ticino non è conforme alla Costituzione federale e alla Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette.</p> <p>Nel frattempo il Consiglio di Stato ha costituito un gruppo di lavoro incaricato di analizzare la situazione.</p> <p>Con la presente interrogazione chiediamo al Consiglio di Stato:</p> <ol> <li><span>di poter prendere conoscenza dei contenuti della perizia effettuata dal professor Locher;</span></li> <li><span>a che punto sono gli approfondimenti che sta effettuando il gruppo di lavoro, se vi sono già delle indicazioni;</span></li> <li><span>entro quando intende presentare una proposta al Parlamento.</span></li> <li><span> </span></li> </ol> <p>Milena Garobbio</p> <p>Bang - Corti - Cozzaglio - Lurati S. - Malacrida -</p> <p>Martinelli Peter - Stojanovic - Storni</p>

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  • Risoluzione dell’assemblea cantonale dei delegati della CATEF

    24 maggio 2013


    <p>L’assemblea cantonale dei delegati della CATEF, l’associazione dei proprietari immobiliari, riunita oggi a Bellinzona chiede al Governo di non aumentare le stime immobiliari senza prima averne neutralizzato l’effetto modificando le leggi ed i decreti di riferimento sia di natura fiscale che di natura sociale, onorando così la parola data pochi anni fa dal Parlamento al Paese in occasione della profonda modifica della legge stessa.</p> <p>Un’eventuale modifica dei valori dovrà inoltre essere preceduta da un’incisiva ristrutturazione dei meccanismi legislativi che movimentano il continuo aumento dei costi da tradursi con fatti concludenti, abbandonando le solite ricorrenti affermazioni e tener conto, in tutti i casi, delle recenti modifiche delle condizioni quadro che potrebbero a medio termine influenzare in termini oltremodo negativi il mercato ed il suo variegato comparto e di conseguenza i suoi valori.</p> <p>Chiede inoltre di istituire un gruppo di lavoro con le associazioni economiche di riferimento che accompagni la traduzione e l’implementazione delle nuove norme federali con incidenza territoriale.</p> <p>Invita pure il Parlamento ad adottare la soluzione formulata dalle Camere ed avallata recentemente dal Popolo inerente alla tassazione del plusvalore di tipo “pianificatorio”, abbandonando così la proposta con la quale si propone in pratica il raddoppio e l’estensione della tassazione anche all’edificato.</p> <p>L’assemblea prende atto con soddisfazione del parziale sblocco della questione dei rustici grazie all’intervento diretto del Dipartimento.</p> <p>Da ultimo la CATEF assicura alle istituzioni la sua piena disponibilità ed il suo impegno per contribuire a far crescere il Paese.</p> <p>Bellinzona, 24 maggio 2013</p> <p> </p>

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  • Rialzo delle stime immobiliari? I proprietari non ci stanno!

    01 marzo 2013, Da Economia Fondiaria no. 2/2013


    <p><strong>Rialzo delle stime immobiliari? I proprietari non ci stanno!</strong></p> <p>Da sempre il politico è piuttosto refrattario alla riduzione delle spese vuoi perché da una parte non è un esercizio ripagante, vuoi perché lo costringerebbe a mettere mano a leggi ed ad ordinanze d’applicazione in vigore.</p> <p>Un lavoro da venir impallinato ad ogni escursione.</p> <p>Meglio puntare quindi all’aumento delle entrate con la promessa a dita incrociate di ingabbiare la crescita dei costi.</p> <p>Ma in certi momenti, quando l’evidenza dei fatti tarpa le ali, ciò non è più possibile.</p> <p>Specialmente quando il paese non cresce da anni, quando si è già distribuito parecchio, quando non si è più competitivi e quando si colpisce senza particolare riguardo la sostanza e quant’altro.</p> <p>Ed è proprio la situazione nella quale ci troviamo.</p> <p>Del resto ne sono coscienti anche gli schieramenti politici al punto da sottoscrivere una impegnativa tesa al raggiungimento delle cifre nere entro il 2015 facendo perno essenzialmente<span> </span><strong><em>sulla riduzione</em></strong><span> </span><strong><em>dei costi.</em></strong></p> <p>Ma come in tutti i programmi di rientro, la tentazione di mettere le mani nelle tasche dei proprietari è sempre presente, al punto che nell’impegnativa si accenna pure alla possibilità di esplorare gli spazi di manovra nell’imposizione della sostanza immobiliare.</p> <p>Qualcuno richiama la parità di trattamento fra le varie sostanze (mobiliare e immobiliare), altri sottolineano importanti scostamenti fra i valori di stima e le perizie in occasione delle aste giudiziarie.</p> <p>Inutile sottolineare che i fautori più propensi ad un aumento sono i progressisti, anche se qualche fiancheggiatore serpeggia pure fra i borghesi, sempre che da tassare non risulti la loro sostanza.</p> <p>Inutile dire che la vostra associazione si è subito attivata, non da ultimo confortata da quanto generato per l’erario da parte dell’economia fondiaria.</p> <p>Vogliamo ricordare, senza entrare nei particolari, che la nuova legge sulle stime - entrata in vigore nel 1997 -  fu accompagnata da un importante e<span> </span><strong><em>condiviso</em></strong><span> </span>impegno politico e cioè quello di non approfittare dell’occasione per fare cassa.</p> <p>Infatti, in cambio di un cambiamento incisivo nella procedura delle stime (ora si stima contemporaneamente tutto il territorio e non si procede più Comune per Comune a ritmi decennali o anche molto più lunghi) si era pattuita una neutralità fiscale e contributiva generale, concretizzata con l’entrata in vigore delle nuove stime nel 2005, quindi abbastanza recentemente.</p> <p>Introduzione di un modello unico d’estimo, valutazione simultanea di tutto il territorio, possibilità di aggiornamenti quadriennali (parziali, regionali o settoriali) con l’impegno proposto dal Governo e ratificato dal Gran Consiglio di<span> </span><strong><em>non aumentare,</em></strong><span> </span>approfittando del cambiamento di sistema, il totale delle stime. Questi erano e sono i capisaldi della Legge sulle stime entrata in vigore nel 1997 e sulla quale poggiano le attuali stime entrate in vigore nel 2005.</p> <p>Come dichiarato nel 2006 dal Consiglio di Stato, la rivalutazione generale delle stime immobiliare del 2004-2005 si è svolta<span> </span><strong><em>nel pieno rispetto</em></strong><span> </span>dell’impegno assunto da Governo e Parlamento, al momento del varo della nuova legge del 1996 e in particolare è stato raggiunto l’obiettivo della neutralità fiscale.</p> <p>Nell’ambito dei lavori commissionali si era pure esaminato l’impatto dei valori di stima nell’ambito delle varie leggi che li utilizzano come valore di riferimento.</p> <p><strong><em>L’elenco<span> </span></em></strong>era ed è semplicemente impressionante.</p> <p>E lo riportiamo a pagina 21 e seguenti, certi che possa interessare magari anche qualche politico!</p> <p>I fautori del rialzo delle stime sostengono ora che le nostre stime sarebbero eccessivamente basse e che quindi i proprietari sarebbero favoriti. Chissà se è vero…</p> <p>Noi ci permettiamo dubitare che i valori di stima adottati solo pochi anni fa sulla base di una nuova legge in sintonia con tutti i criteri dell’estimo vigenti, siano sbagliati e per giunta di tale misura da giustificare una revisione straordinaria, per motivi peraltro assolutamente non contemplati dalla legge! La stessa prevede infatti una revisione generale ogni 20 anni, e vincola la possibilità di revisioni periodiche (ogni 4 anni) a condizioni ben precise, nella fattispecie non realizzate.</p> <p>Gli aggiornamenti intermedi dei valori di stima sono infatti decisi se l’evoluzione dei fattori che incidono sul valore di stima, ossia:</p> <ul> <li><span>i prezzi medi dei terreni</span></li> <li><span>il tasso ipotecario</span></li> <li><span>il costo medio delle pigioni</span></li> <li><span>il costo medio delle costruzioni</span></li> </ul> <p>è tale da determinare una variazione dei valori di stima vigenti almeno del +/- 25% rispetto all’ultimo aggiornamento (artt. 19 e 23 della Legge e del Regolamento sulle Stime ).</p> <p>Di certo c’è solo che i valori di stima ticinesi non sembrano essere molto diversi rispetto a quelli esistenti negli altri cantoni. E a dirlo non è la CATEF, bensì la Conferenza svizzera delle imposte (Schweizerische Steuerkonferenz) che ha elaborato un’apposita tabella sulla ripartizione dei valori immobiliari – parimenti riprodotta nelle pagine a seguire - con la quale armonizza i valori di stima a livello nazionale. In pratica accorda ad ogni cantone una percentuale di “correzione” che permetterebbe di capire a quanto ammonterebbe il valore di stima di un determinato immobile in ciascuno degli altri 25 cantoni. Ne risulta che le stime ticinesi sono praticamente nella media svizzera, in ottima compagnia con molti altri cantoni e leggermente al di sotto di diversi altri. Pertanto anche dal confronto intercantonale non emerge necessità alcuna di rivedere le stime..</p> <p>Tanto più, che una revisione generale delle stime sarebbe in netto contrasto con la Legge sulla Stima ufficiale adottata solo pochi anni orsono.</p> <p>Ce n’è senz’altro abbastanza perché il nostro Parlamento volga il suo impegno ad altro….</p> <div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" width="100%" valign="top"> <p><strong>Rapporto sul messaggio</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="66%" valign="top"> <p> </p> </td> <td width="33%"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td width="32%" valign="top"> <p>numero</p> </td> <td width="34%" valign="top"> <p><strong>4375</strong></p> </td> <td width="33%"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td width="32%" valign="top"> <p>data</p> </td> <td width="34%" valign="top"> <p><strong>20 settembre 1996</strong></p> </td> <td width="33%"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td width="32%" valign="top"> <p>dipartimento</p> </td> <td width="34%" valign="top"> <p><strong>Finanze e Economia</strong></p> </td> <td width="33%"> <p> </p> </td> </tr> <tr> <td width="32%" valign="top"> <p>documenti correlati</p> </td> <td width="34%" valign="top"> <p><a href="http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/4375.htm">ritorno al messaggio</a></p> </td> <td width="33%"> <p> </p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 25 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare</p> <p>(…. Omissis….)</p> <p>           <span> </span><strong><span>Allegato 2</span></strong></p> <p>Elenco indicativo delle leggi cantonali che legano il calcolo di imposte, tasse, contributi al valore di stima degli immobili e leggi che fanno dipendere sussidi o prestazioni sociali dal reddito imponibile ( a sua volta influenzato dalle stime: vedi valore locativo).</p> <div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="163"> <p align="center"><strong>Titolo</strong></p> </td> <td width="65"> <p align="center"><strong>Art.</strong></p> </td> <td width="208"> <p align="center"><strong>Nota marginale</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="163"> <p align="center">Legge tributaria</p> </td> <td rowspan="2" width="65"> <p align="center"> </p> </td> <td rowspan="2" width="208"> <p align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td width="163"> <p align="center">Imposta cantonale</p> </td> </tr> <tr> <td width="163"> <p align="center">Imposta sul reddito</p> </td> <td width="65"> <p align="center">art. 20 LT</p> </td> <td width="208"> <p align="center">(Reddito da sostanza imponibile)</p> </td> </tr> <tr> <td width="163"> <p align="center">Imposta sulla sostanza</p> </td> <td width="65"> <p align="center">art. 42 LT</p> <p align="center">art. 43 LT</p> </td> <td width="208"> <p align="center">(immobili non agricoli)</p> <p align="center">(Immobili agricoli</p> </td> </tr> <tr> <td width="163"> <p align="center">Imposta minima</p> </td> <td width="65"> <p align="center">art. 90 LT</p> </td> <td width="208"> <p align="center">(Calcolo dell’ imposta)</p> </td> </tr> <tr> <td width="163"> <p align="center">Imposta immobiliare</p> </td> <td width="65"> <p align="center">art. 97 LT</p> <p align="center">art. 98 LT</p> </td> <td width="208"> <p align="center">(Principio)</p> <p align="center">(Aliquote)</p> </td> </tr> <tr> <td width="163"> <p align="center">Imposizione utili immobiliari</p> </td> <td width="65"> <p align="center">art. 129 LT</p> </td> <td width="208"> <p align="center">(Valore di investimento)</p> </td> </tr> <tr> <td width="163"> <p align="center">Imposizione succ. e donazione</p> </td> <td width="65"> <p align="center">art. 158 LT</p> </td> <td width="208"> <p align="center">(Immobili)</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="436"> <p align="center"> </p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="436"> <p><strong><span>Imposte comunali</span></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="163"> <p align="center">Imposte immobiliare</p> </td> <td width="65"> <p align="center">art. 293 LT</p> <p align="center">art. 294 LT</p> </td> <td width="208"> <p align="center">(In generale)</p> <p align="center">(Per i terreni agricoli e forestali)</p> </td> </tr> <tr> <td width="163"> <p align="center">Imposizione persone giuridiche</p> </td> <td width="65"> <p align="center">art. 311 LT</p> </td> <td width="208"> <p align="center">(immobili agricoli)</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><span>DL che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario</span></p> <div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" width="188"> <p align="center">Tasse</p> </td> <td width="81"> <p align="center">art. 5 DL</p> </td> <td width="198"> <p align="center">(tassa per trapassi a titolo onerosa, di successione, di legato o di donazione)</p> </td> </tr> <tr> <td width="81"> <p align="center">art. 12 DL</p> </td> <td width="198"> <p align="center">(tassa iscrizione trapasso ereditario)</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><span>Regolamento delle borse di studio</span></p> <div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="193"> <p align="center">Disp. generali</p> </td> <td width="83"> <p align="center">art. 4 R</p> </td> <td width="191"> <p align="center">(Reddito computabile)</p> </td> </tr> <tr> <td width="193"> <p align="center">Assegni di studio</p> </td> <td width="83"> <p align="center">art. 8 R</p> <p align="center">art. 9 R</p> <p align="center">art. 10 R</p> </td> <td width="191"> <p align="center">(Calcolo)</p> <p align="center">(Reddito determinante)</p> <p align="center">(Indipendenza dai genitori)</p> </td> </tr> <tr> <td width="193"> <p align="center">Prestito di studio</p> </td> <td width="83"> <p align="center">art. 13 R</p> <p align="center">art. 14 R</p> </td> <td width="191"> <p align="center">(Prestito ordinario)</p> <p align="center">(Prestito straordinario)</p> </td> </tr> <tr> <td width="193"> <p align="center">Assegni di tirocinio</p> </td> <td width="83"> <p align="center">art. 17 R</p> </td> <td width="191"> <p align="center">(Calcolo)</p> </td> </tr> <tr> <td width="193"> <p align="center">Sussidio professionali</p> </td> <td width="83"> <p align="center">art. 19 R</p> </td> <td width="191"> <p align="center">(Calcolo)</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><span>Regolamento per il servizio dentario scolastico</span></p> <div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="177"> <p align="center">Servizio dentario</p> </td> <td width="114"> <p align="center">art. 7 R</p> </td> <td width="176"> <p align="center">(Contributo delle famiglie)</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><span>Legge di applicazione della legge federale contro l’ inquinamento delle acque dell’ 8 ottobre 1971</span></p> <div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="215"> <p align="center">Regolamento canalizz. contributi e tasse</p> </td> <td width="76"> <p align="center">art. 99 L</p> <p align="center"> </p> <p align="center">art. 99 L</p> <p align="center"> </p> <p align="center">art. 100 L</p> </td> <td width="176"> <p align="center">(Calcolo dei contributi provvisori)</p> <p align="center">(Calcolo dei contributi definitivi)</p> <p align="center">(Contributo supplementare)</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><span>Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse</span></p> <div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="190"> <p align="center">Contributi di costruzione</p> </td> <td width="65"> <p align="center">art. 7 DE</p> <p align="center"> </p> <p align="center">art. 9 DE</p> <p align="center"> </p> </td> <td width="212"> <p align="center">( Aumento e diminuzione del contributo)</p> <p align="center">(revisione generale dei valori di stima)</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><span>Regolamento della legge tributaria</span></p> <div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="220"> <p align="center">Imposizione delle persone fisiche</p> </td> <td width="48"> <p align="center">art. 1 R</p> </td> <td width="199"> <p align="center">(Commisurazione del dispendio per</p> <p align="center">l'imposizione globale)</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Legge per il riparto in sede comunale dell' imposta delle aziende idroelettriche. delle aziende del gas e dell' acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tranviarie e funicolari e delle aziende municipalizzate.</p> <div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="181"> <p align="center">Aziende idroelettriche</p> </td> <td width="69"> <p align="center">art. 2 L</p> </td> <td width="217"> <p align="center">(Elementi di</p> <p align="center">1. Precipuo</p> <p align="center">2. Riparto in base alla popolazione</p> <p align="center">3. In base alla stima)</p> </td> </tr> <tr> <td width="181"> <p align="center">Altre imprese</p> </td> <td width="69"> <p align="center">art. 13 L</p> <p align="center"> </p> <p align="center">art. 14 L</p> <p align="center"> </p> <p align="center">art. 15 L</p> </td> <td width="217"> <p align="center">(Aziende gas e acqua potabile)</p> <p align="center"> </p> <p align="center">(Ferrovie, ecc.)</p> <p align="center"> </p> <p align="center">(Aziende municipalizzate</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><span>Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici</span></p> <div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="208"> <p align="center">Imposta di bollo sugli atti notarili e cartelle ipotecarie</p> </td> <td width="68"> <p align="center"> art. 22L</p> </td> <td width="191"> <p align="center">(Determinazione del valore degli istromenti)</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><span>Legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie</span></p> <div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="184"> <p align="center">Prestazioni</p> </td> <td width="90"> <p align="center">art. 12 ss.</p> </td> <td width="193"> <p align="center">(prestazioni)</p> </td> </tr> <tr> <td width="184"> <p align="center">Sussidi agli assicurati</p> </td> <td width="90"> <p align="center">art. 14 ss.</p> </td> <td width="193"> <p align="center">(principio / limiti di reddito)</p> </td> </tr> <tr> <td width="184"> <p align="center">Sussidi alle casse</p> </td> <td width="90"> <p align="center">art. 26 L</p> </td> <td width="193"> <p align="center">(Sussidi alle casse)</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Decreto esecutivo sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie. concernente le basi di calcolo dei sussidi agli assicurati, valevoli per l' anno 1995.</p> <p>Ordinanza di esecuzione della legge federale del 13 giugno 1911 sull' assicurazione contro le malattie: limiti di reddito e di sostanza computabili per stabilire la cerchia di assicurati in condizioni economiche molto agiate.</p> <p>Decreto esecutivo sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie. concernente il periodo fiscale determinante per l' accertamento del reddito e della sostanza imponibili. valevole per l' anno 1995.</p> <p>Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie.</p> <p>Legge concernente le prestazioni complementari all' assicurazione federale ,per la vecchiaia. i superstiti e l' invalidità.</p> <p>Regolamento d' applicazione della legge del 21 dicembre 1965 concernente le prestazioni complementari all' assicurazione federale per la vecchiaia. i superstiti e l' invalidità.</p> <p>Legge sull'assistenza sociale e relativo regolamento di applicazione.</p> <p><span>Decreto legislativo concernente il regime fiscale della Banca dello Stato e la costituzione di un fondo di compensazione intercomunale</span></p> <div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="172"> <p align="center">Imposta comunale</p> </td> <td width="62"> <p align="center">art. 1 DL</p> </td> <td width="229"> <p align="center">(imposta comunale / base di calcolo)</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><span>Regolamento di applicazione del decreto legislativo del 12 settembre 1978 concernente il rinnovo di abitazioni</span></p> <div> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="183"> <p align="center">Condizioni economiche</p> </td> <td width="67"> <p align="center">art. 2 R</p> <p align="center"> </p> <p align="center"> </p> <p align="center">art. 9 R</p> <p align="center"> </p> <p align="center"> </p> <p align="center">art. 10 R</p> </td> <td width="213"> <p align="center">(Condizioni economiche:</p> <p align="center">a) reddito imponibile</p> <p align="center">b) sostanza imponibile)</p> <p align="center">(Controllo delle pigioni e delle condizioni economiche dei beneficiari)</p> <p align="center">(Sospensione del sussidio)</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><span>Osservazioni:</span></p> <ul> <li><span>per quanto riguarda i sussidi e le prestazioni sociali si osserva che praticamente tutti dipendono dal reddito e dalla sostanza imponibili, i quali a loro volta sono influenzati dal valore di stima o dal valore locativo;</span></li> <li><span>il presente elenco è indicativo, in quanto lo stesso è stato allestito con l' ausilio del sistema di informatizzazione della Raccolta delle leggi cantonali, ancora in fase sperimentale;</span></li> <li><span>E' stato comunque effettuato un controllo delle leggi su base cartacea, ma l' elenco potrebbe non essere ancora del tutto completo.</span></li> </ul> <p>Bellinzona, 7 settembre 1995</p> <p><strong>n.d.r:<span> </span></strong>l’evidenziatura in grigio è nostra</p>

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